Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125
  Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. (ESTRATTO)  
  Pubblicato in GU, n. 248 del 07/10/2020
  Vigente al 15/10/2024 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno 2020, che modifica l'allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui e' noto che possono causare malattie infettive nell'uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione;

Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanita' ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Considerato che la curva dei contagi in Italia dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, e che sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus;

Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di dare attuazione alla citata direttiva (UE) 2020/739 , entro il termine di recepimento fissato per la data del 24 novembre 2020;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prorogare i termini di cui all' articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19  , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35  , all' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33  , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74  , e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83  , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124  ;

Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare la continuita' operativa del sistema di allerta COVID;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:


   
  Art. 3 

 
  1. 
 
 
 
Art. 3-bis 

Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza

 
  1.   
All' articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18  , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27  , sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  
al comma 2  , le parole: "  
il 31 luglio 2020
" sono sostituite dalle seguenti: "  
la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
?;
   b)  
dopo il comma 2-quinquies e' inserito il seguente: "  
 
  2-sexies  Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125  , e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2
".
 
  2.  Fermo restando quanto previsto dall' articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76  , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120  , le previsioni di cui alle lettere n) e b) del comma 1 non si applicano ai documenti unici di regolarita' contributiva di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria di cui al medesimo decreto ministeriale.
 
  3.  I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18  , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27  , compresi quelli aventi scadenza sino al  
 
[ ... ] [2]  
   
 
 
 
[ ... ] [4]  
   
 
31 luglio 2021[5]  
  [3]  
  , conservano la loro validita' fino  
 
[ ... ] [6]  
   
 
alla medesima data[7]  
  .  
 
Nelle more della suddetta scadenza, gli interessati possono egualmente presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodo la cui trattazione e' effettuata progressivamente dagli uffici competenti.[8]  
 
[1]  
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 7 ottobre 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri

Speranza, Ministro della salute

Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 27 novembre 2020, n. 159.  In vigore dal 04/12/2020

[2] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. In vigore dal 08/10/2020 al 13/01/2021

[3] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2.  In vigore dal 14/01/2021

[4] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56. In vigore dal 14/01/2021 al 29/04/2021

[5] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56.  In vigore dal 30/04/2021

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. In vigore dal 08/10/2020 al 13/01/2021

[7] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2.  In vigore dal 14/01/2021

[8] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56.  In vigore dal 30/04/2021