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LEGGE 23 dicembre 1991, n. 423
  Disposizioni a favore dei cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana.  
  Pubblicato in GU, n. 4 del 07/01/1992
  Vigente al 15/10/2024 


  Vigente dal: 08/01/1992
  urn:nir:stato:legge:1991-12-23;423

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:


   
  Art. 1   
  1.  I cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana, costretti a lasciare il loro Paese per eventi bellici o per motivi di guerra civile, possono chiedere, entro otto giorni dal loro ingresso in Italia, alle competenti autorita' un permesso straordinario di soggiorno, fornendo ogni utile elemento concernente la loro appartenenza alle relative comunita' locali italiane.
 
  2.  Il permesso straordinario di soggiorno e' rilasciato con validita' non superiore a un anno, previo parere favorevole della Commissione di cui all' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136  . Tale parere si considera favorevole se non espresso entro trenta giorni dalla richiesta della questura. Il parere non e' necessario se sulla base degli elementi forniti risulti adeguatamente dimostrata la suddetta appartenenza.
 
  3.  Il permesso straordinario di soggiorno e' revocato ove risulti emesso in base a documentazioni, certificazioni, dichiarazioni o informazioni false, errate o gravemente incomplete.
 
 
  Art. 2   
  1.  I soggetti di cui all' articolo 1  , che abbiano ottenuto il permesso straordinario di soggiorno, hanno diritto di essere iscritti nelle liste ordinarie di collocamento della sezione circoscrizionale per l'impiego nel cui territorio abbiano la residenza o dimora indicata nel suddetto permesso o nelle sue modifiche.
 
  2.  Perdurando le condizioni di cui all' articolo 1, comma 1  , il permesso di soggiorno straordinario e' rinnovato alla scadenza.
 
 
  Art. 3   
  1.  soggetti di cui all' articolo 1  , che abbiano ottenuto il permesso straordinario di soggiorno, i quali intendano svolgere un'attivita' nel settore dell'artigianato o del commercio, debbono ottemperare agli obblighi previsti, rispettivamente, dalla legge 8 agosto 1985, n. 443  , e dalla legge 11 giugno 1971, n. 426  , e succes- sive modificazioni ed integrazioni, e sono autorizzati all'esercizio di dette attivita' prescindendo dalle condizioni di reciprocita'. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell' articolo 10, commi 2   e 3  , del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  , e del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 agosto 1990, n. 294, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1990.
 
  2.  I soggetti di cui al comma 1  , in possesso di laurea o diploma conseguiti in Italia o che abbiano ottenuto il riconoscimento legale di analogo titolo conseguito all'estero, possono sostenere gli esami di abilitazione professionale e chiedere l'iscrizione agli albi professionali in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio delle relative professioni.
 
 
  Art. 4   
  1.  I soggetti di cui all' articolo 1  , che abbiano ottenuto il permesso straordinario di soggiorno, possono conseguire il riconoscimento dei titoli di studio in loro possesso con le modalita' di cui all' articolo 32 della legge 26 dicembre 1981, n. 763  .
 
  2.  I soggetti di cui al comma 1  , provenienti da scuole aventi riconoscimento legale secondo l'ordinamento scolastico jugoslavo, che chiedono l'iscrizione ad una classe della scuola dell'obbligo, sono iscritti, indipendentemente dall'eta', alla classe cui si viene iscritti nella scuola italiana dell'obbligo dopo un numero di anni di scolarita' corrispondente a quelli frequentati all'estero con esito positivo. Il carattere legale della scuola di provenienza e' attestato dalla competente autorita' diplomatica o consolare italiana. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai cittadini italiani che sono costretti a lasciare la Jugoslavia per i motivi previsti all' articolo 1, comma 1  .
 
  3.  Ai fini dell'iscrizione a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado si applica l' articolo 14 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653  , come modificato dal comma 4  del presente articolo.
 
  4.   
All' articolo 14, quarto comma, del citato regio decreto n. 653 del 1925  sono soppresse le parole: "  
tale deliberazione, provvisoriamente esecutoria, e' soggetta alla ratifica del Ministero, sentito il parere della giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione sul carattere legale della scuola estera che ha rilasciato il titolo
".
 
  5.  I soggetti di cui al comma 1  possono presentare la domanda per il riconoscimento dei diplomi e dei titoli universitari e di istruzione superiore, ai sensi dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica jugoslava del 18 febbraio 1983, di cui alla legge 13 dicembre 1984, n. 971  , direttamente alle universita' e agli istituti di istruzione superiore italiani ove esiste un corso di studi corrispondente. La relativa documentazione deve essere vidimata dalle competenti autorita' diplomatiche o consolari italiane.
 
 
  Art. 5   
  1.  La presente legge si applica nei confronti dei soggetti di cui all' articolo 1  giunti in Italia a decorrere dal 1° settembre 1991.
 
  2.  Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge gia' si trovino in Italia, il termine per la richiesta del permesso straordinario di soggiorno decorre da tale data.
 
 
  Art. 6   
  1.  Per le spese di assistenza sanitaria derivanti dall'attuazione dell' articolo 2  e' autorizzata la spesa di lire 38 milioni per l'anno 1991 e di lire 2.250 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attivita' dei girovaghi".
 
  2.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
  Art. 7   
  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addì 23 dicembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

BONIVER, Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI