ll Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Moldova, che vengono denominati da ora in poi "Le Parti", desiderose di promuovere le relazioni bilaterali nel campo della salute e delle scienze mediche, consapevoli che questa collaborazione contribuirà al miglioramento dello stato di salute dei loro popoli;
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
Le Parti svilupperanno la collaborazione nel campo della salute e delle scienze mediche, promuovendo reciproci scambi d'infomazioni e di esperienze e di programmi di collaborazione su argomenti prioritari.
ARTICOLO 2
Le parti organizzeranno visite di studio di delegazioni di esperti su temi prioritari, per raggiungere una migliore conoscenza dei sistemi sanitari nei due paesi, cosi come dei loro modi di funzionamento e per migliorare la formazione del loro proprio personale sanitario e di ricerca.
Entro trenta giorni dalla data concordata consensulamente, entrambe le Parti, informeranno l'altra Parte del nome, titolo e specializzazione dei loro esperti, cosi come delle tematiche proposte per tali visite di studio.
La data di arrivo cosi come il loro programma di viaggio sarà comunicato almeno quindici giorni prima dalla Parte inviante alla Parte ospitante.
ARTICOLO 3
Le due Parti incoraggeranno la collaborazione tra le loro rispettive istituzioni mediche.
A tale scopo, ogni anno le Parti forniranno i programmi degli incontri scientifici che verranno organizzati dalle istituzioni mediche.
ARTICOLO 4
Le due Parti incoraggeranno la cooperazione tra gli ospedali, gli istituti dl medicina specialistica e di ricerca e formazione medica, basata su accordi diretti tra tali strutture e su approvazione preventiva delle Autorità competenti dei rispettivi Paesi.
La cooperazione diretta ira gli isiituti e le strutture sarà ottenuta per mezzo dello scambio di materiale scientifico e di documentazione tecnica, cosi come per mezzo di programmi di ricerca congiunti su tematiche di reciproco interesse.
ARTICOLO 5
Le Parti promuoveranno lo scambio di riviste mediche, materiali e poster di educazione sanitaria.
Le Parti si invieranno statistiche sanitarie e rapporti epidemiologici.
Le Parti scambieranno, su richiesta, informazioni sulla loro legislazione sanitaria.
ARTICOLO 6
Le Parti istituiranno un gruppo di monitoraggio e di coordinamento incaricato sia di definire le priorità nel quadro della cooperazione sia di realizzarle.
Tale gruppo si riunirà alternativamente a Roma e a Chisinau, cosi come concordato dalle Parti, non più di una volta all'anno.
Per l'applicazione del presente Memorandum, il gruppo di monitoraggio e coordinamento preparerà piani d'azione della durata dl due anni.
ARTICOLO 7
Per l'applicazione del presente Memorandum le Autorità designate dalle Parti sono il Ministero della Sanità della Repubblica Italiana e il Ministero della Sanità della Repubblica di Moldova.
Per gli esperti che viaggiano secondo gli articoli 2 e 6 di questo Memorandum, la Parte inviante coprirà le spese di viaggio tra Ie due Capitali.
La Parte ospitante coprirà i costi o, comunque, assicurerà la sussistenza, l'alloggio e la copertura delle spese di viaggio interne, per la durata della visita.
Le attività previste dal seguente Memorandum d'Intesa saranno svolte compatibilmente ai fondi disponibili e ai regolamenti interni in vigore in entrambe le Parti.
Per gli esperti che viaggiano all'estero nel quadro della cooperazione diretta tra Ospedali, Istituti di medicina specialistica e di ricerca e formazione medica, le spese delle visite saranno assicurate dalle rispettive istituzioni o strutture.
ARTICOLO 8
Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica per mezzo della quale Ie Parti si in informeranno dell'espletamento delle rispettive procedure interne necessarie all'entrata in vigore del presente Memorandum.
Il presente Memorandum d'intesa sarà valido per un periodo di cinque anni.
Esso è automaticamcnte esteso per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle due Parti lo denunci per iscritto attraverso il canale diplomalico almeno sei mesi prima la sua data di scadenza.
ln caso di denuncia del presente Memorandum d'intesa in accordo a quanto previsto dal presente articolo, qualunque programma di cooperazione avviato e non ancora completato rimarrà in vigore fino al suo cnmpletamento.
In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato questo Memorandum d'lntesa.
Firmato a Roma il 16 novembre 2000 in due escmplari originali, ciascuno in lingua italiana, moldova e inglese, ciascuno facente egualmente fede.
In caso di divergenze di interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.