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LEGGE 14 febbraio 1970, n. 95
  Adesione al protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e sua esecuzione.  
  Pubblicato in GU, n. 79 del 28/03/1970
  Vigente al 15/10/2024 


  Vigente dal: 12/04/1970
  urn:nir:stato:legge:1970-02-14;95

Indice


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

il presidente della repubblica

promulga

la seguente legge:


   
  Art. 1.    
  Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al protocollo relativo alla condizione giuridica dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967.
 
 
 
 
  Art. 2.    
  Piena ed intera esecuzione è data al protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo VIII del protocollo stesso.
 

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
 

Data a Roma, addì 14 febbraio 1970