Regione Toscana
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GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA - GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BELARUS  
ACCORDO 10 maggio 2007
  Condizioni di risanamento a titolo gratuito nella Repubblica italiana dei cittadini minorenni della Repubblica di Belarus.  
 


 
  urn:nir:ministero.affari.esteri:accordo:2007-05-10;nir-1

 

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Belarus denominati in seguito "le Parti",

ispirandosi ai principi di umanità e buona volontà;

considerate le perduranti conseguenze negative dell'incidente alla centrale nucleare di Chernobyl per la popolazione della Repubblica di Belarus ed in particolare per quei minorenni cittadini della Repubblica di Belarus che continuano ad abitare sui territori contaminati situati nella Repubblica di Belarus;

constatando con soddisfazione i positivi risultati finora conseguiti tramite i programmi di risanamento realizzati nella Repubblica italiana nonché l'intenzione della Parte italiana di continuare a prestare assistenza generosa gratuita al risanamento nella Repubblica Italiana dei minorenni cittadini della Repubblica di Belarus;

vista la Convenzione tra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Republiche Socialiste Sovietiche sul'assistenza giudiziaria in materia civile firmata a Roma il 25 gennaio 1979, vigente nei rapporti tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Belarus;

considerata la Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a l'Aja il 25 ottobre 1980;

ispirandosi a quanto stabilito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989;

al fine di creare ulteriori possibilità e fornire garanzie per la protezione sociale dei minorenni cittadini della Repubblica di Belarus residenti nelle aree della contaminazione radioattive, nonché per quelli che vivono in condizioni sociali sfavorevoli;

manifestando attenzione al rafforzamento della salute dei minorenni cittadini della Repubblica di Belarus, i quaii costituiscono il massimo valore ed il patrimonio della società;

desiderando quindi favorire il miglioramento delle relazioni amichevoli e della comprensione reciproca tra i popoli bielorusso ed italiano;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

L'attuazione del presente Accordo viene affidata ai seguenti organi competenti delle Parti:

nella Repubblica Italiana:

al Comitato per i Minori Stranieri presso il Ministero della Solidarietà Sociale;

al Ministero degli Affari Esteri;

ai Ministero della Giustizia;

al Ministero delle Politiche per la Famiglia

nella Repubblica di Belarus:

all'Amministrazione Economica del Presidente della Repubblica di Belarus

(il Dipartimento per le Attività Umanitarie)

al Ministero dell'istruzione;

al Ministero della Sanità;

al Ministero del Lavoro e della Protezione Sociale;

al Ministero degli Affari Esteri.

ARTICOLO 2

Ai fini del presente Accordo, per "risanamento" si intende l'insieme delle attività di assistenza gratuita nella Repubblica Italiana finalizzate alla profilassi, al ristabilimento e al miglioramento delle condizioni di salute dei minorenni cittadini della Repubblica di Belarus, provenienti da istituti e da Famiglie, che hanno sofferto delle conseguenze dell'incidente occorso alla centrale nucleare di Chernobyl, nonchè di quelli che vivono in sfavorevoli condizioni sociali o di salute (in seguito "minori").

Il risanamento verrà realizzato mediante programmi solidaristici di accoglienza a favore dei minori e delle persone che li accompagnano (in Seguito "accompagnatori") organizzati da enti e associazioni italiane proponenti tali programmi (in seguito "enti e associazioni") presso adeguate strutture di accoglienza e idonee famiglie ospitanti sul territorio della Repubblica italiana, approvati dal Comitato Minori Stranieri istituito presso il Ministero della Solidarietà sociale.

Ai fini del presente Accordo, per "strutture" si intendono strutture di accoglienza per gruppi di minori.

ARTICOLO 3

La Parte italiana:

concede la possibilità del soggiorno temporaneo sul territorio della Repubblica italiana ai minori nell'ambito dei programmi solidaristici di accoglienza a scopo di risanamento a titolo gratuito;

si impegna, attraverso il Comitato Minori Stranieri, a garantire la competenza degli enti e delle associazioni attraverso la previsione di strumenti idonei a verificare la sussistenza in capo ai medesimi requisiti richiesti;

si impegna affinchè gli enti e le associazioni garantiscano l'idoneità delle strutture e delle famiglie all'accoglienza, le quali saranno formate e informate dal personale dell'ente o associazione che presenta.

Le parti concordano che le spese concernenti il viaggio, la polizza assicurativa, il soggiorno dei minori e degli accompagnatori, nonchè le eventuali spese previste dall'articolo 8 del presente accordo, siano a carico degli enti e associazioni italiane. Dalle predette attività non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato italiano.

La Parte bielorussa, secondo le modalità stabilite dalla legislazione della Repubblica di Belarus, provvederà all'invio dei minori per i soggiorni temporanei nella Repubblica italiana a scopo di risanamento, attraverso le organizzazioni bielorusse partner degli enti e delle associazioni italiane.

ARTICOLO 4

Le Parti concordano che i programmi solidaristici di accoglienza di minori si fondano su presupposti e contenuti differenti dalle procedure delle adozioni e, quindi, sono privi di collegamento ed hanno una regolamentazione diversa dalle procedure di adozioni internazionali, le quali sono disciplinate dalle rispettive legislazioni nazionali degli Stati Parti e dal Protocollo di collaborazione tra la Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana ed il Ministero dell'Istruzione della Repubblica di Belarus materia di adozioni di minori cittadini della Repubblica di Belarus da parte dei cittadini italiani, fatto a Minsk il 12 dicembre 2005 e successive modifiche e/o aggiunte.

ARTICOLO 5

Le Parti riconoscono che la condizione dei minori che fanno ingresso nella Repubblica Italiana nell'ambito dei programmi solidaristici di accoglienza è disciplinata dagli accordi internazionali, di cui sono parti la Repubblica italiana e la Repubblica di Belarus e dalle legislazioni nazionali degli Stati Parti, nonchè dalle disposizioni del presente Accordo.

Tutti i minori orfani e quelli i cui genitori che hanno perso la potestà genitoriale, che fanno ingresso nella Repubblica Italiana nell'ambito dei programmi solidaristici, hanno un tutore o curatore nominato dalle competenti Autorità bielorusse, ai fini della gestione della potestà di tutela o di curatela e non possono essere considerati persone prive della tutela dei rappresentanti legali o in stato di abbandono.

Le Parti concordano che durante il soggiorno dei minori nella Repubblica italiana gli enti e le associazioni vigileranno sulla regolarità del soggiorno dei minori, e che al termine del soggiorno i minori saranno fatti rientrare nella Repubblica di Belarus nei termini stabiliti e secondo le modalità stabilite, fatto salvo quanto disposto all'art. 8 del presente Accordo.

ARTICOLO 6

La Parte italiana vigilerà affinchè gli enti e le associazioni assicurino le condizioni per l'espletamento nella Repubblica Italiana, da parte degli accompagnatori, dei compiti loro affidati nell'interesse dei minori e dei loro rappresentanti legali, assicurando ai funzionari dell'Ambasciata della Repubblica di Belarus nella Repubblica italiana che ne facciano richiesta, nonchè agli accompagnatori stessi, la possibilità di visitare, con congruo preavviso e secondo modalità concordate, le strutture e le famiglie italiane ospitanti ove si trovano i minori.

ARTICOLO 7

Le Parti provvederanno, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, alla tempestiva preparazione ed alla formalizzazione dei documenti necessari per la partenza dei minori per il risanamento nella Repubblica italiana.

Le Parti favoriranno lo snellimento delle procedure di legalizzazione dei documenti dei minori e degli accompagnatori necessari all'ottenimento dei visti d'ingresso nella Repubblica italiana, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e gli Accordi internazionali di cui sono parti la Repubblica Italiana e la Repubblica di Belarus.

La Parte italiana:

vigilerà, nel periodo scolastico, affinchè enti e associazioni, creino le condizioni necessarie per l'organizzazione del processo didattico e per lo svolgimento dello stess;

informerà tempestivamente la Rappresentanza diplomatica (consolare) della Parte Bielorussa su ogni situazione straordinaria d'emergenza che coinvolga i minori e i loro accompagnatori durante il loro soggiorno nella Repubblica italiana:

vigilerà affinchè enti e associazioni svolgano attività di informazione alle famiglie ospitanti ed ai responsabili delle strutture di accoglienza in merito ai loro diritti e doveri e alla specificità dei programmi solidaristici di accoglienza di minori e alla loro diversità rispetto alle procedure dell'adozione internazionale;

informerà gli organi della giustizia minorile italiana sullo status giuridico dei minori che giungono nella Repubblica italiana per il risanamento, sui diritti degli accompagnatori, nonchè sulle prerogative dei funzionari consolari della Repubblica di Belarus in italia in materia di tutela degli interessi dei cittadini della Repubblica di Belarus presenti temporaneamente sul territorio della Repubblica italiana;

favorirà, attraverso enti ed associazioni, l'organizzazione di iniziative culturali ed incontri per i minori, finalizzati all'appremdimento della lingua italiana, alla conoscenza delle tradizioni popolari italiane, dell'arte, della musica e della letteratura.

La Parte Bielorussa:

presterà assistenza alle organizzazioni che inviano i minori nella formazione, d'intesa con gli enti e le associazioni, dei gruppi organizzati dei minori per la partenza per risanamento della Repubblica italiana;

vigilerà sulla selezione degli accompagnatori maggiorenni, che dovranno avere una formazione pedagogica o medica, preferibilmente con conoscenza della lingua italiana e concorderà le candidature degli accompagnatori. nel caso in cui gli l'accompagnatore non abbia conoscenza della lingua italiana, al gruppo sarà assegnato un interprete;

assisterà le organizzazioni nella preparazione della partenza dei minori per il risanamento nella Repubblica Italiana che prevede di informarli anticipatamente sulla storia, sulla cultura e sulle tradizioni del popolo italiano, sulla situazione geografica e condizioni climatiche del Paese, nonchè ad organizzare iniziative culturali nei luoghi di risanamento allo scopo di far conoscere alle famiglie ospitanti italiane cultura e tradizioni del popolo bielorusso;

provvederà a fornire, attraverso le organizzazioni che inviano i minori, enti e associazioni, dettagliate informazioni sulle situazioni personali dei minori per garantire un sicuro soggiorno nella Repubblica Italiana.

ARTICOLO 8

Le Parti convengono che:

durante il soggiorno nella Repubblica italiana l'assistenza medica d'emergenza ai minori in condizioni che richiedano interventi medici urgenti (incidenti, traumi, intossicazioni ed altre situazioni e malattie) nonchè in situazioni di emergenza viene prestata senza il consenso dei loro rappresentanti legali;

enti e associazioni daranno informazioni nel minor tempo possibile agli accompagnatori e all'Ambasciata della Repubblica di Belarus nella Repubblica italiana nei casi in cui si verifichino malattie e situazioni che rappresentino un pericolo per la vita e la salute dei minori stessi, nonchè per la salute delle persone vicine e richiedano interventi medici e psicologici urgenti;

in tali circostanze enti e associazioni provvederanno alle cure del minore e al soggiorno dell'accompagnatore fino al termine della cura del minore;

la necessità della permanenza nella Repubblica Italiana del minore per le cure mediche dopo la scadenza del termine del programma di risanamento viene determinata in relazione alle condizioni di salute del minore e d'intesa con l'organo competente della Parte bielorussa e con i rappresentanti legali del minore;

enti e associazioni metteranno in atto le misure necessarie per il rientro del minore insieme all'accompagnatore nella repubblica di Belarus al termine della cura.

ARTICOLO 9

Le Parti concordano che enti e associazioni provvedano al soggiorno dei minori presso le famiglie e le strutture di accoglienza, assumendo gli impegni di: far rientrare senza ritardo i minori nella Repubblica di Belarus al termine del periodo di soggiorno nella Repubblica Italiana;

far rientrare i minori senza ritardo nella Repubblica di Belarus al termine del periodo di soggiorno nella Repubblica italiana;

non assumere in modo pretestuoso iniziative al fine di trattenere il minore nella Repubblica Italiana oltre il termine stabilito per la conclusione del periodo di risanamento.

La violazione degli impegni di cui al presente articolo, che formeranno oggetto di un'apposita dichiarazione sottoscritta dalla famiglia italiana ospitante e dal responsabile dell'ente e dell'associazione, preclude l'ulteriore partecipazione della famiglia ospitante ai programmi solidaristici di accoglienza dei minori nonchè del predetto ente o associazione qualora abbia concorso alla violazione degli impegni in questione o non si sia adoperato per assicurarne l'adempimento.

Nel caso in cui la famiglia ospitante si sia resa responsabile della violazione dei predetti impegni, il Comitato per i minori stranieri presso il Ministero della Solidarietà Sociale della Repubblica italiana comunicherà il suo nominativo alla Commissione adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana, la quale trasmetterà le informazioni sull'accaduto alla Procura italiana della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni competente ai fini delle valutazioni giuridiche del caso.

Enti e associazioni sottoscrivono una dichiarazione con la quale si impegnano a selezionare, con la massima diligenza, anche a mezzo di figure professionali qualificate, le strutture di accoglienza e le famiglie italiana ospitanti e ad informarle dei diritti e degli impegni connessi all'ospitalità dei minori bielorussi e ad assicurare, per quanto di loro competenza, il rientro nella Repubblica di Belaru, senza ritardo, dei minori ospitati al termine dei soggiorni di risanamento.

Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono depositate presso il Comitato per i Minori Stranieri presso il Ministero della Solidarietà Sociale.

ARTICOLO 10

La Parte italiana individua quale coordinatore delle istituzioni ministeriali per quanto attiene ai rapporti in materia con le autorità statali bielorusse il Direttore Generale della Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche migratorie del Ministero degli Affari Esteri.

La Parte Bielorussa individua quale coordinatore delle attività degli organi competenti il Direttore del Dipartimento per le Attività Umanitarie dell'Amministrazione economica del presidente della Repubblica di Belarus.

ARTICOLO 11

Al fine della valutazione dei progressi nell'attuazione del presente Accordo, le Parti effettueranno scambi di informazioni tra dirigenti e funzionari degli organi competenti delle Parti.

Le Parti effettueranno scambi di informazioni sulle legislazioni della Repubblica di Belarus e della Repubblica italiana relative alle questioni previste dal presente Accordo.

ARTICOLO 12

Eventuali divergenze relative all'attuazione delle norme del presente Accordo saranno oggetto di trattative e consultazioni tra le Parti.

ARTICOLO 13

In caso di sottrazione illegale di un minore le Parti collaboreranno in modo attivo al fine del rientro dello stesso nella Repubblica di Belarus in conformità agli accordi internazionali di cui sono parti la Repubblica italiana e la repubblica di Belarus nonchè alle legislazioni nazionali delle Parti.

ARTICOLO 14

Il presente accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con la quale le Parti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

Il presente accordo avrà la durata di cinque anni. Alla scadenza di tale periodo esso sarà rinnovato tacitamente ogni cinque anni, salvo che una delle Parti, ogni sei mesi dalla scadenza di ciascun quinquennio, non avrà notificato all'altra Parte per iscritto, tramite i canali diplomatici, la sua intenzione di farne cessare la validità.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Minsk, il 10 maggio 2007 in due esmplari in italiano e russo, essendo ambedue i testi ugualmente autentici.

Per il Governo della Repubblica Italiana: Ambasciatore Adriano Benedetti

Per il governo della Repubblica di Belarus: il Ministro dell'Istruzione: Alexander Michailovich Radkov