LEGGE 30 gennaio 1963, n. 300
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957.
Pubblicato in GU, n. 84 del 28/03/1963
Vigente al 15/10/2024
Vigente dal: 12/04/1963
urn:nir:stato:legge:1963-01-30;300
Art. 1.
1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957.
Art. 2.
1.
Piena ed intera esecuzione e' data, alla, Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 29 della Convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 gennaio 1963
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
ALLEGATI:
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Allegato
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