Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
LEGGE 20 dicembre 1996, n. 638
  Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane, in attuazione dell' articolo 8, comma terzo, della Costituzione  .  
  Pubblicato in GU, n. 299 del 21/12/1996
  Vigente al 15/10/2024 


  Vigente dal: 21/12/1996
  urn:nir:stato:legge:1996-12-20;638

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:


   
  Art. 1.  

Modifica dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987 ed approvata con legge 8 marzo 1989, n. 101 

 
  1.  E' approvata l'intesa stipulata il 6 novembre 1996 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane, che modifica l'intesa del 27 febbraio 1987, approvata con legge 8 marzo 1989, n. 101  .
 
 
  Art. 2.  

Ripartizione della quota del gettito IRPEF

 
  1.  A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane concorre con lo Stato, nonche' con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222  , 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516  , 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517  , 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409  , e 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520  , e con gli enti che stipulano analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. L'Unione delle Comunita' ebraiche italiane destinera' le somme devolute a tale titolo dallo Stato alle finalita' istituzionali dell'ente indicate dall' articolo 19 della legge 8 marzo 1989, n. 101  , con particolare riguardo alle attivita' culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonche' ad interventi sociali ed umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo.
 
  2.  La partecipazione alla ripartizione di cui al comma 1  viene stabilita sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la partecipazione stessa si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.
 
  3.  A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1  , lo Stato corrisponde annualmente all'Unione delle Comunita' ebraiche italiane, entro il mese di giugno, le somme di cui ai commi 1  e 2  calcolate dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione all'Unione medesima.
 
 
  Art. 3.  

Rendiconto

 
  1.  L'Unione delle Comunita' ebraiche italiane trasmette annualmente al Ministero dell'interno un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui all' articolo 2  e ne diffonde adeguata informazione.
 
 
  Art. 4.  

Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 101 

 
  1.   
Il comma 2 dell'articolo 30 della legge 8 marzo 1989, n. 101  , e' sostituito dal seguente: "  
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, stipulata il 6 novembre 1996, integrativa dell'intesa del 27 febbraio 1987, le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo, agli effetti della imposta sul reddito delle persone fisiche, i predetti contributi annuali versati alle Comunita' stesse, relativi al periodo di imposta nel quale sono stati versati, nonche' le erogazioni liberali in denaro relative allo stesso periodo, eseguite in favore della Unione delle Comunita' ebraiche italiane ovvero delle Comunita' di cui all'articolo 18 della presente legge, fino all'importo complessivo di lire due milioni
".
 
  2.   
Il comma 4 dell'articolo 30 della legge 8 marzo 1989, n. 101  , e' sostituito dal seguente: "  
4. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo deducibile e dell'aliquota IRPEF ad opera di una apposita commissione paritetica, nominata dalla autorita' governativa e dall'Unione delle Comunita' ebraiche italiane
".
 
 
  Art. 5.  

Entrata in vigore

 
  1.  La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi' 20 dicembre 1996

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: FLICK



ALLEGATI:  
- Allegato   -

  INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE DELLE COMUNITA' EBRAICHE ITALIANE INTEGRATIVA DELL'INTESA FIRMATA IL 27 FEBBRAIO 1987 ED APPROVATA CON LEGGE 8 MARZO 1989, N. 101  .  
 

Articolo 1

1. La Repubblica italiana e l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane, considerata l'opportunita' di procedere alla integrazione e modificazione dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987 ed approvata con legge 8 marzo 1989, n. 101  , convengono, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della stessa legge, di modificarla con le seguenti disposizioni.

Articolo 2

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa integrativa, l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222  , 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516  , 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517  , 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409  , e 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520  , e con gli enti che stipulano analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. L'Unione delle Comunita' ebraiche italiane destinera' le somme devolute a tale titolo dallo Stato alle finalita' istituzionali dell'ente indicate dall' articolo 19 della legge 8 marzo 1989, n. 101  , con particolare riguardo alle attivita' culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonche' ad interventi sociali ed umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo.

2. La partecipazione alla ripartizione di cui al comma 1 viene stabilita sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la partecipazione stessa si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1 , lo Stato corrispondera' annualmente alla Unione delle Comunita' ebraiche italiane, entro il mese di giugno, le somme di cui ai commi 1 e 2 calcolate dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione all'Unione medesima.

Articolo 3

1. L'Unione delle Comunita' ebraiche italiane trasmette annualmente al Ministero dell'interno un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui all'articolo 2 e ne diffonde adeguata informazione.

Articolo 4

1. Il secondo comma dell'articolo 29 dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987 e' sostituito dal seguente: "A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della intesa integrativa dell'intesa del 27 febbraio 1987, le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo, agli effetti della imposta sul reddito delle persone fisiche, i predetti contributi annuali versati alle Comunita' stesse, relativi al periodo di imposta nel quale sono stati versati, nonche' le erogazioni liberali in denaro relative allo stesso periodo, eseguite in favore della Unione delle Comunita' ebraiche italiane ovvero delle Comunita' di cui all' articolo 18 della legge 8 marzo 1989, n. 101  , fino all'importo complessivo di lire due milioni".

2. Il quarto comma dell'articolo 29 dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987 e' sostituito dal seguente: "Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo deducibile e dell'aliquota IRPEF ad opera di una apposita commissione paritetica, nominata dalla autorita' governativa e dall'Unione delle Comunita' ebraiche italiane".

Articolo 5

1. In conformita' all' articolo 33, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101  , il Governo presentera' al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, al quale sara' allegato il testo della medesima.

Roma, 6 novembre 1996

Tullia ZEVI

Romano PRODI