IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario, in particolare, sul versante della legislazione penale in materia di modalità di controllo degli arresti domiciliari, di reati concernenti le sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione, della misura sostitutiva dell'espulsione del condannato cittadino extracomunitario, di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi;
Ritenuta, altresì, la necessita' di introdurre misure straordinarie e temporanee, complementari ai predetti interventi, in materia di liberazione anticipata;
Ritenuta la necessita' di rafforzare la tutela dei diritti delle persone detenute attraverso l'introduzione di un nuovo procedimento giurisdizionale davanti al magistrato di sorveglianza ed attraverso l'istituzione della figura del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o comunque private della libertà personale;
Ritenuta la necessita' di introdurre misure di semplificazione nella trattazione di alcune materie devolute alla cognizione della magistratura di sorveglianza;
Ritenuta la necessita' di chiarire che l'ammontare massimo dei crediti di imposta mensili concessi ai datori di lavoro in favore di detenuti ed internati e' riferito, per l'anno 2013, a tutti i mesi;
Ritenuta altresì la necessita' di prorogare il termine per l'adozione del regolamento di attuazione della legge 22 giugno 2000, n. 193 , e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 381 , e successive modificazioni, in modo da assicurare la concedibilità, anche per l'anno 2013, dei benefici e degli sgravi concessi ai datori di lavoro in favore di detenuti ed internati, in considerazione della particolare importanza che il lavoro assume nel percorso rieducativo e trattamentale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Modifiche al codice di procedura penale
Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità
Modifiche all'ordinamento penitenziario
(Diritto di reclamo)
(Reclamo giurisdizionale)
(Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della liberta')
(Particolari modalita' di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare)
Liberazione anticipata speciale
Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi
Modifiche al testo unico in materia di immigrazione
Garante nazionale dei diritti delle persone
Disposizioni di proroga per l'adozione dei decreti relativi alle agevolazioni e agli sgravi per l'anno 2013 da riconoscersi ai datori di lavoro in favore di detenuti ed internati
Copertura finanziaria
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 dicembre 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei ministri
Alfano, Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno
Cancellieri, Ministro della giustizia
Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
[1] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 21 febbraio 2014, n. 10. In vigore dal 22/02/2014
[2] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 21 febbraio 2014, n. 10. In vigore dal 22/02/2014
[3] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 21 febbraio 2014, n. 10. In vigore dal 24/12/2013 al 21/02/2014
[4] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 21 febbraio 2014, n. 10. In vigore dal 22/02/2014
[5] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 21 febbraio 2014, n. 10. In vigore dal 24/12/2013 al 21/02/2014
[6] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 21 febbraio 2014, n. 10. In vigore dal 22/02/2014
[7] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 21 febbraio 2014, n. 10. In vigore dal 22/02/2014
[8] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 21 febbraio 2014, n. 10. In vigore dal 24/12/2013 al 21/02/2014
[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 21 febbraio 2014, n. 10. In vigore dal 24/12/2013 al 21/02/2014
[10] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 21 febbraio 2014, n. 10. In vigore dal 22/02/2014
[11] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 21 febbraio 2014, n. 10. In vigore dal 22/02/2014
[12] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo10, comma2, decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244. In vigore dal 24/12/2013 al 29/12/2016
[13] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo10, comma2, decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244. In vigore dal 30/12/2016
[14] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1139, letterab, legge 30 dicembre 2018, n. 145. In vigore dal 30/12/2016 al 31/12/2018
[15] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1139, letterab, legge 30 dicembre 2018, n. 145. In vigore dal 01/01/2019
[16] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162. In vigore dal 01/01/2019 al 30/12/2019
[17] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162. In vigore dal 31/12/2019
[18] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 21 febbraio 2014, n. 10. In vigore dal 22/02/2014
[19] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 21 febbraio 2014, n. 10. In vigore dal 24/12/2013 al 21/02/2014
[20] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 21 febbraio 2014, n. 10. In vigore dal 22/02/2014
[21] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 21 febbraio 2014, n. 10. In vigore dal 24/12/2013 al 21/02/2014
[22] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 21 febbraio 2014, n. 10. In vigore dal 22/02/2014
[23] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo13, comma1, letteraa, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. In vigore dal 24/12/2013 al 21/10/2020
[24] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo13, comma1, letteraa, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. In vigore dal 24/12/2013 al 21/10/2020
[25] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo13, comma1, letterab, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. In vigore dal 22/10/2020
[26] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173. In vigore dal 24/12/2013 al 19/12/2020
[27] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173. In vigore dal 20/12/2020
[28] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173. In vigore dal 24/12/2013 al 19/12/2020
[29] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173. In vigore dal 20/12/2020
[30] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 21 febbraio 2014, n. 10. In vigore dal 24/12/2013 al 21/02/2014
[31] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 21 febbraio 2014, n. 10. In vigore dal 22/02/2014
[32] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 21 febbraio 2014, n. 10. In vigore dal 24/12/2013 al 21/02/2014
[33] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 21 febbraio 2014, n. 10. In vigore dal 22/02/2014
[34] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma317, letteraa, legge 28 dicembre 2015, n. 208. In vigore dal 24/12/2013 al 31/12/2015
[35] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma317, letteraa, legge 28 dicembre 2015, n. 208. In vigore dal 01/01/2016
[36] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma476, letteraa, legge 27 dicembre 2017, n. 205. In vigore dal 24/12/2013 al 31/12/2017
[37] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma476, letteraa, legge 27 dicembre 2017, n. 205. In vigore dal 01/01/2018
[38] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132. In vigore dal 04/12/2018
[39] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma5, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. In vigore dal 22/10/2020
[40] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo13, comma1, letterac, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173. In vigore dal 22/10/2020 al 19/12/2020
[41] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173. In vigore dal 20/12/2020
[42] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma317, letterab, legge 28 dicembre 2015, n. 208. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma476, letterab, legge 27 dicembre 2017, n. 205. In vigore dal 01/01/2016 al 31/12/2017
[43] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma476, letterab, legge 27 dicembre 2017, n. 205. In vigore dal 01/01/2018
[44] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173. In vigore dal 20/12/2020