Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELLA SALUTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - MINISTERO DEL LAVORO DELLA SANITA' E DEGLI AFFARI SOCIALI DELLA GEORGIA  
ACCORDO 2 aprile 2007
  Sanità e scienze mediche  
 


 
  urn:nir:ministero.salute:accordo:2007-04-02;nir-1

 

ANIMATI dalla volontà di sviluppare, nei settori di propria competenza, una fruttuosa collaborazione tra i loro rispettivi Paesi nel campo della sanità e delle scienze mediche, nell ambito della legislazione italiana e georgiana

CONVENGONO quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti favoriranno la cooperazione nel campo della sanità e delle scienze mediche ispirandosi ai principi di uguaglianza, reciprocità e mutuo beneficio. I settori specifici della cooperazione saranno stabiliti congiuntamente, tenendo in considerazione gli interessi delle Parti.

ARTICOLO 2

Le Parti si adopereranno nel modo migliore per favorire: lo scambio di informazioni e documentazione in materia di sanità in settori di interesse comune;

- lo scambio di specialisti per motivi di studi e consultazioni, come specificato nei Piani di Azione della Cooperazione indicati agli articoli 5 e 7 di questo Memorandum d'Intesa;

- contatti diretti tra istituti e organismi nei due Paesi;

- lo scambio di informazioni sulle nuove apparecchiature, prodotti farmaceutici e sviluppi tecnologici nel campo delle sanità e delle scienze mediche;

- altre forme di cooperazione nel campo della sanità e delle scienze mediche congiuntamente concordate.

ARTICOLO 3

Le Parti si scambieranno informazioni su congressi e simposi a carattere internazionale, che trattano aspetti di sanità e scienze mediche, che avranno luogo nei loro rispettivi Paesi, e, a richiesta di ciascuna Parte, l altra Parte invierà il materiale pubblicato in occasione di tali attività.

ARTICOLO 4

Le rispettive istituzioni delle Parti si scambieranno elenchi di letteratura medica e filmati sullassistenza sanitaria, nonché ogni altro materiale informativo, scritto, visivo o audio-visivo nel campo della sanità e delle scienze mediche.

ARTICOLO 5

Per dare esecuzione al presente Memorandum d Intesa, i Ministeri potranno adottare piani di azione della cooperazione in materia di sanità e scienze mediche, contenenti le attività da svolgere.

ARTICOLO 6

Le attività previste dal presente Memorandum saranno svolte compatibilmente con i finanziamenti disponibili nei bilanci delle due Parti.

Le spese di trasporto all'estero (andata e ritorno) degli esperti che viaggiano in base a quanto previsto dagli articoli 2 e 7 del presente Accordo saranno a carico delle autorità del Paese inviante. Le autorità del Paese ospitante si faranno carico delle spese di soggiorno e di trasporto interno.

ARTICOLO 7

Le Parti istituiranno una Commissione congiunta di monitoraggio e coordinamento, finalizzata sia alla valutazione delle priorità nel quadro della cooperazione, anche tramite l elaborazione di piani di azione della cooperazione in materia di sanità e di scienze mediche, sia a tenere periodicamente informati i due Ministri sugli sviluppi della cooperazione stessa. La Commissione sarà costituita da almeno tre membri per ogni Parte e sarà guidata, per ciascuna Parte, da un funzionario di alto livello del Ministero della Salute. Tale Commissione si riunirà secondo l'intesa tra le Parti e comunque non più di una volta l'anno.

ARTICOLO 8

L'attuazione del presente Memorandum d Intesa e tutte le attività intraprese in conformità ad esso saranno soggette alla rispettiva legislazione delle Parti.

Le Parti collaboreranno su una base di eguaglianza. di reciproco beneficio, di condivisione dei risultati e di protezione del diritto di proprietà intellettuale e in conformità alle norme e alle consuetudini internazionali.

ARTICOLO 9

Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla data della firma.

Il Memorandum d Intesa rimarrà in vigore per un periodo di cinque (5) anni, e sarà automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, salvo l espressa rinuncia di una delle Parti che dovrà essere preventivamente notificata all'altra Parte almeno sei mesi prima della scadenza.

ARTICOLO 10

Il presente Memorandum d'Intesa può essere modificato con il consenso reciproco delle Parti. Ogni modifica del Memorandum d'Intesa entrerà in vigore nelle formule all'uopo ritenute necessarie.

FIRMATO a Roma il 2 aprile 2007 in due copie originali, in lingua italiana, georgiana ed inglese, tutti e tre i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, il testo in lingua inglese prevarrà.

Il Ministro della Salute della Repubblica Italiana

Il Ministro del Lavoro della Sanità e degli Affari Sociali della Georgia