Regione Toscana
norma

 
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA - GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO  
ACCORDO 21 novembre 2005
  In materia di lavoro  
 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:accordo:2005-11-21;nir-1

 

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno del Marocco, denominati qui di seguito "Parti Contraenti",

Sottolineando l'importanza delle relazioni di amicizia e cooperazione tra i due Paesi;

Tenendo conto dei principi sanciti dagli strumenti internazionali relativi ai diritti dei migranti, e dei diritti fondamentali dei lavoratori;

Allo scopo di gestire in maniera coordinata ed efficace i flussi di lavoratori migranti tra i due Stati;

Con l'obiettivo di consolidare i rapporti di cooperazione esistenti tra le Parti contraenti di promuovere una gestione coordinata e efficace dei flussi migratori, nel contesto degli interessi comuni ai Paesi delle due sponde del Mediterraneo;

Vista la Dichiarazione di Tunisi del 17 Ottobre 2002 e le Conclusioni della Seconda Conferenza sulla Migrazione nel Mediterraneo Occidentale tenutasi nel quadro del Dialogo 5 5 a Rabat il 22 e 23 Ottobre 2003.

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. Le Autorità competenti per l'applicazione del presente Accordo sono:

- Per il Governo della Repubblica Italiana, ii Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

- Per il Governo del Regno del Marocco, il Ministero dell'Occupazione e della formazione Professionale.

Articolo 2

1. Le Autorità competenti collaboreranno per la regolazione e l'organizzazione dei flussi di lavoratori tra i due Paesi e, anche per il tramite dei propri organismi competenti, faciliteranno il reclutamento e l'inserimento dei cittadini dell'altra Parte nel mercato del lavoro interno in caso di carenza di manodopera locale.

Articolo 3

1. Le Parti Contraenti si scambieranno reciprocamente informazioni sulla disponibilità di manodopera e sui profili professionali richiesti nei rispettivi mercati del lavoro.

Articolo 4

1. Le Parti Contraenti si impegnano a facilitare I'incontro e l'adeguamento tra la domanda e offerta di lavoro, anche attraverso il sostegno e I' assistenza agli organismi competenti in questo settore nei due Paesi e a condurre operazioni di monitoraggio delle offerte di lavoro disponibili nell'uno o nell'altro Paese.

Articolo 5

1. Le Parti Contraenti, conformemente alla propria legislazione nazionale, favoriranno la formazione dei lavoratori candidati alla migrazione al fine di fornire personale qualificato e rispondente ai profili professionali richiesti dal mercato del lavoro del Paese di accoglienza.

Articolo 6

1. Le Parti Contraenti favoriranno la partecipazione dei potenziali candidati all'emigrazione a corsi di formazione professionale e di lingua italiana organizzati in Marocco. Questi corsi di formazione devono essere approvati preventivamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano e successivamente trovare il gradimento delle competenti Autorità marocchine.

2. I partecipanti ai corsi di formazione, organizzati conformemente aI comma precedente, beneficeranno di un titolo di prelazione ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro conformemente aIIa normativa sull'immigrazione in vigore.

Articolo 7

1. Sulla base delle condizioni del mercato del lavoro e conformemente alla normativa in vigore, nonchè con riferimento al Documento programmatico triennale italiano relativo alle politiche di immigrazione, la Parte italiana considererà con favore l'ingresso in Italia di cittadini marocchini per esercitare un'attività lavorativa dipendente stagionale o non stagionale.

Articolo 8

1. L'ingresso, il soggiorno e l'attività del lavoratore migrante saranno effettuati conformemente alla normativa in vigore nel Paese di accoglienza.

2. Le Parti Contraenti si assicureranno che i candidati selezionati presentino le garanzie necessarie al rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore nel Paese di accoglienza.

Articolo 9

1. I cittadini delle Parti Contraenti che esercitano un'attività di lavoro sul territorio dell'altra Parte, godono degli stessi diritti e delle stesse tutele di cui godono i lavoratori del Paese di accoglienza, per quanto riguarda tanto le condizioni di lavoro, la protezione sociale, i benefici sociali quanto i diritti fondamentali dei lavoratori conformemente alla normativa in vigore nel Paese di accoglienza.

Articolo 10

1. Gli esperti delle due Parti Contraenti potranno incontrarsi ogni volta che sarà necessario o opportuno per l'applicazione del presente Accordo.

Articolo 11

1. I rappresentanti delle Parti Contraenti si consulteranno regolarmente per:

- Seguire l'applicazione dell'Accordo e proporre qualsiasi misura possa assicurarne il buon funzionamento;

- Procedere ad una valutazione periodica dell'Accordo;

- Risolvere le difficoltà di ordine pratico che possano ostacolare l'applicazione dell'Accordo;

- Proporre emendamenti all'Accordo.

Articolo 12

1. Le modalità di attuazione del presente Accordo saranno fissate da Protocolli esecutivi che entreranno in vigore secondo le procedure interne previste in ciascuna delle due Parti Contraenti.

Articolo 13

1. Le Parti Contraenti possono, di comune accordo, concludere Protocolli addizionali che entreranno in vigore conformemente aile procedure interne previste in ciascuna delle Parti Contraenti.

Articolo 14

1. II presente Accordo ha una durata indeterminata, salvo denuncia notificata da una Parte Contraente all'altra Parte, per via diplomatica.

2. La denuncia avrà effetto trascorsi 60 giomi dalla sua notifica.

Articolo 15

1. Le due Parti Contraenti si impegnano, ciascuna sul proprio territorio nazionale, a promuovere un'ampia diffusione delle disposizioni del presente Accordo,

Articolo 16

1. II presente Accordo entra in vigore iI primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione dell'ultima notifica, con la quale le Parti Contraenti si saranno comunicate in via ufficiale l'adempimento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2. In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Govemi, hanno firmato il presente Accordo.

3. Fatto a Rabat il 21 novembre 2005, in due esemplari originali, in lingua italiana, araba e francese. I tre testi fanno ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione o di applicazione, prevarrà il testo francese.

Per ii Governo della Repubblica Italiana: Roberto Maroni

Per il Governo del Regno del Marocco: Mustapha Mansouri

Protocollo esecutivo dell'Accordo:

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/E6E6FA18-7E49-434B-8A0A-16B52CB787AC/0/Protocolloaccordomarocco.pdf