Il Governo della Repubblica Federale di Germania - nello spirito delle relazioni amichevoli tra i due Paesi,
sulla base dell'Accordo Culturale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania dell'8 febbraio 1956, in particolare degli articoli 4 e 7,
nell'intento di promuovere gli scambi nel campo della scienza e la cooperazione nell'ambito dell'Istruzione Superiore tra le due Parti contraenti e, quindi, anche all'interno della Comunita' Europea,
nell'auspicio di facilitare agli studenti di ognuno dei due Paesi l'inizio o il proseguimento degli studi nell'altro Paese,
nella consapevolezza delle affinita' esistenti nei due Paesi nell'ambito dell'Istruzione Superiore -
hanno convenuto quanto segue in merito al riconoscimento di periodi di studio e di esami al fine del proseguimento degli studi nell'ambito dell'Istruzione Superiore e in merito all'uso dei titoli accademici:
Articolo 1
Nel presente accordo si intendono con:
a) il termine "Istituto Superiore" tutte le Universita' e gli Istituti Superiori a cui nella Repubblica Italiana e nei Laender della Repubblica Federale di Germania viene riconosciuto legalmente un carattere di istituto di Istruzione Superiore e presso cui possono venir conclusi studi con un titolo accademico o con il superamento, nella Repubblica Federale di Germania, di una "Staatspruefung";
b) il termine "titolo accademico" - da parte della Repubblica Italiana la "Laurea di Dottore" nonche' il "Dottorato di ricerca", conferiti da un Istituto Superiore - da parte della Repubblica Federale di Germania tutti i titoli di "Diplom", "Magister", "Lizenziat" e "Doktor" che vengono conferiti da un Istituto Superiore a conclusione di un corso di studio;
c) il termine "Staatspruefung" (esame di stato), le "Staatliche Zwischenpruefungen" (esami di stato intermedi) e la "Staatliche Abschlusspruefung", (esame di stato finale) di un corso di studio presso un Istituto Superiore nella Repubblica Federale di Germania;
d) il termine "Promotion" le procedure che, nella Repubblica Federale di Germania, hanno per esito il conferimento del titolo di "Doktor".
Articolo 2
(1) Ai fini del proseguimento degli studi o dell'iscrizione a un ulteriore corso di studi presso un Istituto Superiore dell'altra Parte contraente vengono reciprocamente riconosciuti i relativi periodi di studio ed esami.
(2) Al riguardo, la "Vorpruefung" (esame preliminare) o la "Zwischenpruefung" (esame intermedio) superata in un corso di studi presso Istituti Superiori nella Repubblica Federale di Germania, la cui conclusione consente direttamente l'accesso alla "Promotion", viene considerata equipollente alla meta' degli esami superati negli insegnamenti fondamentali e complementari richiesti per accedere all'esame di laurea corrispondente presso Istituti Superiori della Repubblica Italiana. Viceversa, la meta' degli esami superati negli insegnamenti fondamentali e complementari richiesti per accedere all'esame di laurea presso Istituti Superiori della Repubblica Italiana viene considerata equipollente alla "Vorpruefung" (esame preliminare) o alla "Zwischenpruefung" (esame intermedio) nel corso di studi corrispondente presso Istituti Superiori nella Repubblica Federale di Germania.
(3) Periodi di studio effettuati ed esami superati in corsi di studio di altro tipo presso Istituti Superiori nella Repubblica Federale di Germania vengono riconosciuti ai fini dell'iscrizione a un corso di laurea corrispondente degli Istituti Superiori della Repubblica Italiana nella misura in cui essi sono stati riconosciuti per l'iscrizione ad un corso ai sensi del primo comma da un Istituto Superiore nella Repubblica Federale di Germania. Viceversa, periodi di studio effettuati ed esami superati in corsi di studio di altro tipo in Istituti Superiori della Repubblica Italiana vengono riconosciuti ai fini dell'iscrizione ad un corrispondente corso di studi in Istituti Superiori nella Repubblica Federale di Germania, la cui conclusione consente direttamente l'accesso alla "Promotion", nella misura in cui essi sono stati riconosciuti da un Istituto Superiore della Repubblica Italiana ai fini dell'iscrizione ad un corso di laurea.
(4) Ai fini dell'accesso alle "Staatspruefungen" nella Repubblica Federale di Germania i riconoscimenti previsti dal presente Accordo valgono in quanto conformi alla legislazione interna.
Articolo 3
(1) I titoli accademici abilitano il detentore che intende proseguire gli studi o iniziare un ulteriore corso di studio presso Istituti Superiori dell'altra Parte contraente ad accedere a tali studi senza esami integrativi e supplementari, se e in quanto il detentore del titolo accademico e' abilitato agli studi predetti senza esami integrativi e supplementari nel Paese dove gli e' stato conferito il titolo. Questo vale anche per i detentori di diplomi riguardanti "Staatspruefungen" superati nella Repubblica Federale di Germania.
(2) Al riguardo, un titolo accademico conseguito in un Istituto Superiore nella Repubblica Federale di Germania o un diploma relativo alla "Staatspruefung" che consentono di accedere alla "Promotion" negli Istituti Superiori nella Repubblica Federale di Germania vengono riconosciuti quale condizione per l'ammissione al concorso relativo al Dottorato di ricerca in un Istituto Superiore della Repubblica Italiana. Il titolo di Dottore conseguito in base all'esame di laurea presso un Istituto Superiore della Repubblica Italiana viene riconosciuto come condizione per l'ammissione alla "Promotion" presso un Istituto Superiore nella Repubblica Federale di Germania.
Articolo 4
Il detentore di un titolo accademico ha il diritto di usarlo nella forma in cui tale titolo puo' essere usato, in base alle disposizioni di legge, nel Paese in cui e' stato conferito, con l'indicazione dell'Istituto Superiore che glielo ha conferito.
Articolo 5
(1) Per l'esame di tutte le questioni risultanti dal presente Accordo, sara' costituita una Commissione Permanente di dodici esperti, di cui sei nominati dalla Parte Italiana e sei dalla Parte Tedesca. L'elenco degli esperti di ciascuna Parte contraente verra' trasmesso all'altra Parte contraente per le vie diplomatiche.
(2) La Commissione Permanente degli Esperti si riunira' su richiesta di uno dei due Paesi. Il luogo della riunione sara' stabilito di volta in volta.
Articolo 6
(1) Il presente Accordo e l'intesa integrativa contestualmente stipulata con uno Scambio di Note, che costituisce parte integrante dell'Accordo stesso, entreranno in vigore non appena ciascuno dei due Governi avra' notificato all'altro che sono stati soddisfatti gli adempimenti previsti dalle rispettive legislazioni.
(2) Questo Accordo viene stipulato per la durata di cinque anni. Successivamente viene prolungato tacitamente di due anni in due anni, a meno che non venga denunciato per iscritto da una Parte contraente con un preavviso di sei mesi.
Fatto a Bonn il 20 settembre 1993, in duplice originale, in lingua italiana e in lingua tedesca, ambedue i testi facendo ugualmente fede.