IL MINISTERO DELLA SALUTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELLA SANITA' DELLA REPUBBLICA D'ALBANIA (in seguito denominati "Le Parti")
ANIMATI dalla volontà di rafforzare in collaborazione tra i due Paesi nel campo della salute e delle scienze mediche,
CONSAPEVOLI che tale collaborazione potrà contribuire al miglioramento delle condizioni di salute delle rispettive popolazioni
CONVENGONO quanto segue:
ARTICOLO 1
Le parti favoriranno la collaborazione nel campo della salute e delle scienze mediche ispirandosi ai principi di ugualianza, reciproco beneficio e condivisione dei risultati.
L'attuazione del presente Memorandum d'Intesa e tutte le attività intraprese in conformità ad esso saranno soggette alla rispettiva legislazione delle Parti.
I settori specifici della collaborazione saranno saronno stabiliti e approvati congiuntamente, tenendo in considerazione gli interessi delle Parti.
ARTICOLO 2
Le Parti si adopereranno per favorire:
a) lo scambio di informazioni e documentazione in materia di salute nei settori di interesse comune;
b) la promozione di contatti tru istituti, ospedali e organismi operanti nel campo della salute nei due Paesi;
c) lo scambio di informuzioni sulle nuove apparecchiature, prodotti farmaceutici e sviluppi tecnologici nel campo della salute e delle scienze mediche;
d) lo scambio di informazioni su congressi c simposi a carattere internazionale, che tratteranno aspetti di sanità e scienze mediche, che avranno luogo nei rispettivi Paesi, e, a richiesta di ciuscuna Parte, l'altra Parte invierà il materiale pubblicato in occasione di tali attività;
e) lo scambio di delegazioni e di personale sanitario;
f) la promozione della partecipazione di specialisti a conferenze e incontri scientifici organizzati da ciascuna delle Parti;
g) ) l'elaborazione e presentazione di progetti congiunti di ricerca, di sviluppo, di assistenza tecnica e di formazione, anche nell'ambito di progetti di collaborazione multilaterale e di area;
h) la valutazione dell'impatto delle iniziative poste in essere nel campo della salute;
i) altre forme di collaborazione nel campo della salute e delle scienze mediche congiuntamente concordate.
ARTICOLO 3
Per dare esecuzione al presente Memorandum d'lntesa, i Ministeri potranno adottare piani di azione in materia di collaborazione nel campo della salute e delle scienze mediche, contenenti le attività da svolgere.
ARTICOLO 4
Le Parti istituiranno una Comniissione congiunta di monitoraggio e coordinamento, finalizzata sia alla valutazione delle priorità nel quadro della collaborazione, anche tramite l'elaborazione di piani di azione in materia di salute e di scienze mediche, sia a tenere periodicamente informati i due Ministri, sugli sviluppi della collaborazione stessa.
La Commissione esaminerà le possibilità e le modalità di avvio di una collaborazione tra le Parti, con particolare riguardo alle seguenti tematiche:
- Organizzazione dei rispettivi Sistemi Sanitari Nazionali;
- Servizi di pronto soccorso ed emergenza medica;
- Sorvegianza epidemiologica e prevenzione dell'HIV/AIDS;
- Sistemi di allerta epidemiologica per il controllo delle pandemie;
- Fattori comportamentali e ambientali quali determinanti nella prevenzione e controllo delle malattie croniche;
- Salute della madre e del bambino.
La Commissione sarà costituita da almeno tre membri per ogni Parte e sarà guidata, per ciascuna Parte, da un funzionario di alto livello dei Ministeri competenti.
Della predetta Commissione congiunta faranno inoltre parte, un membro italiano ed uno albanese provenienti dall'Unità Studi ed Assistenza tecnica del Ministero della Sanità albanese, costituita con Decreto del Ministro della Sanità albanese n. 374 del 14.09.2007. Tale commissione si riunirà periodicamente secondo l'intesa tra le Parti e potrà essere affiancata da esperti nelle diverse discipline, designati da entrambe le Parti.
ARTICOLO 5
Le attività previste dal presente Memorandum d'Intesa saranno svolte compatibilmente con i finanziamenti disponibili nei bilanci delle due Parti.
Le spese di trasporto all'estero (andata e ritorno), degli esperti che viaggiano in base a quanto previsto dagli articoli 2 e), 2 f) e 4 del presente Memorandum d'Intesa, saranno a carico delle autorità del Paese. invitante. Le autorità del Paese ospitante si faranno carico delle spese di soggiorno e di trasporto interno.
ARTICOLO 6
IL presente Memorandum d'intesa produrrà i suoi effetti per un periodo di cinque anni a partire dalla data della firma e sarà automaticamente rinnovato per ulteriori uguali periodi, salvo rinuncia scritta di una delle Parti da notificare almeno sei mesi prima della scadenza.
Nel caso di rinuncia al presente Memorandum d'intesa, le azioni previste rimarranno in vigore per quanto concerne i programmi congiunti e i relativi impegni fino al completamento di tali impegni.
ll presente Memorandum d'intesa può essere modificato con il consenso reciproco delle Parti.
Firmato a Tirana, il 19 novembre 2007, in due copie originali, in lingua italiana e albanese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di dubbi di interpretazione, il testo in lingua italiana prevarrà.
Per il Ministero della Salute della Repubblica Italiana: Livia Turco
Per il Ministero della Sanità della Repubblica d'Albania: Nard Ndolca