LEGGE 24 luglio 1954, n. 722
Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951.
Pubblicato in GU, n. 196 del 27/08/1954
Vigente al 15/10/2024
Vigente dal: 11/09/1954
urn:nir:stato:legge:1954-07-24;722
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addì 24 luglio 1954
Einaudi
Scelba
Piccioni
De Pietro
Villabruna
Vigorelli
Martino
Tremelloni
Gava
Visto, il Guardasigilli: De Pietro
ALLEGATI:
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Allegato
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