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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2011, n. 3965
  Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa.  
  Pubblicato in GU, n. 223 del 24/09/2011
  Vigente al 15/10/2024 


 
  urn:nir:presidente.consiglio.ministri:ordinanza:2011-09-21;3965

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l' art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225  ;

Visto l' art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  ;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343  , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401  ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2011  , con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 aprile 2011  recante la dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio del Nord Africa per consentire un efficace contrasto dell'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale;

Visti l' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011  recante: "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa nonche' per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea", l' art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3925 del 23 febbraio 2011  , l' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3933 del 13 aprile 2011  , n. 3934 e n. 3935 del 21 aprile 2011, n. 3947 del 16 giugno 2011, n. 3948 del 20 giugno 2011 articoli 4 e 7, n. 3951 del 12 luglio 2011, n. 3954 del 22 luglio 2011 art. 5, n. 3955 del 26 luglio 2011, n. 3956 del 26 luglio 2011, n. 3958 del 10 agosto 2011 e n. 3962 del 6 settembre 2011;

Visto l'accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica Italiana ed il Ministro dell'interno della Repubblica Tunisina del 5 aprile 2011;

Vista la nota del 13 aprile 2011 del Comandante Generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;

Vista la nota del 31 agosto 2011 del Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro;

Viste le note del 20 luglio e 10 settembre 2011 dell'Ufficio legislativo del Ministero della difesa;

Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane n.77579/RU adottata in data 28 giugno 2011 ai sensi dell' art. 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225  ;

Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

DISPONE


   
  Art. 1   
  1.  Per assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attivita' di cui all' art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3951 del 12 luglio 2011  , si provvede nel limite di euro 45.740.000,00, a carico delle risorse di cui all' articolo 8  , da assegnare al Ministero dell'interno.
 
 
  Art. 2   
  1.  Al fine di ampliare la rete del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) di cui all' art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  , il Ministro dell'interno, e' autorizzato, in deroga al comma 2 del medesimo art. 1-sexies e del decreto del Ministro dell'interno in data 22 luglio 2008, ad incrementare fino al 31 dicembre 2011 la ricettivita' delle strutture di accoglienza dello SPRAR assegnando un contributo straordinario agli enti locali interessati pari a € 9.000.000,00.
 
  2.  Agli adempimenti di cui al comma 1  , il Ministero dell'interno provvede sulla base delle disponibilita' manifestate attraverso le domande presentate dagli enti locali per la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, nei limiti dello stanziamento per l'anno 2011, ferma restando la necessaria rendicontazione.
 
  3.  Ai fini della proroga delle convenzioni e dell'adeguamento dei centri di accoglienza e' stanziato l'importo di 46.000.000,00 di euro.
 
  4.  Agli oneri derivati dai commi 1  e 3  , quantificati in 55.000.000 di euro, si provvede a carico delle risorse di cui all' articolo 8  , da assegnare al Ministero dell'interno.
 
 
  Art. 3   
  1.  Per assicurare nel periodo luglio - dicembre 2011 il rifornimento straordinario di acqua potabile nel comune di Lampedusa e Linosa, indispensabile a mantenere idonee condizioni igienico sanitarie, commisurate alle maggiori esigenze derivanti dai flussi migratori in atto, e' autorizzata la spesa di euro 1.400.000,00.
 
  2.  Agli oneri derivanti dal comma 1  si provvede a carico delle risorse di cui all' articolo 8  , da assegnare al Ministero della difesa.
 
 
  Art. 4   
  1.  Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica Italiana ed il Ministro dell'interno della Repubblica Tunisina del 5 aprile 2011, si provvede nel limite di euro 38.000.000,00 a carico delle risorse di cui all' articolo 8  , da assegnare al Ministero dell'interno.
 
 
  Art. 5   
  1.  Allo scopo di far fronte agli immediati maggiori oneri derivanti dall'emergenza umanitaria in atto nel territorio nazionale e' assegnata al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera la somma di euro 6.125.000,00.
 
  2.  Agli oneri derivanti dal comma 1  si provvede a carico delle risorse di cui all' articolo 8  .
 
 
  Art. 6   
  1.  Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle attivita' del Commissario delegato di cui all' art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011  , fino al 31 dicembre 2011, e' autorizzata la spesa di euro 77.885.000.
 
  2.  Agli oneri derivanti dal comma 1  si provvede a carico delle risorse di cui all'' articolo 8  , che verranno trasferite al Fondo della protezione civile e gestite dal Dipartimento della protezione civile in regime di contabilita' ordinaria.
 
 
  Art. 7   
  1.   
Dopo il comma 11 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011  e successive modificazioni e' aggiunto il seguente: "  
12. Per consentire l'espletamento delle attivita' di cui ai commi 3, 4 e 5, ai Soggetti attuatori sono attribuiti i seguenti importi giornalieri: euro 350 per ogni Regione, euro 0,80 per migrante oltre la soglia di 200 migranti accolti ed euro 350 per i centri di accoglienza di Campochiaro, Manduria e Mineo. Le predette risorse possono essere utilizzate dai Soggetti attuatori, previo assenso dei Presidenti delle Regioni competenti, per tutti gli oneri di gestione delle strutture dei medesimi, ivi compresi per la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa in deroga alla normativa vigente, fino al termine dello stato d'emergenza. Le predette risorse sono inoltre destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario richieste ai dipendenti delle Regioni, Province e Comuni per l'assistenza ai migranti, effettuate in deroga alle disposizioni vigenti e nel limite delle risorse disponibili.
"
 
  2.  Agli oneri derivanti dal comma 1  quantificati dal 13 aprile 2011 al 31 agosto 2011 in euro 3.000.000,00 e dal 1° settembre 2011 al 31 dicembre 2011 in euro 2.850.000,00 si provvede a carico delle risorse di cui all' articolo 8  , che verranno trasferite al Fondo della protezione civile e gestite dal Dipartimento della protezione civile in regime di contabilita' ordinaria.
 
  3.  Il Commissario delegato di cui all' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011  provvede al trasferimento delle risorse di cui al presente articolo sulla base di un riscontro di natura amministrativo-contabile della documentazione trasmessa dai Soggetti attuatori a supporto delle richieste dei fondi.
 
 
  Art. 8   
  1.  Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, quantificati complessivamente in euro 230.000.000,00 si fa fronte a carico del Fondo nazionale della protezione civile con le modalita' di cui all' art. 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225  e successive modificazioni ed integrazioni.
 
 

Roma, 21 settembre 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Berlusconi