PROTOCOLLO DI INTESA TRA il Ministero dell'Interno, con sede legale in Roma - Piazza del Viminale, 1
E
la LENDLEASE S.R.L., con sede legale in Milano - Via della Moscova, 3
SENTITO il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
VISTI
il D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione della straniero" e successive modificazioni, in parlicolare l'art. 27 - commi 1-ter e 1-quater;
il DPR 31 agosto 1999 n. 394 "Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'Immigmzione" e successive modificazioni;
il DPR 27 luglio 2004 n. 242 "Regolamento per la razionaliaazione e la interconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione";
il D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amminzìstrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni;
il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di prataione dei dati personali";
il DL 23 maggio 2008 n. 92 "Misure urgenti in materia di sicuera pubblica".
PREMESSO
Che agli Sportelli Unici per l'Immigrazione presso le Prefetture - UTG, nell'ambito delle competenze previste dal vigente ordinamento giuridico in materia di immigrazione, è afidata l'acquisizione della comunicazione, e i conseguenti adempimenti istruttori, della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato prevista dall' art. 5-bis del T.U. sull'Immigrazione per le categorie di lavoratori di cui all' art. 27 - co. 1 lett. a) ed in particolare:
- dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sedi o filiali in Italia ovvero di uflîci di rappresentanza o di società estere che svolgano la principale attività sul territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del Commercio, o dirigenti di sedi principali in Italia di Società italiane o di società di altro stato membro dell'Unione Europea;
CONSIDERATA
l'elevata qualificazione professionale del personale indicato, al quale deve essere consentito l'ingresso e il soggiorno sul territorio italiano per svolgere la propria attività, sulla base di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato;
la specifica natura del rapporto di lavoro;
l'esigenza di una tempestiva definizione dei procedimenti presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE
Art. 1
(Oggetto del Protocollo)
1. Le Parti si impegnano a collaborare per l'attuazione delle procedure relative all'ingresso e al soggiorno in Italia di cittadini stranieri in possesso dell'elevata qualificazione professionale indicata in premessa.
Art. 2
(Impegni dell'Amministrazione dell'Interno)
1. Consente l'accesso da parte della LENDEASE S.R.L. al Sistema Informatico dello Sportello Unico, al fine della trasmissione della comunicazione della proposta di contratto di soggiorno.
2. L'accesso al Sistema Informatico dello Sportello Unico viene consentito mediante il rilascio di specifiche credenziali di autenticazione da richiedersi al Prefetto territorialmente competente, sulla base di apposita modulistica, a favore di propri rappresentanti e/o operatori individualmente indicati.
3. La gestione delle credenziali di autenticazione deve avvenire nel massimo rispetto delle garanzie di sicurezza, così come disposto dall'Amministrazione che si riserva il diritto di revocare in ogni tempo l'autorizzazione all'accesso al Sistema senza preventivo avviso.
4. Fornisce la possibilità si scaricare, in numero superiore a cinque, i moduli di interesse occorrenti ad inoltrare la comunicazione e ad acquisire notizie sullo stato delle pratiche.
Art. 3
(Impegni della LENDEASE S.R.L.)
La LENDEASE S.R.L. si impegna a garantire l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria.
2. Pertanto, la LENDEASE S.R.L. autocertifica, ai sensi dell'art. 46 lett. o) - del T.U. 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso della capacità economica necessaria per far fronte a tutti gli oneri relativi all'assunzione e/o distacco in Italia del personale richiesto.
3. Si impegna altresì a comunicare gli eventuali accrediti di cui sia già in possesso.
Art. 4
(Durata)
1. Il presente Protocollo entra in vigore il giorno successivo alla data della stipula, avrà durata annuale ed è rinnovato tacitamente.
Art. 5
(Integrazioni e modifiche)
1. Il presente Protocollo può essere modificato e/o integrato solo mediante accordo sottoscritto dalle parti.
Art. 6
(Tutela dei dati personali)
1. La LENDEASE S.R.L. si impegna affinché i rappresentanti e/o operatori, individuati come indicato all' art. 2 - co. 1 - del presente Protocollo, che abbiano ottenuto il rilascio delle credenziali di autenticazione per l'accesso al Sistema Informatico dello Sportello Unico per l'Immigrazione, nel dare attuazione al Protocollo stesso, effettuino il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 .
2. Essi sono inoltre obbligati al rispetto delle disposizioni ivi previste, con particolare riguardo agli artt. 29 e 30 del Titolo V del predetto decreto in ordine alle misure da adottare per la sicurezza dei dati medesimi.
3. L'Ente che effettuerà il trattamento dei dati personali ai sensi del citato D.Lgs. 196/2003 si assume la responsabilità per eventuali danni causati e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie che verranno acquisite in ragione del presente Protocollo, pena la risoluzione dello stesso, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo stesso.
Art. 7
(Comunicazioni)
1. Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate in forma scritta ai seguenti indirizzi: Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo - Piazza del Viminale, 1 - 00187 - ROMA.
Per il Ministero dell'Interno il Pref. Mara Di Lullo
Per la LENDEASE S.R.L. l'Amministratore Delegato Giovanni Marroccoli
Roma, 9 ottobre 2018