Il Ministero della Sanità della Repubblica Italiana e il Ministero della Sanità della Repubblica Popolare Cinese (in seguito denominate come "Parti" ), desiderosi di promuovere relazioni bilaterali nel campo della sanità e delle scienze mediche e riconoscendo che questa cooperazione contribuirà al miglioramento dello status sanitario delle rispettive popolazioni,
Hanno raggiunto il seguente accordo:
ARTICOLO 1
Le Parti svilupperanno la cooperazione nel campo della sanità e delle scienze mediche promovendo mutui scambi di esperienze e programmi su tali temi, identificati come prioritari per entrambe le Parti.
ARTICOLO 2
Le Parti organizzeranno visite di studio di delegazioni di esperti su temi stimati come prioritari e ciò al fine di ottenere una migliore conoscenza dei sistemi sanitari e dei modi di funzionamento dei due paesi, cosi come di migliorare la formazione del personale sanitario e di ricerca.
Ciascuna Parte contraente informerà l'altra Parte, trenta (30) giorni prima della data stabilita di comune accordo, sui nomi dei delegati, sui titoli, sulle specialità e sui temi proposti per lo scambio di esperienze dei loro esperti. La data di arrivo e il programma di viaggio saranno comunicati dalla Parte invitante a quella ospitante almeno quindici giorni prima.
ARTICOLO 3
Le due Parti promuoveranno e sosterranno la cooperazione diretta tra ospedali e istituti in medicina specialistica, ricerca medica e formazione medica, basata sugli accordi diretti tra tali strutture e l approvazione da parte di Organizzazioni competenti di ciascun Paese. La cooperazione diretta tra le rispettive istituzioni e le strutture si realizzerà attraverso lo scambio di documentazione tecnica e programmi di ricerca congiunti su temi di comune interesse.
Le due parti promuoveranno la collaborazione tra le istituzioni mediche dei rispettivi Paesi. Le Istituzioni mediche forniranno, a tal fine, il calendario degli incontri scientifici entro il 5 dicembre di ogni anno.
Le Parti promuoveranno lo scambio di giornali medici, di materiale e poster riguardanti l'educazione sanitaria.
ARTICOLO 4
Ogni Parte contraente comunicherà all'altra Parte, secondo modalità concordate, statistiche sanitarie e rapporti epidemiologici.
Le Parti scambieranno, su richiesta, informazioni sulla rispettiva legislazione sanitaria.
ARTICOLO 5
Le Parti contraenti istituiranno un gruppo di monitoraggio e di coordinamento che avra il compito di selezionare le priorità di cooperazione e realizzare le attività di cooperazione.
Questo gruppo di comune accordo si riunirà alternativamente, e con una frequenza dipendente delle necessità e da definirsi congiuntamente fra le parti, a Roma e a Pechino.
ARTICOLO 6
Il Paese inviante coprirà le spese di viaggio tra le due capitali per gli esperti individuati per il presente Memorandum d'Intesa.
Il Paese ospitante si farà canco delle spese di soggiorno e di trasporto interno, conformemente alla regolamentazione in vigore nel Paese ospitante.
Tali attività e tutte le altre di cui al presente Memorandum saranno effettuate secondo la disponibilità finanziaria delle Parti.
ARTICOLO 7
Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla data della sua firma e rimarrà valido per un periodo di cinque (5) anni. Esso è rinnovabile tacitamente per un ulteriore periodo di cinque (5) anni, a meno che una delle Parti non lo denunci per scritto e per via diplomatica, almeno sei (6) mesi prima della fine di tale periodo.
Se, al momento della denuncia, un azione di cooperazione rientrante nel quadro di questo Memorandum d'Intesa, è in corso, essa resterà valida fino al suo completamento. In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti delle due Parti contraenti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.
Fatto a Roma, 19/04/2000 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, cinese e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.
In caso di interpretazioni divergenti, il testo in lingua inglese è quello che prevale.
Il Ministero della Sanità della Repubblica Italiana
Il Ministero della Sanità della Repubblica Popolare Cinese