Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 5
  Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonche' modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76  .  
  Pubblicato in GU, n. 22 del 27/01/2017
  Vigente al 15/10/2024 


  Vigente dal: 11/02/2017
  urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-01-19;5

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76  , recante Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze e, in particolare, l'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), che delega il Governo ad adottare disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonche' ad adottare disposizioni recanti modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti;

Visto il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238  , recante Ordinamento dello stato civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396  , recante Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell' articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127  ;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2016;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana

il seguente decreto legislativo:


   
  Art. 1 

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 

 
  1.  Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396  , sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  
all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «  
n. 91,
» la parola: «  
e
» e' soppressa e dopo le parole: «  
per la celebrazione del matrimonio
» sono inserite le seguenti: «  
e per la costituzione delle unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76 
»;
   b)  
all'articolo 6, comma 1 , dopo le parole: «  
il coniuge,
» sono inserite le seguenti: «  
la persona a lui unita civilmente,
»;
   c)  
all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «  
i matrimoni
» sono inserite le seguenti: «  
, le unioni civili
»;
   d)  
all'articolo 12, comma 2, primo periodo, dopo la parola: «  
matrimonio
» sono inserite le seguenti: «  
, unione civile
»;
   e) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1)  
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «  
Matrimoni celebrati e unioni civili costituite all'estero
»;
   2)  
al comma 1 , il primo periodo e' sostituito dal seguente: «  
Il matrimonio e l'unione civile all'estero, quando gli sposi o le parti dell'unione civile sono entrambi cittadini italiani o uno di essi e' cittadino italiano e l'altro e' cittadino straniero, possono essere celebrati o costituiti innanzi all'autorita' diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorita' locale secondo le leggi del luogo.
»;
   f)  
all'articolo 17, secondo periodo, dopo le parole: «  
di matrimonio
» sono inserite le seguenti: «  
o dell'unione civile
» e dopo le parole: «  
se gli sposi
» sono inserite le seguenti: «  
o le parti dell'unione civile
»;
   g)  
all'articolo 19, comma 2, dopo le parole: «  
matrimoni celebrati
» sono inserite le seguenti: «  
e delle unioni civili costituite
»;
   h)  
all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «  
l'atto di matrimonio
» sono inserite le seguenti: «  
o dell'unione civile
»;
   i) all'articolo 49, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1)  
la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «  
   f) gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza del matrimonio, gli atti di costituzione dell'unione civile, iscritta anche ai sensi dell'articolo 70-octies, comma 5, e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza dell'unione civile;
»;
   2)  
alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «  
e quelle che pronunciano la nullita' o lo scioglimento dell'unione civile
»;
   3)  
alla lettera g-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «  
e quelli conclusi tra le parti dell'unione civile al fine di raggiungere una soluzione consensuale di scioglimento dell'unione civile
»;
   4)  
alla lettera g-ter) dopo le parole: «  
del matrimonio
» sono inserite le seguenti: «  
e quelli di scioglimento dell'unione civile
»;
   l)  
dopo l'articolo 62 le parole: «  
Capo IV Della registrazione relativa agli atti di matrimonio
» sono sostituite dalle seguenti: «  
Capo IV Della registrazione relativa agli atti di matrimonio e di unione civile
»;
   m) all'articolo 63 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1 :
    
alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «  
e le unioni civili costituite davanti a lui e quelle di cuiall'articolo 70-octies, comma 5
»;
    
alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «  
e le unioni civili costituite fuori dalla casa comunale anorma dell'articolo 70-novies
»;
    
alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «  
, e le unioni civili costituite in imminente pericolo divita di una delle parti a norma dell'articolo 70-decies
»;
    
alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «  
, e le unioni civili costituite per delega a normadell'articolo 70-quater
»;
    
alla lettera f) dopo la parola: «  
matrimoni
» sono inserite le seguenti: «  
e di costituzione delle unioni civili
»;
    
dopo la lettera g-ter) sono aggiunte le seguenti: «  
   g-quater) gli accordi di scioglimento dell'unione civile ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonche' di modifica delle condizioni di scioglimento;
   g-quinquies) la manifestazione congiunta di volonta' di scioglimento dell'unione civile, a norma dell'articolo 1, comma 24, della legge 20 maggio 2016, n. 76 , ovvero la manifestazione di volonta' di scioglimento dell'unione civile di una sola parte a norma della predetta disposizione, previamente comunicata all'altra parte mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza anagrafica o, in mancanza, all'ultimo indirizzo noto, ovvero con altra forma di comunicazione parimenti idonea;
   g-sexies) la dichiarazione con la quale le parti, dopo la costituzione dell'unione civile, dichiarano di voler assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso.
»;
   2)  
al comma 2:
    
alla lettera b) dopo le parole: «  
codice civile ,
» sono inserite le seguenti: «  
e delle unioni civili costituite per delega ai sensi dell'articolo 70-quater,
» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «  
o delle parti dell'unione civile
»;
    
dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «  
   b-bis) gli atti di costituzione di unione civile avvenuti in un comune scelto dalle parti, trasmessi all'ufficiale dello stato civile dei comuni di residenza delle parti;
»;
    
alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «  
e le unioni civili costituite all'estero
»;
    
dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «  
c-bis) gli atti dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero;
»;
    
alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «  
e le unioni civili costituite all'estero
»;
    
dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «  
c-bis) gli atti dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero;
»;
    
alla lettera d) dopo le parole: «  
matrimoni celebrati
» sono inserite le seguenti: «  
o le unioni civili costituite
»;
    
alla lettera e) dopo le parole: «  
degli sposi
» sono inserite le seguenti: «  
e gli atti e i processi verbali di costituzione delle unioni civili avvenute in caso di imminente pericolo di vita di una delle parti dell'unione civile
»;
    
alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «  
o dell'unione civile
»;
    
dopo la lettera g) e' inserita la seguente: «  
   g-bis) le sentenze e gli altri atti con cui si pronuncia all'estero la nullita', lo scioglimento di unioni civili ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto dell'unione civile gia' iscritto o trascritto negli archivi di cui all'articolo 10;
»;
    
dopo la lettera h-bis) e' aggiunta la seguente: «  
   h-ter) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, conclusi tra le parti dell'unione civile al fine di raggiungere una soluzione consensuale di scioglimento dell'unione civile, nonche' di modifica delle condizioni dello scioglimento.
»;
   n) all'articolo 65 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1)  
al comma 1 , dopo le parole: «  
o aereo,
» sono inserite le seguenti: «  
o se l'unione civile e' costituita nell'imminente pericolo di vita di una delle parti, durante un viaggio marittimo o aereo,
»;
   2)  
al comma 2, dopo le parole: «  
matrimoni celebrati
» sono inserite le seguenti: «  
o alla costituzione di unioni civili
» e dopo le parole: «  
degli sposi
» sono inserite le seguenti: «  
o delle parti dell'unione civile,
»;
   o) all'articolo 66 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1)  
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «  
 
  1-bis.  Nella ipotesi in cui la parte dell'unione civile non conosce la lingua italiana nonche' in quelle in cui e' sorda, muta, o comunque impedita a comunicare, l'ufficiale dello stato civile costituisce l'unione civile o con l'ausilio di un interprete o avvalendosi di mezzi idonei per rivolgere alla parte le domande, riceverne le risposte e darle comunicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 11 e 12, della legge 20 maggio 2016, n. 76  , e della dichiarazione di costituzione dell'unione civile tra le parti.
»;
   2)  
al comma 2 le parole: «  
di cui al comma 1
» sono sostituite dalle seguenti: «  
di cui ai commi 1 e 1-bis
» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «  
e per la costituzione dell'unione civile
»;
   p) all'articolo 67 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1)  
alla rubrica dopo le parole: «  
matrimonio celebrato
» sono inserite le seguenti: «  
e unione civile costituita
»;
   2)  
al comma 1 dopo le parole: «  
codice civile
» sono inserite le seguenti: «  
o dall'articolo 70-quater
» e dopo le parole: «  
del matrimonio
» sono inserite le seguenti: «  
o per la costituzione dell'unione civile
»;
   q) all'articolo 68 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1)  
al comma 1 dopo le parole: «  
il matrimonio
» sono inserite le seguenti: «  
o costituito l'unione civile
» e dopo le parole: «  
degli sposi
» sono inserite le seguenti: «  
e delle parti dell'unione civile
»;
   2)  
al comma 2 dopo la parola: «  
celebrato
» sono inserite le seguenti: «  
o l'unione civile costituita
» e dopo le parole: «  
dell'atto di matrimonio
» sono inserite le seguenti: «  
o di costituzione dell'unione civile
»;
   3)  
al comma 3, lettera b), dopo le parole: «  
all'estero
» sono inserite le seguenti: «  
o della costituzione dell'unione civile avvenuta all'estero
» e dopo le parole: «  
lo scioglimento
» sono inserite le seguenti: «  
di un matrimonio o di una unione civile
»;
   r)  
all'articolo 69 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  
al comma 1 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «  
   i-bis) della costituzione dell'unione civile iscritta ai sensi dell'articolo 70-octies, comma 5.
»;
   b)  
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «  
 
  1-bis.  Negli atti di costituzione dell'unione civile si fa annotazione: a) delle convenzioni patrimoniali, delle relative modificazioni, delle sentenze di omologazione di cui all'articolo 163 del codice civile , delle sentenze di separazione giudiziale dei beni di cui all'articolo 193 del codice civile , e della scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali operata in base alle vigenti norme di diritto internazionale privato; b) della dichiarazione contenente la manifestazione di volonta' di scioglimento dell'unione civile resa ai sensi dell' articolo 1, comma 24, della legge 20 maggio 2016, n. 76  ; c) delle sentenze, anche straniere, di scioglimento dell'unione civile; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia straniera di nullita' o di scioglimento dell'unione civile; d) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati, conclusi tra le parti al fine di raggiungere una soluzione consensuale di scioglimento dell'unione civile; e) degli accordi di scioglimento dell'unione civile ricevuti dall'ufficiale dello stato civile; f) delle sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione dell'atto di costituzione dell'unione civile; g) delle sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta di una delle parti dell'unione civile e di quelle che dichiarano l'esistenza della parte di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte; h) dei provvedimenti che determinano il cambiamento o la modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei provvedimenti di revoca relativi ad una delle parti dell'unione civile; i) dei provvedimenti di rettificazione.
»;
   s)  
all'articolo 70, comma 1, dopo le parole: «  
il matrimonio
» sono inserite le seguenti: «  
e nel costituire l'unione civile
»;
   t)  
dopo l'articolo 70 e' inserito il seguente titolo: «  
 
  Titolo VIII-bis 

Della richiesta e della costituzione dell'unione civile

 
 
  Art. 70-bis. 

Richiesta di costituzione dell'unione civile

 
  1.  La richiesta di costituzione dell'unione civile e' presentata all'ufficio dello stato civile del comune scelto dalle parti. Chi richiede la costituzione dell'unione civile deve dichiarare il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e il luogo di residenza delle parti dell'unione civile, nonche' l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all' articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76  .
 
  2.  L'ufficiale dello stato civile deve verificare l'esattezza della dichiarazione di cui al comma 1 e puo' acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile.
 
  3.  Ricevuta la richiesta di costituzione dell'unione civile, l'ufficiale dello stato civile redige processo verbale in cui indica l'identita' delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta, e lo sottoscrive unitamente ai richiedenti.
 
  4.  La richiesta di costituzione dell'unione civile puo' essere fatta anche all'ufficiale dello stato civile del comune di scelta delle parti da persona che ne ha avuto dalle stesse speciale incarico nei modi indicati dall'articolo 12, comma 7.
 
 
  Art. 70-ter. 

Verifiche

 
  1.  Le verifiche di cui all'articolo 70-bis, comma 2, devono essere effettuate entro trenta giorni dalla redazione del processo verbale. Da tale data, o anche da data antecedente, se le verifiche sono completate prima e l'ufficiale dello stato civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti, le parti possono presentarsi all'ufficiale dello stato civile per costituire l'unione civile.
 
  2.  Quando e' accertata l'insussistenza dei presupposti o la sussistenza di un impedimento, l'ufficiale dello stato civile ne da' comunicazione alle parti e non procede alla costituzione dell'unione civile.
 
  3.  I documenti presentati o acquisti sono registrati, dopo la costituzione dell'unione civile, negli archivi di cui all'articolo 10.
 
  4.  Quando la costituzione dell'unione civile non avviene nei centottanta giorni successivi al termine o alla comunicazione di cui al comma 1, la richiesta delle parti e le verifiche dell'ufficiale dello stato civile si considerano come non avvenute.
 
 
  Art. 70-quater. 

Costituzione dell'unione civile per delega

 
  1.  Quando vi e' necessita' o convenienza di costituire l'unione civile in un comune diverso da quello in cui e' stata presentata la richiesta, l'ufficiale dello stato civile, completate le verifiche di cui all'articolo 70-bis, su istanza delle parti, delega per iscritto l'ufficiale dello stato civile del comune dalle stesse indicato.
 
 
  Art. 70-quinquies. 

Impedimenti

 
  1.  Quando a costituire l'unione civile osta un impedimento per il quale e' stata concessa autorizzazione a termini delle disposizioni del codice civile , una delle parti dell'unione civile deve presentare copia del relativo provvedimento.
 
 
  Art. 70-sexies. 

Casi particolari

 
  1.  Quando una delle parti che chiede la costituzione dell'unione civile e' un cittadino italiano residente all'estero, l'ufficiale dello stato civile al quale e' fatta richiesta effettua le verifiche di cui all'articolo 70-bis, anche presso il competente ufficio consolare. Se invece la richiesta di costituzione dell'unione civile viene fatta all'autorita' consolare, quest'ultima effettua le verifiche di cui all'articolo 70-bis tramite l'ufficiale dello stato civile del comune di iscrizione anagrafica.
 
 
  Art. 70-septies. 

Registrazioni

 
  1.  I documenti che giustificano le enunciazioni contenute nel processo verbale di richiesta di costituzione dell'unione civile sono registrati, costituita l'unione civile, di seguito all'atto di costituzione dell'unione civile negli archivi di cui all'articolo 10.
 
 
  Art. 70-octies. 

Costituzione dell'unione civile

 
  1.  Trascorso il termine previsto dall'articolo 70-ter, comma 1, l'ufficiale dello stato civile puo' procedere alla costituzione dell'unione civile.
 
  2.  Le parti, nel giorno prescelto, si presentano e rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, all'ufficiale dello stato civile del comune dove e' stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.
 
  3.  Le parti possono dichiarare di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte puo' anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale dello stato civile. Possono inoltre dichiarare di scegliere il regime della separazione dei beni nei loro rapporti patrimoniali.
 
  4.  L'ufficiale dello stato civile, ricevuta la dichiarazione di cui al comma 2, fatta menzione del contenuto dei commi 11 e 12 dell' articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76  , iscrive l'atto di costituzione dell'unione civile nel registro delle unioni civili. Tale atto, dopo essere stato letto agli intervenuti, e' sottoscritto dalle parti, dai testimoni e dall'ufficiale dello stato civile.
 
  5.  Nell'ipotesi di cui all' articolo 31, comma 4-bis, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150  , l'ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione se avvenuto all'estero, ricevuta la comunicazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, procede all'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili con le eventuali annotazioni relative alla scelta del cognome ed al regime patrimoniale.
 
 
  Art. 70-novies. 

Costituzione dell'unione civile fuori della casa comunale

 
  1.  Se una delle parti dell'unione civile, per infermita' o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, e' nell'impossibilita' di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova la parte impedita e, ivi, alla presenza di due testimoni, procede alla costituzione dell'unione civile.
 
 
  Art. 70 

-decies. Costituzione dell'unione civile in imminente pericolo di vita

 
  1.  Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l'ufficiale di stato civile del luogo puo' procedere alla costituzione senza le verifiche di cui all'articolo 70-bis, comma 2, purche' le parti prima giurino che non esistono tra loro impedimenti.
 
  2.  L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di costituzione dell'unione il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita e procede secondo le modalita' di cui all'articolo 70-novies.
 
 
  Art. 70-undecies. 

Opposizione del pubblico ministero

 
  1.  L'ufficiale dello stato civile, se conosce che osta alla costituzione dell'unione civile un impedimento che non e' stato dichiarato, deve immediatamente informare il procuratore della Repubblica, affinche' questi possa proporre opposizione alla costituzione dell'unione civile.
 
  2.  L'atto di opposizione deve essere proposto con ricorso al presidente del tribunale del luogo dove e' stata richiesta la costituzione dell'unione civile che fissa con decreto la comparizione delle parti davanti al collegio per una data compresa tra i tre e i dieci giorni da quella di presentazione del ricorso e dispone che ricorso e decreto siano comunicati al procuratore della Repubblica e siano notificati, a cura del ricorrente, entro il giorno precedente a quello fissato per la comparizione, alle parti dell'unione civile e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale deve essere costituita l'unione civile.
 
  3.  Il tribunale, sentite le parti ed acquisiti senza particolari formalita' gli elementi del caso, decide con decreto motivato avente efficacia immediata, indipendentemente dall'eventuale reclamo.
 
  4.  Se l'opposizione e' stata proposta da chi ne ha facolta', per causa ammessa dalla legge, il presidente del tribunale puo', con proprio decreto, ove ne sussista la opportunita', sospendere la costituzione dell'unione civile sino a che sia stata rimossa la opposizione.
 
 
  Art. 70-duodecies. 

Termine per l'opposizione

 
  1.  L'opposizione all'unione civile puo' essere sempre proposta prima della sua costituzione.
 
 
  Art. 70-terdecies. 

Annotazione dell'opposizione

 
  1.  Nel processo verbale di richiesta di costituzione della unione civile deve essere annotato l'atto di opposizione.
 
  2.  Nello stesso verbale si deve altresi' annotare il decreto che rigetta od accoglie l'opposizione o il provvedimento di estinzione del giudizio.
 
 
  Art. 70-quaterdecies. 

Contenuto dell'atto di costituzione dell'unione civile

 
  1.  L'atto di costituzione dell'unione civile deve specificamente indicare:
   a) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e la residenza delle parti dell'unione civile; il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza dei testimoni;
   b) la data della richiesta di costituzione dell'unione civile, salvo il caso di cui all'articolo 70-decies;
   c) il decreto di autorizzazione quando ricorre alcuno degli impedimenti di legge, salvo il caso di cui all'articolo 70-decies;
   d)  la menzione dell'avvenuta lettura del contenuto dei commi 11 e 12 dell' articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76  ;
   e) la dichiarazione delle parti di voler costituire l'unione civile;
   f) il luogo della costituzione dell'unione civile nel caso di imminente pericolo di vita e di costituzione fuori della casa comunale ed il motivo del trasferimento dell'ufficiale dello stato civile in detto luogo.
 
  2.  Quando contemporaneamente alla costituzione dell'unione civile le parti dichiarano di scegliere il cognome comune, a norma dell' articolo 1, comma 10, della legge 20 maggio 2016, n. 76  , la dichiarazione e' inserita nell'atto stesso di costituzione dell'unione civile. Ugualmente si provvede nel caso di scelta del regime di separazione dei beni o di scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali operata in base alle vigenti norme di diritto internazionale privato.
 
 
  Art. 70-quinquiesdecies. 

Certificazione dell'unione civile

 
  1.  La certificazione dell'unione civile riporta i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del regime patrimoniale e della residenza, oltre ai dati anagrafici ed alla residenza dei testimoni.
 
  2.  Nei documenti e atti in cui e' prevista l'indicazione dello stato civile, per le parti dell'unione civile sono riportate le seguenti formule: "unito civilmente" o "unita civilmente".
 
»;
   u)  
all'articolo 73, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «  
cognome del coniuge
» sono inserite le seguenti: «  
o della parte a lui unita civilmente
» e dopo le parole: «  
coniugato, vedovo o divorziato
» sono inserite le seguenti: «  
unito civilmente o se l'unione civile si era in precedenza sciolta per una delle cause di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76 
».
 
 
  Art. 2 

Modifiche al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 

 
  1.  Al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238  , sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  
all'articolo 14, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente numero: «  
4-bis) di unioni civili
»;
   b) all'articolo 134:
   1)  
al primo comma dopo le parole: «  
ai numeri 5, 6, 7 e 8,
» sono inserite le seguenti: «  
e nell'articolo 134-bis, comma 3, alle lettere d), e) e f),
» e dopo le parole: «  
fu celebrato
» sono inserite le seguenti: «  
o l'unione civile costituita
»;
   2)  
al secondo comma dopo le parole: «  
del matrimonio
» sono inserite le seguenti: «  
o della costituzione dell'unione civile
»;
   c)  
dopo l'articolo 134 e' inserito il seguente capo: «  

 
Capo VI-bis 

Registro delle unioni civili

 
 
  Art. 134-bis. 

Iscrizioni e trascrizioni nel registro delle unioni civili

 
  1.  Nella parte prima del registro delle unioni civili, l'ufficiale dello stato civile iscrive gli atti di costituzione delle unioni civili avvenute davanti a lui.
 
  2.  Nella parte seconda, composta di fogli in bianco, si iscrivono:
   a) gli atti di costituzione delle unioni civili fuori della casa comunale;
   b) gli atti di costituzione delle unioni civili in caso di imminente pericolo di vita di una delle parti;
   c) gli atti di costituzione delle unioni civili avvenuti per delega;
   d) gli atti di costituzione delle unioni civili ai quali, per la particolarita' del caso, non si adattano i moduli stampati.
 
  3.  Nella stessa parte seconda si trascrivono:
   a) gli atti di costituzione delle unioni civili avvenute all'estero e gli atti dei matrimoni tra persone dello stesso sesso avvenuti all'estero;
   b) gli atti di costituzione delle unioni civili avvenuti davanti ad un altro ufficiale dello stato civile per delega;
   c) gli atti di costituzione delle unioni civili, gia' iscritti nel comune di costituzione, nel comune di residenza di una delle parti;
   d) le sentenze passate in giudicato dalle quali risulta l'esistenza dell'unione civile;
   e) le sentenze passate in giudicato con le quali si dichiara la nullita' dell'unione civile ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto dell'unione civile gia' iscritto nei registri e quelle che rendono esecutive nella Repubblica sentenze straniere che pronunziano la nullita' o lo scioglimento dell'unione civile;
   f) le sentenze passate in giudicato con le quali si ordina la trascrizione di un atto dell'unione civile altrove costituito.
 
».
 
 
  Art. 3 

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 

 
  1.  Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223  , sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  
all'articolo 4, comma 1 , dopo le parole: «  
vincoli di matrimonio,
» sono inserite le seguenti: «  
unione civile,
»;
   b) all'articolo 12:
   1)  
al comma 1 , le parole: «  
e le celebrazioni di matrimonio,
» sono sostituite dalle seguenti: «  
, le celebrazioni di matrimonio e le costituzioni di unione civile,
»;
   2)  
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «  
celebrazioni di matrimonio
» sono inserite le seguenti: «  
e alle costituzioni di unione civile
»;
   c) all'articolo 20:
   1)  
al comma 1 , secondo periodo, dopo le parole: «  
il nome del coniuge
» sono inserite le seguenti: «  
o della parte dell'unione civile
»;
   2)  
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «  
 
  3-bis.  Per le parti dell'unione civile le schede devono essere intestate al cognome posseduto prima dell'unione civile.
».
 
 
  Art. 4 

Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 27 febbraio 2001

 
  1.  Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono apportate al decreto del Ministro dell'interno 27 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001, le necessarie modifiche di coordinamento con le disposizioni del presente decreto.
 
 
  Art. 5 

Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 

 
  1.  Al codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327  , sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  
all'articolo 204, alla rubrica dopo la parola: «  
Matrimonio
» sono inserite le seguenti: «  
e unione civile
» e al primo comma sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «  
e alla costituzione dell'unione civile nel caso di cui all' articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396  , e con le forme dell'articolo 70-decies del medesimo decreto.
»;
   b)  
all'articolo 834, alla rubrica dopo la parola: «  
Matrimonio
» sono inserite le seguenti: «  
e unione civile
», al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «  
e alla costituzione dell'unione civile nel caso di cui all' articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396  , e con le forme dell'articolo 70-decies del medesimo decreto.
» e al secondo comma dopo le parole: «  
L'atto di matrimonio
» sono inserite le seguenti: «  
e di costituzione dell'unione civile
»;
   c)  
all'articolo 836, primo comma, dopo le parole: «  
degli atti di matrimonio
» sono inserite le seguenti: «  
, degli atti di costituzione dell'unione civile
».
 
 
  Art. 6 

Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71  , recante ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell' articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246 

 
  1.  Al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71  , sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  
dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente: «  
 
  Art. 12-bis 

(Unione civile). -

 
  1.  Il capo dell'ufficio consolare riceve le dichiarazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 10, della legge 20 maggio 2016, n. 76  , rese da cittadini italiani o da un cittadino e un non cittadino. Le dichiarazioni di costituzione di unione civile possono essere rifiutate alle condizioni di cui all'articolo 12, comma 2.
 
»;
   b)  
dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente: «  
 
  Art. 15-bis 

(Modalita' di costituzione dell'unione civile). -

 
  1.  Le unioni civili sono costituite pubblicamente nella sede consolare. Possono essere eccezionalmente costituite fuori della sede consolare per impedimento delle parti o per gravi motivi di sicurezza. Si osservano le disposizioni in tema di costituzione previste dalla normativa nazionale.
 
  2.  Se del caso, il capo dell'ufficio consolare, prima di ricevere le dichiarazioni delle parti, porta a loro conoscenza, alla presenza dei testimoni, la possibile inefficacia della loro unione civile nell'ordinamento locale.
 
»;
   c)  
all'articolo 17 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «  
 
  1-bis.  Sui ricorsi, sulle opposizioni e sulle impugnazioni in materia di unioni civili richieste o costituite all'estero e' competente a decidere il tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dell'una o dell'altra parte, ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione anagrafica dell'una o dell'altra.
»;
   d)  
all'articolo 18, alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «  
e di atti di unione civile
» e al comma 1  dopo le parole: «  
matrimoni celebrati
» sono inserite le seguenti: «  
o a unioni civili costituite
»;
   e)  
all'articolo 62, comma 1, dopo le parole: «  
i matrimoni
» sono inserite le seguenti «  
, le unioni civili
» e dopo la lettera b)  e' inserita la seguente: «  
b-bis) degli atti relativi a unioni civili;
»;
   f)  
all'articolo 66, comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «  
anche nel caso di unione civile
»;
   g) all'allegato recante la tabella dei diritti consolari, Sezione II, Atti notarili:
   1)  
all'articolo 11 le parole: «  
Convenzioni di matrimonio a carattere patrimoniale
» sono sostituite dalle seguenti: «  
Convenzioni di matrimonio o di unione civile a carattere patrimoniale
»;
   2)  
all'articolo 19 dopo le parole: «  
in favore dell'altro
» sono inserite le seguenti: «  
o di una parte dell'unione civile in favore dell'altra
».
 
 
  Art. 7 

Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 

 
  1.   
All' articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150  , dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «  
 
  4-bis.  Fino alla precisazione delle conclusioni la persona che ha proposto domanda di rettificazione di attribuzione di sesso ed il coniuge possono, con dichiarazione congiunta, resa personalmente in udienza, esprimere la volonta', in caso di accoglimento della domanda, di costituire l'unione civile, effettuando le eventuali dichiarazioni riguardanti la scelta del cognome ed il regime patrimoniale. Il tribunale, con la sentenza che accoglie la domanda, ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione se avvenuto all'estero, di iscrivere l'unione civile nel registro delle unioni civili e di annotare le eventuali dichiarazioni rese dalle parti relative alla scelta del cognome ed al regime patrimoniale.
».
 
 
  Art. 8 

Disposizioni di coordinamento con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2016, n. 144 

 
  1.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ufficiale dello stato civile, con la procedura di correzione di cui all' articolo 98, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396  , annulla l'annotazione relativa alla scelta del cognome effettuata a norma dell' articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2016, n. 144  .
 
 
  Art. 9 

Invarianza finanziaria

 
  1.  Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi' 19 gennaio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando