Il Ministro della Sanità della Repubblica Italiana e il Ministero della Sanità e dell'assistenza sociale della Repubblica di Polonia in seguito denominate "Le Parti contraenti", animati dalla volontà di promuovere relazioni bilaterali nel settore della sanità e delle scienze mediche, e riconosciendo che questa cooperazione contribuirà a migliorare lo stato di salute delle rispettive popolazioni,
CONVENGONO QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
Le Parti contraenti svilupperanno la cooperazione nel campo della sanità e delle scienze mediche, promuovendo scambi di esperienze e programmi di collaborazione nei settori considerati prioritari.
ARTICOLO 2
Le Parti contraenti organizzeranno visite di studio di delegazioni di esperti su temi stimati prioritari e ciò al fine di permettere di approfondire le loro conoscenze reciproche dei sistemi sanitari nei due Paesi cosi' come dei loro modi di funzionamento, e di migliorare la formazione del loro personale sanitario e di ricerca.
Ciascuna Parte contraente informerà l'altra Parte, trenta (30) giorni al più tardi prima della data stabilita di comune accordo, sui nomi degii esperti, sulle loro specialità, sui loro titoli, cosi' come dei temi per i quali sono proposti per tali visite di studio. La data di arrivo degli esperti cosi' come il loro programma di viaggio saranno comunicati dalla parte inviante a quella ospitante almeno quindici (15) giorni prima.
ARTICOLO 3
Ambedue le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione tra le istituzioni mediche dei rispettivi Paesi.
Le istituzioni mediche forniranno, a tale scopo, il calendario degli incontri scientifici che esse organizzeranno, entro il 5 dicembre di ogni anno.
ARTICOLO 4
Le Parti contraenti incoraggeranno la cooperazione tra più ospedali, gli istituti di medicina specialistica e gli istituti di ricerca e formazione medica attraverso la stipula di accordi diretti tra tali strutture, e questo dopo l'approvazione da parte delle Autorità competenti di ciascun Paese.
La cooperazione tra le rispettive istituzioni e strutture si realizzerà con scambio di materiale scientifico e documentazione tecnica, nonché con la realizzazione di programmi di ricerca congiunti su temi di interesse comune.
ARTICOLO 5
Le Parti contraenti promuoveranno lo scambio di giornali medici, di materiale e poster riguardante l'educazione sanitaria.
Ogni Parte contraente comunicherà all'altra Parte statistiche sanitarie e rapporti epidemiologici.
Le parti contraenti scambieranno, su richiesta, informazioni sulla rispettiva legislazione sanitaria.
ARTlCQLO 6
Le attività di cui al al presente Memorandum d'Intesa si attueranno in funzione della disponibilità finanziaria delle due parti.
Le spese di trasporto internazionale degli esperti individuati per le visite di studio, menzionati nel presente Memorandum d'Intesa, sono a carico delle autorità del Paese inviante.
Le autorità del Paese ospitante prenderanno in carico le spese di soggiorno e di trasporto interno, conformemente alla regolamentazione in vigore nel Paese ospitante.
ARTICOLO 7
Le Parti contraenti istituiranno un gruppo di monitoraggio e di coordinamento che sovrintenderà alla definizione delle priorità nel quadro della cooperazione e alla loro realizzazione. Questo gruppo si riunirà alternativamente a Varsavia e a Roma non più di una volta all'anno.
ARTICOLO 8
Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore nel momento in cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.
Il presente Memorandurm d'Intesa é concluso per una durata di cinque anni. Esso e rinnovabile tacitamente per periodi della stessa durata, a meno che una delle due Parti contraenti non lo denunci per scritto e per via diplomatica, sei mesi prima della fine di tale periodo. Se, al momento della denuncia, un'azione di cooperazione rientrante nel quadro di questo Memorandum d'Intesa, è in corso, essa resterà valida fino al suo completamento.
In fede di che, i Rappresentanti delle due Parti contrenti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.
Fatto a Varsavia il 12 marzo 1999, in due originali, nelle lingue polacca e italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Il Ministro della Sanità: Rosy Bindi
Il Ministro della Sanità e dell'Assistenza Sociale della Repubblica di Polonia: Wojciech Maksymowicz