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DECRETO LEGISLATIVO 3 ottobre 2008, n. 159
  Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25  , recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.  
  Pubblicato in GU, n. 247 del 21/10/2008
  Vigente al 15/10/2024 


  Vigente dal: 05/11/2008
  urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-10-03;159

Indice


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1 dicembre 2005 , recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato;

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13  , ed in particolare gli articoli 1, comma 5, e 12;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25  ;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251  , concernente l'attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  , recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303  , recante il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per le pari opportunità;

Emana

il seguente decreto legislativo:


   
  Art. 1.   
  1.  Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25  , sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  
all' articolo 4, comma 3  , le parole: «  
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno
» sono sostituite con le seguenti «  
con decreto del Ministro dell'interno
» e dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «  
In situazioni di urgenza, il Ministro dell'interno nomina il rappresentante dell'ente locale, su indicazione del sindaco del comune presso cui ha sede la commissione territoriale, e ne dà tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
»;
   b)  
all' articolo 7, comma 1  , e' aggiunto infine il seguente periodo: «  
Il prefetto competente stabilisce un luogo di residenza o un'area geografica ove i richiedenti asilo possano circolare.
»;
   c)  
all'articolo 11, il comma 1  e' sostituito dal seguente: «  
 
  1.  Il richiedente asilo ha l'obbligo, se convocato, di comparire personalmente davanti alla Commissione territoriale. Ha altresi' l'obbligo di consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto.
»;
   d)  
   e)  
all' articolo 21, comma 1, lettera c)  , dopo le parole «  
di espulsione
» sono inserite le seguenti: «  
o di respingimento
» e sono soppresse le seguenti: «  
, salvo i casi previsti dall'articolo 20, comma 2, lettera d)
»;
   f)  
all' articolo 32, comma 1  , dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «  
   b-bis)  rigetta la domanda per manifesta infondatezza quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251  , ovvero quando risulta che la domanda e' stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.
»;
   g)  
all' articolo 32, comma 4  , le parole: «  
lettera b)
» sono sostituite dalle seguenti «  
lettere b) e b-bis)
»;
   h)  
all' articolo 35, comma 1  , quarto periodo, le parole: «  
Nei soli casi di trattenimento disposto ai sensi dell'articolo 21
» sono sostituite dalle seguenti: «  
Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21
»;
   i)  
all' articolo 35, comma 7  , dopo le parole: «  
dell'articolo 22, comma 2,
» sono inserite le seguenti: «  
e dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis),
»;
   l)  
all' articolo 35, comma 8  , primo periodo, le parole: «  
di cui agli articoli 20, comma 2, lettera d), e 21
» sono sostituite dalle seguenti: «  
di cui agli articoli 20, comma 2, lettere b) e c), e 21
» e al medesimo comma, secondo periodo, le parole: «  
ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera d)
» sono sostituite dalle seguenti: «  
ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettere b) e c)
»;
   m)  
all' articolo 35, comma 14  , le parole: «  
comma 6
» sono sostituite dalle seguenti «  
comma 5
».
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi' 3 ottobre 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Ronchi, Ministro per le politiche europee

Maroni, Ministro dell'interno

Frattini, Ministro degli affari esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Carfagna, Ministro per le pari opportunità

Visto, il Guardasigilli: Alfano