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LEGGE 25 maggio 1981, n. 386
  Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla dispensa dalla legalizzazione per taluni atti e documenti, firmata ad Atene il 15 settembre 1977.  
  Pubblicato in GU, n. 202 del 24/07/1981
  Vigente al 15/10/2024 


  Vigente dal: 08/08/1981
  urn:nir:stato:legge:1981-05-25;386

Indice

  Allegato  

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:


   
  Art. 1   
  1.  Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla dispensa dalla legalizzazione per taluni atti e documenti, firmata ad Atene il 15 settembre 1977.
 
 
  Art. 2   
  1.  Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 7 della convenzione stessa.
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addì 25 maggio 1981

PERTINI

FORLANI

COLOMBO

DARIDA

ROGNONI



ALLEGATI:  
- Allegato   -

  CONVENZIONE DI ATENE DEL 15 SETTEMBRE 1977 SULLA DISPENSA DALLA LEGALIZZAZIONE PER TALUNI ATTI E DOCUMENTI  
 

Gli Stati firmatari della presente convenzione, membri della Commissione internazionale dello stato civile, desiderosi di dispensare dalla legalizzazione, o da qualunque formalita' equivalente, alcuni atti o documenti, fra gli Stati parti alla presente convenzione, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo 1.

Per legalizzazione, ai sensi della presente convenzione, si intende esclusivamente la formalita' che attesta l'autenticita' della firma apposta su un atto o documento, la qualificazione del firmatario dell'atto o documento, e, se del caso, l'identita' del sigillo o del timbro apposto su tale atto o documento.

Articolo 2.

Ciascuno Stato contraente accetta senza legalizzazione o formalita' equivalente, a condizione che siano datati e muniti di firma e, se del caso, del sigillo o del timbro dell'autorita' dell'altro Stato contraente che li ha rilasciati:

1. gli atti e documenti riguardanti lo stato civile, la capacita' o la situazione Familiare delle persone fisiche, la loro nazionalita', il loro domicilio o la loro residenza, qualunque sia l'uso al quale sono destinati.

2. tutti gli altri atti e documenti che vengono prodotti per la celebrazione di un matrimonio o per la formazione di un atto di stato civile.

Articolo 3.

Qualora un atto o documento, di cui all'articolo 2, non sia stato trasmesso per via diplomatica o per altra via ufficiale, l'autorita' alla quale e' stato presentato potra', in caso di grave dubbio, riguardante l'autenticita' della firma, o l'identita' del sigillo o del timbro o la qualificazione del firmatario, farlo controllare dall'autorita' che lo ha rilasciato.

Articolo 4.

La richiesta di accertamento puo' essere fatta mediante un modulo plurilingue, il cui modello e' allegato alla presente Convenzione. Questo modulo redatto in doppia copia, e' trasmesso, direttamente all'autorita' che ha rilasciato l'atto o il documento da controllare, ed e' accompagnato da quest'ultimo.

Articolo 5.

Ogni accertamento viene effettuato gratuitamente e la risposta e' trasmessa il piu' rapidamente possibile, direttamente o per via diplomatica, insieme all'atto o documento.

Articolo 6.

La presente Convenzione sara' ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il Consiglio Federale Svizzero.

Articolo 7.

La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello del deposito del secondo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Nei confronti dello Stato firmatario che l'avra' ratificata, accettata o approvata dopo l'entrata in vigore, la Convenzione avra' effetto il primo giorno del terzo mese successivo a quello del deposito, da parte di detto Stato, dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 8.

Ogni Stato membro della Commissione internazionale dello stato civile che non abbia firmato la presente Convenzione ed ogni Stato membro del Consiglio d'Europa potra' aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore. Lo strumento di adesione sara' depositato presso il Consiglio Federale Svizzero. La convenzione entrera' in vigore per lo Stato aderente, il primo giorno del terzo mese successivo a quello del deposito dello strumento di adesione.

Articolo 9 .

Non e' ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione.

Articolo 10.

Ogni Stato, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione o successivamente in qualunque altro momento, potra' dichiarare che la presente Convenzione si estendera' all'insieme dei territori, o ad uno o piu' di essi, di cui assicura le relazioni sul piano internazionale.

Tale dichiarazione sara' notificata al Consiglio Federale Svizzero e l'estensione avra' effetto al momento dell'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato o, successivamente, il primo giorno del terzo mese successivo a quello della ricezione della notifica.

Ogni dichiarazione di estensione potra' essere ritirata mediante notifica inviata al Consiglio Federale Svizzero e la Convenzione cessera' d'essere applicabile al territorio designato il primo giorno del terzo mese successivo a quello della ricezione di detta notifica.

Articolo 11.

La presente Convenzione rimarra' in vigore senza limiti di durata. Ogni Stato parte alla presente Convenzione avra' tuttavia la facolta' di denunciarla in qualunque momento, allo scadere del termine di un anno dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti. La denuncia sara' notificata al Consiglio Federale Svizzero ed avra' effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello della ricezione di detta notifica. La Convenzione restera' in vigore tra gli altri Stati.

Articolo 12.

Il Consiglio Federale Svizzero notifichera' agli Stati membri della Commissione internazionale dello stato civile e a tutti gli altri Stati che hanno aderito alla presente Convenzione:

a) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

b) le date di entrata in vigore della Convenzione;

c) ogni dichiarazione riguardante l'estensione territoriale della Convenzione o il suo ritiro, con la data alla quale detta dichiarazione avra' effetto;

d) ogni denuncia della Convenzione e la data alla quale detta denuncia avra' effetto.

Il Consiglio Federale Svizzero informera' il Segretario Generale della Commissione internazionale dello stato civile di ogni notifica presentata in applicazione del paragrafo 1.

Al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, una copia certificata conforme verra' trasmessa dal Consiglio Federale Svizzero al Segretario Generale delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, in conformita' con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO ad Atene il 15 settembre 1977 in un unico esemplare, in lingua francese, che verra' depositato presso gli archivi del Consiglio Federale Svizzero e di cui una copia certificata conforme verra' trasmessa, per via diplomatica, a ciascuno Stato membro della Commissione Internazionale dello stato civile ed agli Stati aderenti.

Una copia certificata conforme verra' inoltre trasmessa al Segretario Generale della Commissione Internazionale dello stato civile.