Regione Toscana
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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 2008, n. 3678
  Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio della regione Lombardia  
 
  Vigente al 15/10/2024 


 
  urn:nir:presidente.consiglio.ministri:ordinanza:2008-05-30;3678

Indice


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l' art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225  ;

Visto l' art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  ;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343  , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401  ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 maggio 2008 , con cui è stato dichiarato, fino al 31 maggio 2009, lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia;

Considerata la situazione di estrema criticità determinatasi nel territorio della regione Campania, a causa della presenza di numerosi cittadini extracomunitari irregolari e nomadi che si sono stabilmente insediati nelle aree urbane;

Considerato che detti insediamenti, a causa della loro estrema precarietà, hanno determinato una situazione di grave allarme sociale, con possibili gravi ripercussioni in termini di ordine pubblico e sicurezza per le popolazioni locali;

Ravvisata la necessità di procedere all'adozione di provvedimenti di carattere straordinario e derogatorio finalizzati al rapido superamento dell'emergenza, demandando ad organi all'uopo istituiti la realizzazione dei singoli interventi;

Ravvisata l'esigenza di attivare tutte le iniziative volte a garantire il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità delle persone, assicurando mezzi certi di identificazione, anche ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni di carattere umanitario e in materia di immigrazione, e strumenti che consentano l'accesso alle prestazioni essenziali di carattere sociale, assistenziale e sanitario, avuto anche riguardo alla tutela dei minori da soggetti o organizzazioni criminali che utilizzano l'incertezza sulla identità o sulla provenienza anagrafica al fine di porre in essere traffici illeciti e gravi forme di sfruttamento;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 , recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;


   
  Art. 1   
  1.  Il Prefetto di Napoli è nominato Commissario delegato per la realizzazione di tutti gli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008 , citato in premessa, nel territorio della regione Campania.
 
  2.  Il Commissario delegato, nell'ambito territoriale di competenza, se del caso anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico territoriale, igienico-sanitaria, di pianificazione del territorio, di polizia locale, viabilità e circolazione stradale, e salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente, provvede all'espletamento delle seguenti iniziative:
   a) definizione dei programmi di azione per il superamento dell'emergenza;
   b) monitoraggio dei campi autorizzati in cui sono presenti comunità nomadi ed individuazione degli insediamenti abusivi;
   c) identificazione e censimento delle persone, anche minori di età, e dei nuclei familiari presenti nei luoghi di cui al punto b), attraverso rilievi segnaletici;
   d) adozione delle necessarie misure, avvalendosi delle forze di Polizia, nei confronti delle persone di cui al punto c) che risultino o possano essere destinatarie di provvedimenti amministrativi o giudiziari di allontanamento o di espulsione;
   e) programmazione, qualora quelli esistenti non riescano a soddisfare le esigenze abitative, della individuazione di altri siti idonei per la realizzazione di campi autorizzati;
   f) adozione di misure finalizzate allo sgombero ed al ripristino delle aree occupate dagli insediamenti abusivi;
   g) realizzazione dei primi interventi idonei a ripristinare i livelli minimi delle prestazioni sociali e sanitarie;
   h) interventi finalizzati a favorire l'inserimento e l'integrazione sociale delle persone trasferite nei campi autorizzati, con particolare riferimento a misure di sostegno ed a progetti integrati per i minori, nonchè ad azioni volte a contrastare i fenomeni del commercio abusivo, dell'accattonaggio e della prostituzione;
   i) monitoraggio e promozione delle iniziative poste in essere nei campi autorizzati per favorire la scolarizzazione e l'avviamento professionale e il coinvolgimento nelle attività di realizzazione o di recupero di abitazioni;
   l) adozione di ogni misura utile e necessaria per il superamento dell'emergenza.
 
  3.  Fermo restando quanto disposto dal comma 4  , l'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, in deroga all' art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163  salva l'applicazione dell' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001  e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dall'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della metà.
 
  4.  Qualora per l'approvazione dei progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla vigente normativa la procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale e regionale, ovvero per l'approvazione di progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi della legge n. 42/2004  , la procedura medesima deve essere conclusa entro e non oltre quarantacinque giorni dalla indizione della conferenza dei servizi. A tal fine, i termini previsti dal titolo III del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006  e della citata legge n. 42/2004  sono ridotti della metà.
 
  5.  Il Commissario delegato cura l'attuazione delle procedure di trasferimento degli impianti e delle opere, realizzati sulla base della presente ordinanza, ai Comuni od agli altri soggetti istituzionalmente competenti, secondo il regime proprio dei singoli interventi.
 
 
  Art. 2   
  1.  Per la migliore efficacia delle azioni di propria competenza, il Commissario delegato può attivare le necessarie forme di collaborazione con la Regione, altri soggetti pubblici e, per i profili umanitari e assistenziali, con la Croce Rossa Italiana.
 
  2.  Al fine di assicurare piena effettività agli interventi e alle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato è assistito dalla forza pubblica ed a tale fine i prefetti delle altre provincie territorialmente coinvolte dall'emergenza in rassegna, i questori e le altre autorità competenti assicurano piena collaborazione per l'attuazione dei provvedimenti del Commissario delegato.
 
  3.  Per le esigenze derivanti dall'esecuzione delle iniziative da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il Commissario delegato si avvale di unità di personale civile e militare dipendente da Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici territoriali e non territoriali, che sarà messo a disposizione, con oneri a proprio carico, da parte degli uffici di appartenenza entro dieci giorni dalla richiesta.
 
 
  Art. 3   
  1.  Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 , alle seguenti disposizioni normative:
    regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , articolo 3  , ed articoli 8, 11 e 19;
   regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
    regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , articolo 4  ;
   regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , art. 7;
   decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  , articoli 13, 54, comma 1, lettere b) e c), commi 2, 3, 4;
   legge 7 agosto 1990, n. 241  , articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 12, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies, e successive modificazioni ed integrazioni;
   decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327  , articoli 11, 15 commi 2, 3, 8 (limitatamente ai termini ivi previsti che sono ridotti alla meta); art. 19; art. 22-bis; articoli 32, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 47, 50;
   decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163  , articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 98 comma 2, 111, 118, 128, 130, 132, 141, 241;
   decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  , articoli 21, commi 4 e 5, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 151 e 153, e successive modifiche ed integrazioni;
   regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265  , e successive modifiche ed integrazioni;
   decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  , articoli 11, 12, commi 3, lettera b), e 5, 13, 45, comma 6, 159, 195, 200, 215, e successive modifiche ed integrazioni;
   decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  , e successive modifiche ed integrazioni, articolo 101, 105, 106 e 107 - Titolo I - Sezione II - Parte III; articoli 118, 120, 121, 124, 125 e 126 Titolo IV - Sezione II - Parte III; articoli 199, 208, 210 e 211 Titolo I - Parte IV; articoli 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 - Titolo V - Parte IV;
   decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76  , articoli 16 e 17;
   legge 23 dicembre 1978, n. 833  , e successive modifiche ed integrazioni; - leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.
 
 
  Art. 4   
  1.  Per l'avvio dei primi interventi di cui alla presente ordinanza, è assegnato al Commissario delegato un primo stanziamento di euro 1.000.000,00, da trasferire su apposita contabilità speciale all'uopo istituita ed al medesimo intestata.
 
  2.  Agli oneri di cui al comma 1  , pari ad euro 1.000.000,00 si provvede a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
  3.  Con successive ordinanze di protezione civile verranno quantificate, all'esito delle attività preliminari poste in essere dal Commissario delegato e delle progettualità individuate come necessarie, le ulteriori risorse finanziarie da destinare all'attuazione del presente provvedimento e disposti i relativi stanziamenti.
 
 
  Art. 5   
  1.  La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
 

La presente ordinanza verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma, 30 maggio 2008

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi