Regione Toscana
norma

 
REPUBBLICA ITALIANA - STATI UNITI D'AMERICA  
ACCORDO 23 maggio 1973
  In materia di sicurezza sociale  
 


 
  urn:nir:ministero.affari.esteri:accordo:1973-05-23;nir-1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

Animati dal desiderio di regolare i rapporti fra i due Stati nel campo della sicurezza sociale in conformità ai principi stabiliti dall'articolo VII dell'Accordo firmato a Washington, D.C., il 26 settembre 1951, integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 2 febbraio 1948,

hanno convenuto di concludere a tal fine un accordo ed hanno perciò nominato, come loro plenipotenziari: il Presidente della Repubblica italiana;

Dionigi COPPO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale,

e il Presidente degli Stati Uniti d'America: Caspar W. WEINBERGER, Ministro della sanità, educazione e previdenza sociale, i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:


   
  PARTE I 

DISPOSIZIONI GENERALI

 
  Art. 1   
  1.  Ai fini dell'applicazione del presente accordo:
   a) Il termine «territorio» designa, per quanto riguarda la Repubblica italiana, l'Italia, e per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, gli Stati, il Distretto di Columbia, il Commonwealth di Porto Rico, le Isole Vergini Guam e la Samoa americana;
   b) Il termine «cittadino» designa, per quanto riguarda la Repubblica italiana, un «cittadino italiano»; e per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, un «cittadino degli Stati Uniti», come definito nella sezione 101 della legge del 1952 sull'immigrazione e la nazionalità, e successive modificazioni;
   c)  Il termine «legislazione», a meno che non sia diversamente specificato, designa le leggi, i regolamenti e ogni altra misura di applicazione concernente i settori della sicurezza sociale, di cui all' art. 2  del presente accordo;
   d) Il termine «autorità competente» designa l'autorità responsabile dell'applicazione della legislazione, e precisamente Per la Repubblica italiana: il Ministro del lavoro e della previdenza Per gli Stati Uniti d'America: il Ministro della sanità, educazione e previdenza sociale (Secretary of Health, Education and Welfare);
   e)  Il termine «istituzione» designa, per ciascun Stato contraente l'istituzione, l'organismo o l'autorità cui è affidata la gestione dei settori di sicurezza sociale di cui alle legislazioni specificate all' articolo 2  del presente Accordo;
   f) Il termine «periodi di assicurazione» designa i periodi di pagamento di contributi o periodi di guadagno basati sulla retribuzione per lavoro dipendente o sul reddito per lavoro indipendente come definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione, in base alla quale sono stati compiuti, nonché tutti i periodi assimilati nella misura in cui essi siano riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione;
   g) Il termine «lavoratore», designa la persona che può far valere periodi di assicurazione;
   h) Il termine «familiare» designa le persone definite come aventi diritto alle prestazioni in base ai periodi di guadagno o periodi di assicurazione, a seconda del caso, di un lavoratore in vita, come stabilito dalla legislazione di ciascuno degli Stati contraenti;
   i) Il termine «superstite» designa le persone definite come aventi diritto alle prestazioni in base ai periodi di guadagno o periodi di assicurazione, a seconda del caso, di un lavoratore deceduto, come stabilito dalla legislazione di ciascuno degli Stati contraenti;
   j)  I termini «prestazioni» e «pensioni» designano tutte le prestazioni economiche pagabili in base alle legislazioni di cui all' art. 2  del presente accordo;
   k)  Il termine «importo della prestazione» («basic benefit amount») designa per quanto riguarda la Repubblica italiana l'importo della prestazione dovuta; per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America il «primary insurance amount» come specificato nella tabella delle prestazioni contenuta nella sezione 215 (a) del titolo II o nella tabella che si ritiene contenuta in tale sezione della legge sulla sicurezza sociale del 1935 e successive modificazioni, da cui deriva per legge l'effettivo importo della prestazione dovuta (*) ;
   l) Il termine «beneficiario» designa tutti i lavoratori, i familiari o i superstiti che abbiano titolo a prestazioni o a pensioni.
 
 
  Art. 2   
  1.  Il presente Accordo si applica alle legislazioni di sicurezza sociale relative alle prestazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e precisamente:
   a) per quanto riguarda la Repubblica italiana, alla legislazione sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nonché alla legislazione relativa ai trattamenti di previdenza sostitutivi di detta assicurazione generale;
   b) per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, al titolo II della legge sulla sicurezza sociale del 1935 e relative modificazioni ed ai regolamenti emanati in base a tale legge, ad eccezione delle sezioni 226 e 228 di tale titolo e relativi regolamenti; tuttavia, per quanto riguarda gli Stati Uniti, la totalizzazione dei periodi di assicurazione in conformità al presente Accordo non avrà luogo per i periodi di assicurazione volontaria previsti da tali legislazioni.
 
  2.  Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, per quanto riguarda la Repubblica italiana, il presente Accordo si applicherà alle legislazioni concernenti altri regimi di previdenza per gli stessi eventi, che saranno indicate dall'autorità competente italiana.
 
  3.  Il presente accordo si applicherà anche a future legislazioni che apportino modificazioni o integrazioni alle legislazioni indicate nel presente articolo.
 
 
  Art. 3   
  1.  Il presente Accordo si applica ai lavoratori, che possano far valere periodi di assicurazione in base alle legislazioni e ai loro familiari o superstiti.
 
  2.  Il presente Accordo non si applica ai periodi di servizio prestato in qualità di Agente diplomatico e consolare di carriera, o di Agente di cancelleria, né, salvo quanto disposto all' articolo 2  , paragrafo 2, ai periodi di servizio coperti da regimi speciali istituiti per i dipendenti dello Stato o di enti pubblici (government agencies or instrumentalities)
 
 
  Art. 4   
  1.  Le persone alle quali si applicano le disposizioni del presente Accordo sono sottoposte agli obblighi e sono ammesse ai benefici della legislazione di sicurezza sociale di ciascuno Stato contraente alle stesse condizioni delle persone che sono soggette unicamente alla legislazione di sicurezza sociale di tale Stato, sia che risiedano sul territorio di uno Stato contraente sia che risiedano sul territorio di uno Stato terzo.
 
 
  Art. 5   
  1.  Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria in base alle disposizioni della legislazione di uno Stato contraente, i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di tale Stato saranno totalizzati, ove necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato.
 
 
  Art. 6   
  1.  Salvo quanto diversamente stabilito nel presente accordo, le persone che hanno diritto alle prestazioni in base alla legislazione di uno Stato contraente, incluse le prestazioni derivanti dal presente Accordo, le riceveranno integralmente e senza limitazione o restrizione mentre risiedono nel territorio dell'altro Stato. Tali prestazioni saranno corrisposte da ogni Stato alle persone cui si applicano le disposizioni del presente Accordo, che risiedono in uno Stato terzo alle stesse condizioni e nella stessa misura in cui tali prestazioni sarebbero corrisposte se tali persone fossero state soggette unicamente alla legislazione dello Stato debitore.
 
 
 
  PARTE II 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

 
  Art. 7   
  1.  Salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo, le persone alle quali si applica il presente accordo, che svolgono la loro attività sul territorio di uno Stato contraente, sono soggette alla legislazione di tale Stato.
 
  2.  Il lavoro svolto in Italia da un cittadino degli Stati Uniti che sia coperto dalla legislazione degli Stati Uniti rimane coperto da tale legislazione.
 
  3.  Il lavoro svolto negli Stati Uniti da un cittadino italiano alle dipendenze di un datore di lavoro italiano o di una impresa controllata da una impresa italiana sarà coperto dalla legislazione italiana.
 
  4.  Qualora periodi di lavoro siano soggetti alla legislazione di ambedue gli Stati, si applicano le seguenti disposizioni:
   a) il cittadino di uno degli Stati il quale, per lo stesso periodo di lavoro, sarebbe soggetto alla legislazione di ambedue gli Stati, resta soggetto per tale periodo alla legislazione dello Stato di cui è cittadino ed è esente dalla legislazione dello Stato di cui non è cittadino;
   b) il cittadino italiano o colui che possiede la cittadinanza di ambedue gli Stati, il quale, per lo stesso periodo di lavoro, sarebbe soggetto alla legislazione di ambedue gli Stati, opterà per tale periodo per la legislazione di uno degli Stati ed è esente dalla legislazione dell'altro Stato;
   c) la persona, che non è cittadino di nessuno dei due Stati e per lo stesso periodo di lavoro è soggetta alla legislazione di ambedue gli Stati è soggetta, per tale periodo, alla legislazione dello Stato nel quale il lavoro viene svolto ed è esente dalla legislazione dell'altro Stato.
 
  5.  Le esenzioni previste dal presente articolo divengono effettive quando l'istituzione dello Stato, nel quale i periodi di lavoro sono coperti secondo quanto stabilito dal paragrafo 4, certifica all'istituzione dell'altro Stato che tali periodi di lavoro sono coperti dalla propria legislazione.
 
  6.  Le autorità competenti dei due Stati, possono concordare nell'interesse di un lavoratore o di categorie di lavoratori altre eccezioni alla regola prevista nel paragrafo 1.
 
 
 
  PARTE III 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI INVALIDITÀ, VECCHIAIA, SUPERSTITI

 
  Art. 8   
  1.  Qualora un periodo di lavoro risulta coperto da un periodo di assicurazione in base alla legislazione di ambedue gli Stati contraenti, l'istituzione di ciascuno Stato prenderà in considerazione, ai fini dell' articolo 8  paragrafo 2 e dell' articolo 9  paragrafo 2, il periodo di assicurazione che risulta compiuto in base alla propria legislazione.
 
  2.  Se la legislazione di uno Stato contraente richiede il compimento di periodi di assicurazione per l'acquisto, il mantenimento o il ricupero del diritto a prestazioni, l'istituzione che applica tale legislazione prenderà in considerazione, a tale fine, nella misura necessaria, i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato come se questi fossero stati compiuti in base alla legislazione del primo Stato. Tale istituzione prenderà in considerazione tutti i periodi di assicurazione richiesti per assicurare il diritto alle prestazioni più elevate stabilite dalla legislazione che essa applica.
 
  3.  Se la legislazione di uno Stato contraente subordina la concessione di alcune prestazioni ,alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una data professione od occupazione soggetta ad un regime speciale, per determinare il diritto a tali prestazioni verranno presi in considerazione solo i periodi compiuti in un regime corrispondente dell'altro Stato o, in mancanza, nella stessa professione od occupazione, anche se nell'altro Stato non esiste un regime speciale per detta professione od occupazione. Se il totale di tali periodi di assicurazione non fa acquisire diritti a prestazioni in base al regime speciale, questi periodi verranno utilizzati per determinare il diritto a prestazioni in base al regime generale o ad altro regime di assicurazione applicabile. Tuttavia le disposizioni del presente paragrafo si applicheranno solo nel caso in cui diano luogo al pagamento di una prestazione di importo più elevato.
 
  4.  L'istituzione degli Stati Uniti non è obbligata ad applicare le disposizioni del presente articolo nel caso di un lavoratore che ha compiuto meno di sei trimestri di assicurazione (six quarters of coverage) secondo la legislazione degli Stati Uniti; l'istituzione italiana non è obbligata ad applicare le disposizioni del presente articolo nel caso di un lavoratore il quale ha compiuto meno di un anno di assicurazione secondo la legislazione italiana.
 
 
  Art. 9   
  1.  Quando un lavoratore, un suo familiare o un superstite soddisfi alle condizioni stabilite dalla legislazione di uno Stato contraente per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, senza che sia necessario ricorrere alle disposizioni dell' articolo 8  , l'istituzione di detto Stato stabilirà, secondo le disposizioni della propria legislazione, l'importo della prestazione in base al totale dei periodi di assicurazione compiuti dal lavoratore in virtù della legislazione di tale Stato.
 
  2.  Sia che si applichi o meno il paragrafo 1, l'istituzione di ciascuno Stato determinerà l'importo della prestazione teorica prendendo in considerazione tutti i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dei due Stati come se essi fossero stati compiuti esclusivamente in virtù della propria legislazione. L'istituzione in questione stabilirà quindi l'importo della prestazione in pro rata sulla base dell'importo teorico della prestazione mediante l'applicazione della proporzione tra la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione che essa applica e la durata totale di tutti i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dei due Stati.
 
  3.  Il lavoratore sceglierà entro un periodo di tempo determinato se le prestazioni dovranno essere concesse in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 o 2 e tale scelta sarà applicabile a tutte le prestazioni dovute al lavoratore e ai familiari da parte di ciascuno Stato.
 
  4.  Nel caso di superstiti, gli importi delle prestazioni saranno determinati da ciascuno Stato in base alle disposizioni dei paragrafi I e 2. Le prestazioni ai superstiti saranno calcolate da parte di ciascuno Stato in base alle disposizioni del paragrafo I o del paragrafo 2, in modo da corrispondere il più alto importo complessivo delle prestazioni, a meno che l'importo complessivo più basso delle prestazioni dovute non sia richiesto da tutti i superstiti aventi diritto alle prestazioni.
 
  5.  Salvo i casi previsti dall' articolo 11  , le opzioni di cui ai paragrafi 3 e 4 sono definitive.
 
 
  Art. 10   
  1.  Ai fini del calcolo dell'importo della prestazione teorica, le istituzioni di ciascuno Stato contraente operano rispettivamente come segue:
   a) da parte statunitense i guadagni percepiti nel corso di ogni anno da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione italiana saranno equivalenti ai guadagni accreditati in base al regime di assicurazione italiana per tale anno e soggetti al guadagno massimo accreditabile in base alla legislazione statunitense;
   b) da parte italiana, per i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione statunitense, si terrà conto della media salariale o contributiva derivante esclusivamente dai salari percepiti o dai contributi accreditati in relazione ai periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione italiana.
 
  2.  Se, in virtù della legislazione di uno Stato, l'importo delle prestazioni varia in relazione al numero dei familiari o superstiti, l'istituzione di tale stato prenderà in considerazione anche i familiari o superstiti che risiedono sul territorio dell'altro Stato.
 
 
  Art. 11   
  1.  A richiesta, le prestazioni concesse in virtù delle disposizioni dell' articolo 9  paragrafo 2 saranno ricalcolate da parte di entrambi gli Stati secondo le disposizioni dell' articolo 9  paragrafo 2 per prendere in considerazione ulteriori periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'uno o dell'altro Stato contraente.
 
  2.  Nonostante le disposizioni dell' articolo 9  paragrafo 5, le prestazioni saranno ricalcolate in virtù delle disposizioni dell' articolo 9  , quando:
   a)  detto lavoratore abbia fatto una scelta in base all' articolo 9  paragrafo 3 e successivamente a tale scelta acquisisca il diritto a prestazioni in virtù della legislazione di uno o di entrambi gli Stati senza che sia necessario applicare le disposizioni dell' articolo 8  ;
   b) nella legislazione di uno Stato vengono introdotte modifiche al sistema di calcolo delle prestazioni.
 
  3.  Nonostante le disposizioni dell' articolo 9  paragrafo 5 se il diritto dei beneficiari che ricevono prestazioni in virtù dell' articolo 9  viene meno, le prestazioni delle persone che successivamente divengono titolari di prestazioni in virtù di periodi di assicurazione dello stesso lavoratore saranno calcolate in virtù delle disposizioni dell' articolo 9  .
 
 
  Art. 12   
  1.  Se il beneficiario ha diritto a prestazioni in virtù dell' articolo 9  paragrafo 2 da parte dell' istituzioni di entrambi gli Stati contraenti e se la somma di tali prestazioni è inferiore all' importo della prestazione minima prevista dalla legislazione dello Stato in cui il beneficiario risiede, l'istituzione di questo Stato corrisponde, a proprio carico, un complemento pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute in base all' articolo 9  paragrafo 2 e l'importo della prestazione minima suddetta.
 
 
 
  PARTE IV 

DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

 
  Art. 13   
  1.  Le autorità competenti e le istituzioni dei due Stati contraenti si prestano reciproca assistenza per l'applicazione del presente Accordo come se applicassero le rispettive legislazioni; tale assistenza è gratuita.
 
 
  Art. 14   
  1.  Le autorità competenti dei due Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le disposizioni amministrative necessarie per l'applicazione del presente Accordo e ciascuna di tali autorità designerà una istituzione di collegamento per facilitare l'applicazione del presente Accordo.
 
  2.  Le autorità competenti dei due Stati si comunicano l'un l'altra tutte le informazioni concernenti regolamenti, provvedimenti amministrativi e modifiche alle proprie legislazioni che possano influire sull'applicazione del presente Accordo.
 
 
  Art. 15   
  1.  Le autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato contraente possono rivolgersi direttamente alle autorità competenti od istituzioni dell'altro Stato per ottenere informazioni utili alla tutela degli interessi dei propri cittadini, e possono rappresentarli senza speciale mandato.
 
 
  Art. 16   
  1.  Le esenzioni da imposte, tasse e diritti previste dalla legislazione di uno dei due Stati valgono anche per l'applicazione del presente Accordo, indipendentemente dalla cittadinanza degli interessati.
 
  2.  I requisiti richiesti dalla legislazione o dai regolamenti dell'uno o dell'altro Stato contraente per quanto concerne la legalizzazione (certification) dei certificati o di altri documenti devono essere soddisfatti per tutti i certificati o altri documenti da produrre ai fini dell'applicazione del presente Accordo.
 
  3.  L'attestazione relativa all'autenticità di un certificato o di un documento, oppure di una. copia, da parte delle autorità competenti o delle istituzioni di uno Stato sarà ritenuta valida da parte dell'autorità competente o delle istituzioni dell'altro Stato.
 
 
  Art. 17   
  1.  Le autorità competenti e le istituzioni designate per il collegamento dei due Stati contraenti possono corrispondere direttamente l'una con l'altra e con ogni persona dovunque questa possa risiedere, tutte le volte che tale corrispondenza sia necessaria per l'applicazione del presente Accordo. La corrispondenza può essere redatta nella lingua ufficiale dello scrivente.
 
 
  Art. 18   
  1.  Le istanze che i beneficiari indirizzano alle autorità competenti o alle istituzioni dell'uno o dell'altro Stato contraente per l'applicazione del presente Accordo non possono essere respinte per il solo fatto di essere redatte nella lingua ufficiale dell'altro Stato.
 
 
  Art. 19   
  1.  Le istanze ed altri documenti presentati per iscritto alle autorità competenti o alle istituzioni di uno Stato contraente hanno lo stesso effetto come se fossero presentate alle corrispondenti autorità od istituzioni.
 
  2.  La domanda di prestazione presentata all'istituzione di uno Stato contraente vale come domanda di prestazione presentata all'istituzione dell'altro Stato purché l'interessato chieda espressamente di conseguire le prestazioni cui ha diritto anche in base alla legislazione dell'altro Stato.
 
  3.  Un ricorso che debba essere presentato entro un dato termine all'autorità competente od istituzione di uno degli Stati sarà considerato come presentato entro tale termine se il ricorso è stato presentato entro lo stesso termine all'autorità competente o all'istituzione dell'altro Stato. In tal caso l'autorità od istituzione cui il ricorso è stato presentato trasmette senza indugio detto ricorso all'autorità competente o all'istituzione dell'altro Stato e comunica all'interessato la ricezione del ricorso.
 
 
  Art. 20   
  1.  Le autorità competenti dei due Stati contraenti stabiliranno di comune accordo i procedimenti per risolvere ogni questione o controversia che potrà sorgere circa l'applicazione o l'interpretazione del presente accordo.
 
  2.  Le autorità competenti dei due Stati stabiliranno una procedura permanente di arbitrato per l'esame e la soluzione di ogni questione o controversia che non possa essere risolta tramite i procedimenti stabiliti al paragrafo 1. L'organo arbitrale previsto al presente paragrafo deciderà le controversie deferitegli in conformità ai principi del presente Accordo. Le decisioni dell'organo arbitrale saranno definitive ed obbligatorie ai fini delle controversie deferitegli nei confronti delle autorità competenti e delle istituzioni di entrambi gli Stati.
 
  3.  L'organo arbitrale istituito in virtù del paragrafo 2 consisterà di tre membri. Le autorità competenti dei due Stati designeranno ciascuna un membro. Il terzo membro verrà designato concordemente dalle due autorità competenti.
 
 
  Art. 21   
  1.  Nelle more della definizione dei diritti di un beneficiario in base al presente Accordo compresa la definizione di ogni questione di cui allo articolo 20  tra le autorità competenti e le istituzioni dei due Stati contraenti, il beneficiario, i cui diritti sono in contestazione, riceverà prestazioni provvisorie secondo il presente articolo fino a che non sia intervenuta tale definizione.
 
  2.  Ciascuna istituzione concederà al beneficiario, a titolo di prestazioni provvisorie le prestazioni cui egli avrebbe eventualmente diritto in base alla propria legislazione o in base al presente accordo.
 
  3.  Le istituzioni di entrambi gli Stati stabiliranno le procedure per regolare i rispettivi debiti per le prestazioni provvisorie erogate nelle more della definizione di cui al paragrafo l.
 
  4.  nel dare corso a tali procedure, l'istituzione di uno Stato tratterrà dai pagamenti che effettua, basati sui diritti liquidati definitivamente al beneficiario, gli importi permessi dalla legislazione di tale Stato sufficienti per rimborsare all'istituzione dell'altro Stato gli importi pagati a titolo di prestazioni provvisorie eccedenti gli importi definitivamente spettanti al beneficiario.
 
 
  Art. 22   
  1.  Le istituzioni di uno Stato contraente debitrici di prestazioni da corrispondere nell'altro Stato in virtù del presente Accordo si liberano validamente di tali obbligazioni nella valuta del proprio Stato.
 
  2.  Nel caso che disposizioni intese a sottoporre a restrizioni lo scambio di valute siano emanate nell'uno o nell'altro Stato, entrambi i Governi adotteranno immediatamente le misure necessarie per assicurare, in conformità con le disposizioni del presente Accordo, il trasferimento di somme dovute dall'una o dall'altra Parte.
 
 
  Art. 23   
  1.  Le disposizioni del presente Accordo si applicano a tutte le domande di prestazione che verranno presentate dalla data di entrata in vigore del presente Accordo (incluse le nuove domande di coloro che avevano già precedentemente presentato domanda di prestazione).
 
  2.  Ai fini del presente Accordo, i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore saranno presi in considerazione. Tuttavia da parte di ciascuno Stato contraente non saranno presi in considerazione i periodi di assicurazione compiuti prima della data di entrata in vigore della propria legislazione.
 
  3.  Qualora domande di prestazioni presentate prima dell'entrata in vigore del presente Accordo siano state soddisfatte mediante il pagamento di una somma una tantum a motivo di insufficienti periodi di assicurazione, il beneficiario può chiedere una revisione del trattamento corrispostogli se con l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo soddisfa alle condizioni ri chieste per ottenere una pensione.
 
  4.  Il presente Accordo non dà diritto a pagamenti di prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore.
 
 
  Art. 24   
  1.  Il presente Accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile.
 
  2.  Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica saranno scambiati.
 
  3.  Il presente Accordo può essere emendato di volta in volta mediante accordi aggiuntivi che entreranno in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica di tali Accordi aggiuntivi saranno scambiati; le disposizioni del presente paragrafo, tuttavia, non saranno interpretate nel senso di impedire che tali accordi aggiuntivi abbiano valore retroattivo se in essi ciò sia esplicitamente previsto.
 
  4.  Gli accordi aggiuntivi che entrano in vigore in base alle disposizioni di questo paragrafo saranno considerati ai fini del presente articolo parte integrante del presente Accordo.
 
  5.  Un incontro ai fini di esaminare l'opportunità di un accordo aggiuntivo sarà indetto qualora l'autorità competente di ciascuno Stato lo richieda.
 
  6.  Il presente Accordo rimarrà in vigore e sarà efficace fino alla scadenza di un anno successivo all'anno in cui la comunicazione scritta della sua denuncia è stata notificata alla autorità competente di uno Stato contraente da parte dell'autorità competente dell'altro Stato.
 
  7.  Se l'Accordo è denunciato, i diritti acquisiti saranno mantenuti secondo le disposizioni dell'Accordo stesso e i diritti in corso di acquisizione saranno riconosciuti in conformità ad accordi complementari.
 
 

Fatto a Washington il ventitré maggio 1973, in duplice esemplare in lingua italiana e inglese, i due testi facenti ugualmente fede.
 

Per il Governo della Repubblica italiana: DIONIGI COPPO

Per il Governo degli Stati Uniti d'America: CASPAR W. WEINBERGER

 
 

Note della redazione

(*) - 

(*) A partire dal 1° gennaio 1979, a seguito dello Scambio di Note del 20 gennaio 1978 la definizione di cui alla lettera«K» deve essere interpretata, per la parte riguardante gli Stati Uniti, come di seguito: «e per quanto riguarda gli Stati Uniti, il "primary insurance amount" basato sui guadagni mensili medi dei lavoratori o sui guadagni indicizzati mensili, così come stabilito nella sezione 215 (a) della Legge sulla Sicurezza Sociale come modificata dagli emendamenti del 1997