Regione Toscana
norma


 
REGIONE TOSCANA  
ORDINANZA 11 marzo 2022, n. 25
  Oggetto: OCDPC N. 872/2022  - Disposizioni organizzative  
 
  Vigente al 15/10/2024 


 
  urn:nir:regione.toscana:ordinanza:2022-03-11;25

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto legislativo 2/01/2018 n. 1  (Codice della Protezione civile) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 45 del 25/06/2020  "Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività";

Visti i provvedimenti adottati a livello nazionale:

- delibera del Consiglio dei Ministri del 28/02/2022, pubblicata nella GU n. 58 del 10/03/2022 "Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto" fino al 31/12/2022;

- decreto legge n. 14 del 25/02/2022  "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina";

- decreto legge n. 16 del 28/02/2022  "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina" e in particolare l'art. 3 "Accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina";

- OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022  con cui il Capo del Dipartimento di protezione civile ha approvato le "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina", nominando i Presidenti delle Regioni e le Province autonome Commissari delegati;

- OCDPC n. 873 del 6 marzo 2022  avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina";

Visto il DPGR n. 30 del 2/03/2020 con cui è stato dichiarato lo stato di mobilitazione regionale ai sensi dell' art. 23 della L.R. 45/2020  e della delibera di Giunta Regionale n. 981 del 27/07/2020 a causa delle previste necessità di accoglienza della popolazione proveniente dall'Ucraina;

Preso atto di quanto previsto dall'articolo 2 OCDPC n. 872/2022 per cui "i Commissari delegati e le Province autonome operano nell'ambito delle forme di coordinamento con gli enti locali, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo già previsti ai sensi delle rispettive normative di protezione civile, ovvero, ove mancanti, istituendo appositi comitati, da loro presieduti, all'interno dei quali sono presenti i rappresentanti dei soggetti suindicati nonché delle strutture operative dei sistemi regionali di protezione civile e dei gestori dei servizi pubblici";

Ritenuto di utilizzare, ai fini del citato articolo 2 OCDPC n. 872/2022, il modello di coordinamento regionale previsto nella delibera n. 1040 del 25/11/2014 come modificata dalla delibera n. 1249 del 12/11/2018, relativamente alla unità di crisi regionale;

Richiamata in particolare per il referente sanitario, la D.G.R. n. 636 del 11/06/2018, avente ad oggetto "Individuazione del Referente sanitario regionale per le grandi emergenze" nonché il D.P.G.R. n. 115 del 18/07/2018 con il quale è stato nominato Referente sanitario regionale per le grandi emergenze;

Valutato di attivare la predetta Unità di crisi regionale per tutto il tempo della durata dello stato di emergenza nazionale;

Dato atto che in base all'articolo 3 OCDPC n. 872/2022:

- i Prefetti - Uffici territoriali del governo, provvedono a fronteggiare le eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini, a partire dalle operazioni di identificazione, mediante la rete dei centri di accoglienza ( decreto legislativo n. 142 del 18/08/2015  );

- in caso di massiccio afflusso o particolari criticità numeriche conclamate o previste, possono provvedere a reperire idonee strutture ricettive, anche in deroga al DM 29/01/2021, raccordandosi a tali fini con i Commissari delegati per utilizzare strutture già allestite nell'ambito del contesto pandemico (DL. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020  ) e tenendo conto della sua evoluzione;

- per le predette finalità i Prefetti - Uffici territoriali del governo, possono quindi formulare ai Commissari delegati specifiche esigenze di supporto;

- ove l'accoglienza non sia in tal modo realizzabile, i Prefetti - Uffici territoriali del governo possono altresì rappresentare ai Commissari delegati esigenze specifiche per l'alloggiamento temporaneo o l'assistenza ai cittadini ucraini anche solo in transito nel territorio di propria competenza secondo quanto previsto dall'articolo 2 comma 1 lettera b) della citata ordinanza;

Considerato che in base alla OCDPC n. 872/2022 le Regioni assicurano nell'ambito dei propri territori, il coordinamento dei sistemi regionali di protezione civile per lo svolgimento delle attività di competenza dei rispettivi Commissari delegati e possono individuare soggetti attuatori in relazione ai rispetti ambiti territoriali e a specifiche aree di coordinamento;

Visto che il sistema di protezione civile toscano trova la sua peculiarità nella partecipazione del volontariato organizzato ed iscritto nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile, nonché nella presenza a livello provinciale di competenze attribuite alle Province ed alla Città metropolitana di Firenze, che svolgono in base all' articolo 8 legge regionale n. 45/2020  ;

Valutato di organizzare il supporto eventualmente richiesto ai sensi dell'articolo 3 OCDPC n. 872/2022 dai Prefetti - Uffici territoriali del governo, con il sistema di protezione civile toscano, ed in particolare per quanto riguarda gli enti locali, individuando soggetti attuatori ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della OCDPC n. 872/2022 comuni, unioni di comuni, città metropolitana e province, queste ultime con le funzioni previste dall' articolo 8 legge regionale n. 45/2020  ;

Ritenuto infine di organizzare un ufficio a supporto di tutte le attività di competenza del Commissario delegato; Dato atto che alla data odierna non risulta aperta la contabilità speciale prevista dall'articolo 4 OCDPC n. 872/2022 e che pertanto si rinvia ad una successiva ordinanza la specificazione delle modalità di rendicontazione e liquidazione delle risorse assegnate al Commissario delegato, sulla base delle indicazioni che saranno definite dal Dipartimento di protezione civile nazionale;

ORDINA


 

1. di attivare l'Unità di crisi regionale quale forma di coordinamento con gli enti locali e le Prefetture - Uffici territoriali di governo, prevista dall' articolo 2 OCDPC n. 872/2022  , per la durata dello stato di emergenza di cui alla DCM 28/02/2022, così formata:

- Presidente della Giunta Regionale, in qualità di Commissario delegato;

- Assessore Ambiente, economia circolare, difesa del suolo, lavori pubblici e Protezione Civile ;

- Prefetture - Uffici territoriali di governo, nella persona del Prefetto o altro soggetto da lui delegato;

- Anci Toscana nella persona del Presidente o altro soggetto da lui delegato;

- Upi Toscana nella persona del Presidente o altro soggetto da lui delegato;

- Presidenti di Province e Sindaco della Città metropolitana o altro soggetto da loro delegato;

- Direttore della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile;

- Dirigente Responsabile del Settore Protezione Civile Regionale o suo delegato;

- Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale;

- Referente sanitario regionale per le grandi emergenze;

- Organizzazioni di volontariato (Anpas, Cri, Misericordia, Vab);

2. di stabilire che l'unità di crisi sia presieduta e coordinata dal Presidente Commissario delegato e, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Assessore Ambiente, economia circolare, difesa del suolo, lavori pubblici e Protezione Civile;

3. di delegare il Direttore della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile, a convocare e coordinare l'Unità di crisi qualora sia necessario affrontare questioni prettamente tecniche, nonché a emanare indirizzi tecnico-operativi per la gestione dell'emergenza;

4. di prevedere per le riunioni della unità di crisi le seguenti modalità:

- per ragioni di celerità e semplificazione, la convocazione viene fatta a mezzo posta elettronica tramite l'indirizzo emergenzaucraina.protezionecivile@regione.toscana.it - le riunioni si svolgono anche in modalità sincrona, con sistema di video collegamento;

- la Sala Operativa Unica di Protezione Civile assicura la redazione dei verbali delle sedute dell'Unità di Crisi e l'archiviazione degli stessi congiuntamente alla mail di convocazione;

5. di prevedere che possono partecipare alle riunioni della unità di crisi, i Sindaci e i Presidenti delle Unioni dei Comuni;

6. di prevedere che possono partecipare alle riunioni della unità di crisi, su richiesta del Presidente, o dell'Assessore in sua assenza o impedimento, gli altri assessori regionali, i Direttori di Direzioni dell'amministrazione regionale diversi da quelli sopra indicati, i Dirigenti Responsabili dei Settori regionali, i Direttori Generali delle ASL e delle Aziende Ospedaliere;

7. di dare atto che in relazione agli aspetti relativi a comunicazione e diffusione delle informazioni, fermo restando la possibilità da parte della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile di diffondere tramite i propri canali social le informazioni istituzionali e tecnico operative, il presidio, sotto il coordinamento dell'Unità di crisi regionale, è di competenza della "Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione" esteso alle 24 ore da prolungarsi, in caso di necessità, all?intera giornata del sabato, della domenica e degli altri giorni festivi.

8. Di organizzare il supporto eventualmente richiesto ai sensi dell'articolo 3 OCDPC n. 872/2022 dai Prefetti - Uffici territoriali del governo, con il sistema di protezione civile toscano, individuando soggetti attuatori ai sensi dell'articolo 4 OCDPC n. 872/2022 tutti i comuni, unioni di comuni, città metropolitana e province toscani;

9. di dare atto in particolare che le Province e la Città Metropolitana intervengono con le funzioni previste dall' articolo 8 legge regionale n. 45/2020  ;

10. di prevedere che a supporto delle attività del Commissario delegato intervengano le seguenti strutture dell'amministrazione regionale, il cui coordinamento è assegnato al Direttore della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile:

- Avvocatura regionale, affari legislativi e giuridici: Settore Attività Legislativa e Giuridica;

- Direzione Generale della Presidenza: Agenzia per le Attività di Informazione degli Organi di Governo della Regione e Settore Comunicazione, cerimoniale ed eventi

- Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi: Settore Contratti;

- Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile: Settore Protezione Civile regionale;

- Direzione Programmazione e bilancio: Settore Contabilità;

- Direzione sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione: Settore Servizi it e infrastrutture digitali interne;

11. fanno parte, altresì, dell'Ufficio del Commissario i Settori regionali competenti, in relazione a specifici aspetti che dovranno essere affrontati, delle seguenti Direzioni:

- Direzione Sanità, welfare e coesione sociale;

- Direzione Istruzione, formazione, ricerca e lavoro;

- Direzione Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale;

12. di comunicare il presente atto a tutti i soggetti interessati e al Dipartimento di protezione civile.


Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007  e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell' art. 18 della LR 23/2007  .

 

Il Presidente della Regione Toscana Commissario delegato

Il Dirigente Responsabile Bernardo Mazzanti

Il Direttore Giovanni Massini