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DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66
  Codice dell'ordinamento militare. (Estratto)  
  Pubblicato in GU, n. 106 del 08/05/2010
  Vigente al 15/10/2024 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76  , 87  e 117, secondo comma, lettera d)  , della Costituzione ;

Vistala legge 28 novembre 2005, n. 246  e, in particolare, l'articolo 14:

- comma 14, cosi' come sostituito dall' articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69  , con il quale e' stata conferita al Governo la delega ad adottare, con le modalita' di cui all' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59  , decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1 gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i principi e criteri direttivi fissati nello stesso comma 14, dalla lettera a) alla lettera h);

- comma 15, con cui si stabilisce che i decreti legislativi di cui al citato comma 14, provvedono, altresi', alla semplificazione o al riassetto della materia che ne e' oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59  , anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1 gennaio 1970;

- comma 22, con cui si stabiliscono i termini per l'acquisizione del prescritto parere da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  , recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59  e, in particolare, gli articoli da 20 a 22;

Visto il concerto reso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, dal Ministro per i rapporti con le Regioni, dal Ministro per le pari opportunita', dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro della salute e dal Ministro per i beni e le attivita' culturali;

Visti i pareri resi dal Sottosegretario di Stato con delega per la famiglia, la droga e il servizio civile e dal Sottosegretario di Stato e Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti altresi', i pareri resi dal Ministro per le riforme per il federalismo, dal Ministro per le politiche europee, dal Ministro della gioventu', dal Ministro del turismo, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Vista la richiesta di parere inviata in data 30 giugno 2009 alle Conferenze Stato Regioni e Unificata;

Visto il parere reso dal Consiglio della magistratura militare nella seduta del 7 luglio 2009;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione speciale nell'Adunanza del 10 febbraio 2010;

Acquisita la proposta di parere della Commissione bicamerale per la semplificazione, per la seduta del 24 febbraio 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2010;

Sulla proposta del Ministro della difesa e del Ministro per la semplificazione normativa;

Emana

il seguente decreto legislativo:


   
  LIBRO SECONDO 

BENI

 
 
  TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI

 
 
  Art. 233. 

Individuazione delle opere destinate alla difesa nazionale a fini determinati

 
  1.  Ai fini urbanistici, edilizi, ambientali e al fine dell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sono opere destinate alla difesa  
 
 
 
[ ... ] [2]  
   
 
e alla sicurezza[3]  
  [1]  
  nazionale le infrastrutture rientranti nelle seguenti categorie:
   a) sedi di servizio e relative pertinenze necessarie a soddisfare le esigenze logistico - operative dell'Arma dei carabinieri;
   b) opere di costruzione, ampliamento e modificazione di edifici o infrastrutture destinati ai servizi della leva, del reclutamento, incorporamento, formazione professionale e addestramento dei militari della Marina militare, da realizzare nelle sedi di La Spezia, Taranto e La Maddalena su terreni del demanio, compreso quello marittimo;
   c) aeroporti ed eliporti;
   d) basi navali;
   e) caserme;
   f) stabilimenti e arsenali;
   g) reti, depositi carburanti e lubrificanti;
   h) depositi munizioni e di sistemi d'arma;
   i) comandi di unita' operative e di supporto logistico;
   l) basi missilistiche;
   m) strutture di comando e di controllo dello spazio terrestre, marittimo e aereo;
   n) segnali e ausili alla navigazione marittima e aerea;
   o) strutture relative alle telecomunicazioni e ai sistemi di allarme;
   p) poligoni e strutture di addestramento;
   q) centri sperimentali di manutenzione dei sistemi d'arma;
   r)  opere di protezione ambientale correlate alle opere della difesa  
 
e sicurezza[4]  
  nazionale;
   s) installazioni temporanee per esigenze di rapido dispiegamento;
   
s-bis)  le strutture di cui agli articoli 10-ter e 14 del  
 
[ ... ] [6]  
   
 
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,[7]  
  e agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142  ; [5]  
   t) tattivita' finanziate con fondi comuni della NATO e da utenti alleati sul territorio nazionale.
 
 
1-bis.  Alle costruzioni e alle ricostruzioni di edilizia residenziale pubblica destinate a uso militare si applica l' articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717  , e successive modificazioni. [8]  
 
 
1-ter.  Per la realizzazione delle opere di cui al presente articolo, il Ministero della difesa e' autorizzato ad avvalersi delle procedure di cui all'articolo 140 del  
 
codice dei contratti pubblici, di cui al[10]  
  decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. [9]  
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 

Dato a Roma, addi' 15 marzo 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

La Russa, Ministro della difesa

Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa

Visto, il Guardasigilli: Alfan

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124.  In vigore dal 20/09/2023

[2] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 13 novembre 2023, n. 162. In vigore dal 20/09/2023 al 16/11/2023

[3] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 13 novembre 2023, n. 162.  In vigore dal 17/11/2023

[4] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo21, comma1, letteraa, decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124.  In vigore dal 20/09/2023

[5] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo21, comma1, letteraa, decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124.  In vigore dal 20/09/2023

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 13 novembre 2023, n. 162. In vigore dal 09/10/2010 al 16/11/2023

[7] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 13 novembre 2023, n. 162.  In vigore dal 17/11/2023

[8] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letterab, decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 248.  In vigore dal 09/02/2013

[9] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo21, comma1, letterab, decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124.  In vigore dal 20/09/2023

[10] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 13 novembre 2023, n. 162.  In vigore dal 17/11/2023