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DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 2012
  Organizzazione del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale  
 
  Vigente al 15/10/2024 


 
  urn:nir:presidenza.consiglio.ministri:decreto:2012-07-31;nir-1

IL MINISTRO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E L'INTEGRAZIONE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400  , e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO l' articolo 8 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543  , recante "Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti", convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639  ;

VISTA la legge 8 luglio 1998, n. 230  , recante "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza", e successive modificazioni ed integrazioni, che all' articolo 8  istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio nazionale per il servizio civile;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303  , recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59  ", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 6 marzo 2001 , n. 64  , e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Istituzione del servizio civile nazionale";

VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77  , e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell' articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64  ";

VlSTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85  , convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121  , che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni in materia di politiche giovanili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2009  con il quale è stato istituito il Dipartimento della gioventù;

VISTO il decreto del Ministro della gioventù in data 18 dicembre 2009, recante l'organizzazione interna del Dipartimento della gioventù;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66  , recante "Codice dell'ordinamento militare", ed in particolare l'articolo 1929 che disciplina la sospensione del servizio obbligatorio di leva e le ipotesi di ripristino;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 settembre 2011  concernente l'Organizzazione interna dell'Ufficio nazionale per il servizio civile e la nuova ripartizione delle competenze da attribuire agli Uffici e ai Servizi a seguito della ridefinizione dell'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2011  , concernente "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la cooperazione internazionale e l'integrazione prof. Andrea Riccardi", ed in particolare gli articoli 1 e 7 che attribuiscono allo stesso rispettivamente le funzioni nelle materie concernenti le politiche giovanili ed il servizio civile nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 marzo 2011  , come da ultimo modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 2012  , che ha istituito il "Dipartimento della Gioventù e del servizio civile nazionale", cui sono attribuite le competenze nelle materie delle politiche giovanili e del servizio civile nazionale, con la conseguente modifica dell' art. 16 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 marzo 2011  e la soppressione dell'art. 28 del medesimo decreto;

RITENUTA pertanto la necessità di definire l'organizzazione interna del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale in attuazione dell' art. 17, comma 1, del citato decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 2012  ;

SENTITE le organizzazioni sindacali;

DECRETA


   
  Articolo 1 

Ambito della disciplina

 
  1.  Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale, di seguito denominato Dipartimento, è organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.
 
 
  Articolo 2 

Funzioni del Dipartimento

 
  1.  Il Dipartimento è la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, se nominato, si avvale per le funzioni indicate nell' articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 marzo 2011  , come modificato dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 2012  . Il Dipartimento, inoltre, fornisce al Ministro il supporto per lo svolgimento dei compiti a lui delegati dal presidente del Consiglio dei Ministri.
 
 
  Articolo 3 

Ministro

 
  1.  Il Ministro è l'organo di governo del Dipartimento.
 
  2.  Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
 
  3.  Il Ministro designa, per quanto di propria competenza, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.
 
  4.  Il Ministro può, nelle materie di propria competenza, costituire commissioni e gruppi di lavoro in relazione a specifici obiettivi.
 
 
  Articolo 4 

Capo del Dipartimento

 
  1.  Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400  , e successive modificazioni e integrazioni, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti al Presidente del Consiglio dei Ministri, o al Ministro delegato, se nominato, in relazione agli obiettivi fissati; è responsabile della funzionalità del Dipartimento e della utilizzazione ottimale delle risorse assegnate, coordina l'attività delle strutture di livello dirigenziale generale e assicura il corretto ed efficiente raccordo trai predetti uffici e quelli di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, fermo restando il coordinamento da parte del Capo di gabinetto tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del dipartimento.
 
  2.  Il Capo del Dipartimento, che si avvale di una propria segreteria, cura i rapporti con il Segretario generale e con gli altri Uffici e Dipartimenti della presidenza del Consiglio dei Ministri, partecipando alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il Segretario Generale.
 
  3.  Nei casi di assenza o impedimento del Capo Dipartimento, le funzioni varie sono svolte dal dirigente preposto ad uno degli Uffici di livello dirigenziale generale con maggiore anzianità nella qualifica, ovvero sono attribuite con provvedimento del Ministro delegato ovvero del segretario generale, su proposta del Capo Dipartimento.
 
  4.  In assenza del dirigente preposto ad uno degli Uffici di livello dirigenziale generale, la direzione è temporaneamente assunta dal Capo del Dipartimento.
 
 
  Articolo 5 

Organizzazione del Dipartimento

 
  1.  Il Dipartimento , ai sensi dell' articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 marzo 2011  , come modificato dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 2012  , si articola in tre Uffici di livello dirigenziale generale e in dieci servizi di livello dirigenziale non generale.
 
  2.  Gli Uffici del Dipartimento sono i seguenti :
   a) Ufficio per le politiche giovanili;
   b) Ufficio per il Servizio civile nazionale;
   c) Ufficio organizzazione e comunicazione.
 
 
  Articolo 6 

Ufficio per le politiche giovanili

 
  1.  L'Ufficio per le politiche giovanili provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio, all'istruttoria degli atti concernenti l'esercizio e l'affermazione dei diritti e alla promozione degli interessi dei giovani, al diritto alla casa, ai saperi e all'innovazione tecnologica, alla promozione e sostegno del lavoro e imprenditoria giovanile, all'accesso dei giovani ai progetti, programmi e finanziamenti internazionali comunitari, alla gestione del Fondo per le politiche giovanili, del Fondo nazionale per le comunità giovanili (art. l, comma 556, della legge n. 266/2005  e successive modificazioni), nonché del connesso Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze, dei Fondi previsti dall'art. l, commi 72, 73 e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247  , di vigilanza dell'Agenzia nazionale italiana nel programma comunitario gioventù di cui all' articolo 5 del decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297  , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15  , e alla rappresentanza del Governo negli organismi internazionali e comunitari istituiti in materia di politiche giovanili.
 
  2.  L'Ufficio è articolato nei seguenti Servizi:
   a)  "Servizio per gli interventi a sostegno delle giovani generazioni e gestione dei relativi fondi, di rilevanza nazionale": programmazione, progettazione e gestione degli interventi a valere sul Fondo per le politiche giovanili, limitatamente alle "Azioni di rilevante interesse nazionale", nonché sui Fondi di cui dall' art. 1  , commi 72, 73 e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247  , all' art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  , ed all' art. 15, comma 6, del decreto- legge 2 luglio 2007, n. 81  , convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127  ; promozione dell'azione del Forum nazionale dei giovani;
   b) "Servizio per la gestione degli interventi a favore delle giovani generazioni realizzati in collaborazione con le autonomie locali e per la vigilanza sull'Agenzia nazionale per i giovani": gestione degli accordi con le Regioni, i Comuni e le Province per la promozione delle politiche a favore dei giovani; vigilanza sull'organizzazione, sul funzionamento e sulla gestione delle relative risorse, di provenienza nazionale e comunitaria, dell'Agenzia nazionale e cura dei connessi rapporti con la Commissione europea;
   c) "Servizio per la gestione delle azioni di rilevanza comunitaria e per le relazioni internazionali ed europee": programmazione, progettazione e gestione di interventi a valere sui fondi europei nell'ambito delle politiche di coesione comunitaria volti all'attuazione delle politiche a favore dei giovani in qualsiasi ambito e con particolare riguardo alle azioni di promozione della formazione, dell'innovazione, della cittadinanza attiva, dello sviluppo umano culturale e sociale e degli stili di vita sani, nonché alla valorizzazione delle competenze proprie dei giovani; cura dei relativi rapporti con gli organismi di gestione e sorveglianza del FSE e del FESR; rappresentanza istituzionale negli organismi internazionali ed europei competenti in materia di politiche giovanili e relativi tavoli di coordinamento nazionale.
 
 
  Articolo 7 

Ufficio per il servizio civile nazionale

 
  1.  L'Ufficio per il servizio civile nazionale individua i criteri per l'iscrizione degli enti agli albi di servizio civile, per la redazione, presentazione e valutazione dei progetti, per il monitoraggio, verifica e controllo degli stessi e definisce le modalità di svolgimento del servizio civile nazionale. Inoltre coordina le attività connesse all'accreditamento degli enti, alla selezione dei progetti, all'assegnazione e gestione dei volontari, al monitoraggio e alle verifiche sulla realizzazione dei progetti nonche' gli adempimenti relativi all'obiezione di coscienza e le relazioni con le Amministrazioni pubbliche, gli Enti pubblici, le Regioni e le Province autonome. Effettua, altresì, la programmazione del servizio civile nazionale ed individua i contenuti della formazione dei volontari e degli operatori degli enti.
 
  2.  L'Ufficio è articolato nei seguenti Servizi:
   a)  "Servizio accreditamento e progetti": definisce i criteri per l'iscrizione degli enti agli albi di servizio civile e per la redazione, presentazione e valutazione dei progetti e cura l'accreditamento degli enti presso l'albo nazionale e le attività relative alla valutazione dei progetti; predispone i bandi per la selezione dei volontari da impiegare nei progetti presentati dagli enti iscritti agli albi di servizio civile e per I'accompagnamento dei grandi invalidi e ciechi civili; cura i rapporti con le Amministrazioni pubbliche, con gli Enti pubblici, con le Regioni e Province autonome nel rispetto dell' articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77  , in ordine alle attività di competenza; in caso di ripristino della leva obbligatoria stipula le convenzioni per l'impiego degli obiettori di coscienza secondo le modalità previste dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66  ;
   b)  "Servizio assegnazione e gestione": cura la definizione delle modalità di svolgimento del servizio civile nazionale, le attività relative all'assegnazione e alla gestione dei volontari, ivi compresi i procedimenti sanzionatori instaurati nei confronti degli stessi, nonché i rapporti con le Amministrazioni pubbliche, con gli Enti pubblici, con le Regioni e Province autonome nel rispetto dell' articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77  , in ordine alle attività di competenza; cura altresì gli adempimenti concernenti la definizione delle posizioni coscrizionali degli obiettori di coscienza pendenti, nonché i procedimenti volti al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio degli infortuni occorsi durante il servizio sostitutivo di leva; in caso di ripristino della leva obbligatoria provvede agli adempimenti relativi all'obiezione di coscienza, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66  ;
   c)  "Servizio formazione, programmazione, monitoraggio e controllo": definisce i contenuti della formazione generale e coordina le attività di formazione degli operatori degli enti di servizio civile; cura il monitoraggio sull'andamento della formazione generale erogata ai volontari e gli adempimenti istruttori finalizzati alla erogazione dei contributi per la formazione; promuove i rapporti con soggetti pubblici e privati ai fini del riconoscimento di benefici in favore dei volontari e definisce, altresì, i criteri per le attività di monitoraggio, verifica e controllo dei progetti e redige il programma annuale delle verifiche; esegue verifiche e controlli sulla corretta realizzazione dei progetti ed instaura i relativi procedimenti sanzionatori; effettua studi, analisi ed elaborazioni statistiche, nonché la programmazione annuale del servizio civile nazionale; cura, per quanto di competenza, i rapporti con le Amministrazioni pubbliche, con gli Enti pubblici, con le Regioni e Province autonome nel rispetto dell' art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77  ; in caso di ripristino della leva obbligatoria cura la formazione degli obiettori di coscienza, secondo le modalità previste dal decreto 15 marzo 2010, n. 66, nonché le verifiche sul corretto impiego degli obiettori di coscienza e sul rispetto delle convenzioni da parte degli enti.
 
 
  Articolo 8 

Ufficio organizzazione e comunicazione

 
  1.  L'Ufficio organizzazione e comunicazione cura la programmazione finanziaria e la gestione del bilancio, il controllo di gestione, il controllo strategico ed il sistema di valutazione della dirigenza, la gestione del personale, la gestione, il funzionamento e la sicurezza dei sistemi informatici, le attività di protocollo e coordinamento dell'archivio, le questioni di carattere legale, con riferimento alla predisposizione di schemi di provvedimenti normativi, all'interpretazione ed applicazione della normativa vigente, nonché alla trattazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali riguardanti le materie di competenza del Dipartimento, le attività di comunicazione del Dipartimento.
 
  2.  L'Ufficio è articolato nei seguenti Servizi:
   a)  "Servizio personale e affari legali": cura la gestione del personale e le relative attività di aggiornamento e formazione; la elaborazione del conto annuale; il controllo di gestione; il sistema di valutazione della dirigenza e la gestione degli incarichi dirigenziali, gli adempimenti di competenza in materia di sorveglianza sanitaria di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  , e successive modificazioni ed integrazioni; il servizio di vigilanza e il centralino; l'elaborazione e la formulazione degli schemi dei provvedimenti legislativi e regolamentari nelle materie di competenza del Dipartimento, nonché l'esame di quelli predisposti da altre amministrazioni dello Stato; la risoluzione di questione sull'interpretazione ed applicazione delle disposizioni di leggi vigenti, i rapporti del sindacato ispettivo, i ricorsi amministrativi e giurisdizionali riguardanti le materie di competenza del Dipartimento, la trattazione delle iniziative extra giudiziali e delle questioni giuridiche di interesse del Dipartimento;
   b)  "Servizio amministrazione e bilancio": cura la gestione degli affari finanziari e, più in generale, delle spese iscritte nell'ambito del centro di responsabilità del Dipartimento; le attività inerenti la definizione della programmazione finanziaria generale del Dipartimento con verifica della fattibilità amministrativo-contabile degli atti adottati; inoltre, con riferimento al Fondo nazionale per il servizio civile, cura la predisposizione degli ordinativi di pagamento per le obbligazioni assunte verso terzi e per le somme spettanti agli enti, gli adempimenti connessi al trattamento economico dei volontari impiegati in progetti di servizio civile nazionale, gli eventuali trasferimenti a favore delle Regioni, l'approvvigionamento di beni e la fornitura di servizi attivando le relative procedure contrattuali, l'adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, commi 1e 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488  e dell' art. 58 della legge 22 dicembre 2000, n. 388  e successive modifiche, la predisposizione degli schemi di contratto nelle procedure ad evidenza pubblica, le attività del consegnatario la predisposizione del rendiconto annuale della contabilità speciale, i rapporti con gli organi di controllo, il trattamento economico accessorio del personale, nonché il trattamento economico di missione in Italia e all'estero, la conduzione degli immobili d'uso e la relativa manutenzione degli impianti, d'intesa con il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; la predisposizione degli ordinativi di pagamento per le somme spettanti agli obiettori di coscienza, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva;
   c)  "Servizio comunicazione": cura il coordinamento delle attività di comunicazione dl Dipartimento, la promozione delle politiche della gioventù e del servizio civile nazionale, i rapporti con le Amministrazioni pubbliche e gli Enti pubblici in materia di comunicazione, i rapporti con la stampa e i media, le relazioni con il pubblico, la gestione del sito web, la progettazione e l'organizzazione delle campagne informative annuali, in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'organizzazione di convegni ed altri eventi pubblici, l'ideazione e la realizzazione di materiale divulgativo e di comunicazione, le attività connesse all'autorizzazione per l'utilizzo del logo del servizio civile nazionale da parte degli enti iscritti agli albi di servizio civile, nonché le attività relative all'ideazione e diffusione di prodotti recanti il logo, la predisposizione per il Parlamento della annuale "Relazione sulla organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile" di cui all' articolo 20 della legge 8 luglio 1998, n. 230  ;
   d) "Servizio informatica": cura la gestione, lo sviluppo, il funzionamento e la sicurezza dei sistemi informatici, delle banche-dati, delle reti interne ed esterne, la gestione del protocollo informatico ed il coordinamento delle attività di protocollo, di classificazione e di conservazione degli atti.
 
 
  Articolo 9 

Efficacia

 
  1.   
Il presente decreto ha effetto dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti e dalla medesima data sono abrogati i decreti di organizzazione interna del Dipartimento della Gioventù e dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.
 

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma, 31 luglio 2012