Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka, denominati qui di seguito "Parti contraenti";
Con l'intenzione idi rafforzare le relazioni di amicizia e cooperazione tra i due Paesi;
Nel rispetto dei principi sanciti dagli strumenti internazionali relativi ai diritti dei migranti, e dei diritti fondamentali dei lavoratori;
Intenzionati a sviluppare i rapporti di cooperazione esistenti tra le Parti contraenti, a promuovere una gestione coordinata ed efficace dei flussi migratori e a sviluppare meccanismi di cooperazione anche formativa in ambito migratorio;
Con l'obiettivo di facilitare le procedure di reclutamento e inserimento di cittadini cingalesi nel mercato del lavoro italiano in caso di carenza di manodopera locale;
Determinati a migliorare i meccanismi di lavoro stagionale;
Hanno convenuto quanto segue:
CAPITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 (Autorità competenti)
Le Autorità competenti per l'applicazione del presente Accordo sono:
Per il Governo della Repubblica italiana:
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che si avvarrà di:
* Italia Lavoro s.p.a. - Agenzia in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
* gli enti italiani autorizzati all'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, descritti alfallegato A, denominati di seguito "Enti Autorizzati";
* gli enti accreditati a svolgere attività formativa nel sistema italiano.
Per il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka:
- il Ministero della Promozione del Lavoro Estero e del Welfare;
- l'Ufficio cingalese per il Lavoro Estero, istituito con Legge n. 21/1985 costitutiva dell'Ufficio Cingalese per il Lavoro Estero.
Articolo 2 (Finalità)
Le Parti Contraenti scambieranno regolarmente informazioni inerenti l'andamento dei rispettivi mercati del lavoro ed in particolare sui profili professionali in essi maggiormente richiesti al fine di orientare l'azione formativa.
Le Parti Contraenti si impegnano a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a condurre operazioni di monitoraggio delle offerte di lavoro disponibili nell'uno e nell'altro Paese.
Articolo 3 (Ufficio Locale di Coordinamento)
Al fine di fornire supporto alle attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro e di cooperazione formativa, nonché allo scopo di facilitare i rapporti tra Italia e Sri Lanka e tra l'Ufficio Cingalese per il Lavoro Estero e le autorità competenti italiane, la Parte italiana si impegna a istituire a Colombo un proprio Ufficio Locale di Coordinamento che si occuperà di:
- promuovere le relazioni con le istituzioni e i servizi locali;
- rafforzare lo scambio di informazioni relative ai rispettivi mercati del lavoro tra le parti contraenti;
- cooperare con le autorità locali per l'implementazione delle attività di ricerca, selezione e reclutamento di lavoratori cingalesi per il mercato del lavoro italiano;
- sostenere gli Enti Autorizzati, la cui lista sarà aggiornata e comunicata regolarmente alle autorità cingalesi;
- facilitare, in raccordo con le autorità e le strutture formative locali, la realizzazione di programmi di cooperazione formativa;
- sostenere gli enti di formazione italiani accreditati nella promozione e realizzazione di attività formative;
- promuovere la realizzazione di ulteriori attività progettuali nel settore della migrazione.
Articolo 4 (Ingresso in Italia per lavoro)
Sulla base delle condizioni effettive del mercato del lavoro e conformemente alla normativa nazionale in vigore, incluso il Documento programmatico triennale italiano relativo alle politiche di immigrazione, la Parte italiana valuterà con favore l'ingresso in Italia di cittadini cingalesi per esercitare un'attività lavorativa dipendente stagionale o non stagionale. L'ingresso, il soggiorno e l'attività del lavoratore migrante saranno effettuati nei limiti e nei modi previsti dalla normativa in vigore nel Paese di accoglienza.
Articolo 5 (Tutela dei diritti)
I cittadini delle Parti Contraenti che esercitano un'attività di lavoro e risiedono regolarmente sul territorio dell'altra Parte, godono degli stessi diritti e delle stesse tutele di cui godono i lavoratori del Paese di accoglienza, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, la protezione sociale, i benefici sociali nonché i diritti fondamentali dei lavoratori conformemente alla normativa in vigore nel Paese di accoglienza.
CAPITOLO II - FLUSSI MIGRATORI
Articolo 6 (Gestione dei flussi)
Le Autorità competenti collaboreranno per la regolazione e l'organizzazione dei flussi di lavoratori tra i due Paesi.
In caso di carenza di manodopera, le Parti favoriranno il reclutamento e l'inserimento dei cittadini cingalesi nel mercato del lavoro sia italiano che cingalese e promuoveranno opportune iniziative di cooperazione formativa che rispondano ai bisogni espressi dal mercato del lavoro italiano e cingalese.
Articolo 7 (Quota privilegiata)
Sulla base delle effettive condizioni del mercato del lavoro e secondo la legislazione nazionale in vigore, la Parte italiana esaminerà con favore l'attribuzione di una quota riservata di ingressi per i cittadini cingalesi.
La quota privilegiata potrà essere utilizzata facendo ricorso al sistema delle liste di cui agli articoli 9 e 10 del presente Accordo.
CAPITOLO III - RICERCA E SELEZIONE DEI LAVORATORI
Articolo 8 (Ricerca di manodopera)
Gli Enti Autorizzati che intendano selezionare e impiegare cittadini cingalesi sia a tempo indeterminato che determinato, ed all'occorrenza anche stagionale, dovranno rivolgersi allUfficio Locale di Coordinamento attenendosi alle modalità operative formalizzate da entrambe le Parti Contraenti nel presente Accordo ed in eventuali protocolli aggiuntivi.
Articolo 9 (Candidature dei lavoratori e liste di disponibilità)
I cittadini cingalesi che intendono svolgere attività di lavoro subordinato in Italia, possono essere inseriti in specifiche liste di disponibilità elaborate dall'Ufficio Cingalese per il Lavoro Estero.
A tal fine la Parte italiana si impegna, attraverso l'Ufficio Locale di Coordinamento, a fornire il supporto tecnico necessario per l'elaborazione delle liste di cui al comma precedente. L'Ufficio Cingalese per il Lavoro Estero si impegna a promuovere le opportunità di lavoro disponibili nel mercato del lavoro italiano.
Articolo 10 (Elaborazione delle liste)
Le liste saranno elaborate secondo i criteri e gli standard forniti dalla Parte italiana tramite l'Ufficio Locale di Coordinamento e conterranno il profilo professionale, il titolo di studio, le competenze e le esperienze professionali del candidato ed ogni altra utile informazione per l'eventuale inserimento lavorativo.
Le liste saranno comunque elaborate in armonia con i criteri indicati dalla Parte italiana e secondo la normativa italiana vigente.
Conformemente alla legislazione italiana, le liste saranno trasmesse con cadenza periodica dall'Ufficio Locale di Coordinamento alla Rappresentanza diplomatica italiana in loco.
L'Ufficio Locale di Coordinamento renderà le liste disponibili agli Enti Autorizzati e alle imprese italiane, mediante il supporto tecnologico- telematico per la preselezione finalizzato all'inserimento nel mercato del lavoro italiano.
Articolo 11 (Selezione dei candidati)
Le imprese italiane e gli Enti Autorizzati interessati effettueranno la selezione anche recandosi nel Paese d'origine per incontrare i lavoratori previamente inseriti nelle apposite liste di candidati promosse dall'Ufficio Locale di Coordinamento secondo le modalità previste all'articolo precedente.
Le Parti Contraenti si impegnano ad assicurare che i candidati selezionati siano in possesso delle necessarie condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore nel Paese di accoglienza ai fini dellingresso e soggiorno.
Per le attività di ricerca, selezione ed eventuale inserimento lavorativo nessuna spesa sarà sostenuta dai candidati cingalesi all'emigrazione.
CAPITOLO IV - FORMAZIONE LINGUISTICA E PROFESSIONALE, TIROCINI
Articolo 12 (Corsi di formazione)
Le Parti Contraenti, conformemente alla propria legislazione nazionale, favoriranno la formazione linguistica e professionale dei potenziali lavoratori candidati alla migrazione al fine di fornire personale qualificato e rispondente ai profili professionali richiesti dal mercato del lavoro.
I corsi di formazione linguistica saranno svolti dai soggetti italiani istituzionalmente deputati a certificare le competenze linguistiche acquisite secondo gli standard europei.
I corsi di formazione professionale saranno organizzati dagli Enti di formazione accreditati e dagli Enti Autorizzati.
I programmi di formazione linguistica e professionale realizzati in Sri Lanka potranno essere completati anche in Italia.
l candidati cingalesi non sosterranno alcun costo.
Articolo 13 (Titoli di prelazione)
l cittadini cingalesi che parteciperanno con profitto ai corsi di formazione in Sri Lanka beneficeranno di un titolo di prelazione ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro conformemente alla normativa in vigore.
La selezione dei lavoratori e la partecipazione ai corsi di formazione sono finalizzate all'inserimento dei candidati nel mercato del lavoro italiano.
Articolo 14 (Tirocini formativi)
La selezione dei candidati è effettuata dalle imprese italiane e dagli Enti Autorizzati attraverso il sistema delle liste.
L'ingresso nel mercato del lavoro italiano avverrà conformemente alla legislazione in materia.
CAPITOLO V - SOSTEGNO ALLA COMUNITA' RESIDENTE E RIMESSE
Articolo 15 (Migrazione circolare)
La Parte italiana riconosce l'importanza di migliorare percorsi di inserimento lavorativo e di rientro mirati e si farà carico di sostenere iniziative congiunte di migrazione circolare per i cittadini cingalesi regolarmente residenti in Italia.
L'attuazione di programmi di migrazione circolgare sarà attuata dalla Parte italiana in collaborazione con gli Enti Autorizzati e gli Enti di formazione accreditati.
Con riferimento al lavoro stagionale, quale strumento per la promozione della migrazione circolare, la parte italiana - sulla base delle condizioni del mercato del lavoro - esaminerà con favore l'inserimento dello Sri Lanka tra quei Paesi che possono beneficiare dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro stagionale, conformemente alla legislazione nazionale in vigore.
Articolo 16 (Pereorsi di integrazione)
Le Parti riconoscono il ruolo della comunità cingalese nella promozione dei processi di integrazione sociale dei nuovi arrivati e nella realizzazione di iniziative di sviluppo nel paese di origine.
A questo scopo, l'Italia si impegna nella valorizzazione del ruolo della comunità cingalese in Italia attraverso il coinvolgimento diretto delle associazioni cingalesi.
La Parte cingalese si impegna a coinvolgere e sostenere le associazioni di cui sopra, anche attraverso campagne di sensibilizzazione indirizzate alle istituzioni cingalesi deputate a mantenere i legami con i propri cittadini all'estero.
Articolo 17 (Rimesse)
l lavoratori delle Parti Contraenti, che abbiano fatto ingresso e che soggiornino nel territorio dell'altra Parte per motivi di lavoro, possono effettuare rimesse conformemente alla normativa in vigore nel Paese di accoglienza.
La Parte italiana si impegna a fornire le informazioni relative al sistema delle rimesse in modo da facilitare il ricorso a modalità quanto più convenienti possibili ai lavoratori soggiornanti in Italia.
CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E FINALI
Articolo 18 (Consultazioni bilaterali)
Le Parti Contraenti si consulteranno regolarmente per:
- Seguire l'applicazione dell'Accordo e proporre qualsiasi misura possa assicurarne il buon funzionamento;
- Procedere ad una valutazione periodica dell'Accordo;
- Risolvere le difficoltà di ordine pratico che possano ostacolare l'applicazione dell'Accordo;
- Proporre emendamenti all'Accordo.
Articolo 19 (Protocolli esecutivi)
Le modalità di attuazione del presente Accordo saranno fissate da Protocolli esecutivi che entreranno in vigore secondo le procedure interne previste in ciascuna delle due Parti Contraenti.
Articolo 20 (Promozione)
Le due Parti Contraenti si impegnano, ciascuna sul proprio territorio nazionale, a promuovere un'ampia diffusione delle disposizioni del presente Accordo.
ArticoIo 21 (Risoluzione di controversie)
Le Parti Contraenti risolveranno tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'attuazione del presente Accordo in via negoziale e senza ricorso a terzi per le sue risoluzioni.
Nelle more della negoziazione, le Parti continueranno ad adempiere alle obbligazioni derivanti dalle disposizioni del presente Accordo.
Articolo 22 (Vigenza dell'Accordo)
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione dell'ultima notifica, con la quale le Parti Contraenti si saranno comunicate in via ufficiale l'adernpirnento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
Il presente Accordo ha una durata indeterminata.
Il presente Accordo può essere modificato tramite il mutuo consenso delle Parti Contraenti.
Ciascuna Parte Contraente può denunciare il presente Accordo informandone la Controparte con nota scritta, inoltrata per via diplomatica.
La denuncia avrà effetto trascorsi 60 giorni dalla sua notifica.
In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Sottoscritto a Roma il 18/10/2011, in due esemplari originali, in lingua italiana, cingalese ed inglese. I tre testi fanno ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione o di applicazione, prevarrà il testo inglese.
SOGGETTI CHE SVOLGONO L'INCROCIO TRA DOMANDA ED OFFERTA DI LAVORO RELATIVA A CITTADINI EXTRACOMUNITARI
L'incontro tra domanda ed offerta di lavoro in Italia, definita intermediazione di manodopera, è praticata esclusivamente da soggetti in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L'intermediazione è per l'appunto l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro effettuata a favore di imprese che intendono assumere personale e coloro che sono in cerca di un lavoro. Essa comprende:
1) la raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori;
2) la selezione dei lavoratori;
3) la promozione e gestione dell'incontro tra domanda offerta di lavoro;
4) la progettazione e realizzazione di attività formative finalizzate all'adeguamento delle competenze o delle capacità dei lavoratori.
I soggetti autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano vengono iscritti in un apposito Albo previa verifica del possesso di determinati requisiti soggettivi di affidabilità, serietà e professionaliià, capacità ed onorabilità, oltre che di requisiti economici, tra cui in particolare il capitale sociale versato pari ad almeno euro 600.000,00.
In primo luogo la categoria degli intermediatori è formata dalle Agenzie per il Lavoro autorizzate, società che - una volta tenuto il provvedimento di autorizzazione - operano sul mercato nazionale ricercando e fornendo lavoratori all'imprese che ne fanno di volta in volta richiesta.
Altri enti autorizzati all'intermediazione sono le associazioni dei lavoratori e delle imprese e gli enti bilaterali da essi costituiti.
L'elenco dei summenzionati soggetti autorizzati sarà regolarmente aggiornato e comunicato alle Autorità cingalesi.
Il presente Annesso costituisce parte integrante dell'Accordo.