Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELLA SALUTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - MINISTERO PER LE POLITICHE SOCIALI DI MALTA  
ACCORDO 23 dicembre 2009
  Collaborazione nel campo della salute e delle scienze mediche.  
 


 
  urn:nir:ministero.salute:accordo:2009-12-23;nir-1

 

I rispettivi Ministeri responsabili per la salute, attualmente il Ministero della Salute della Repubblica Italiana ed il Ministero per le Politiche Sociali di Malta (in seguito denominate "le Parti")

animati dalla volontà di sviluppare reciproche fruttuose iniziative di collaborazione nel settore della salute,

consapevoli che tale collaborazione può contribuire al miglioramento della salute delle rispettive popolazioni,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti si adopereranno per sviluppare la collaborazione nei settori della salute e scienze mediche, sulla base di principi di equità, reciprocità e mutuo beneficio.

Le Parti si adopereranno per stabilire contatti e forme di collaborazione nei seguenti settori citati come esempio, ma in via non esclusiva, quali:

- scambio di materiale di ricerca e di informazioni epidemiologiche;

- scambio di informazioni sulla valutazione di nuovi farmaci e tecnologie emergenti per la salute e sulle politiche per il loro utilizzo nel settore della sanità;

- collaborazione tra le organizzazioni professionali e le organizzazioni non governative del settore sanitario;

- sviluppo di strategie per la lotta contro le minacce emergenti per la salute e le malattie trasmissibili con una particolare attenzione alla regione EuroMediterranea.

ARTICOLO 2

Le Parti scambieranno informazioni e notizie sui principali eventi scientifici di interesse per il settore sanitario e si scambieranno pubblicazioni, letteratura e altro materiale scritto o audio visivo attinente al settore medico sanitario.

ARTICOLO 3

Le Parti agevoleranno lo scambio di docenti specializzati e di specialisti in materia di formazione per fornire opportunità uniche di formazione congiunta e sviluppo delle facoltà.

ARTICOLO 4

Le Parti si impegneranno a facilitare i contatti tra le autorità competenti, gli ospedali e istituti specializzati per l'erogazione di cure mediche alle rispettive popolazioni in settori reciprocamente concordati e che includono:

- Emergenza e terapie intensive

- Donazione di organi e trapianti

- Malattie neoplastiche

- Malattie cardiovascolari

ARTICOLO 5

Le Parti collaboreranno su materie relative alla salute in ambito internazionale in generale e sugli argomenti esaminati nell'ambito dell'Unione Europea, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e del Consiglio d'Europa in particolare.

ARTICOLO 6

Al fine di garantire l'effettiva applicazione del presente Memorandum d'Intesa le Parti dovranno sottoscrivere Piani di Lavoro per periodi tra due e quattro anni. Tali Piani di Lavoro potranno essere modificati con reciproco consenso scritto e dovranno inoltre contenere le condizioni e i meccanismi finanziari ad esso relativi.

ARTICOLO 7

Le Parti istituiranno una Commissione per supervisionare, coordinare e favorire gli ulteriori sviluppi di questo Memorandum d'Intesa e dei relativi Piani di Lavoro. Tale Commissione si riunirà alternativamente nelle due capitali, almeno una volta l'anno. Essa sarà composta da almeno due rappresentanti di ciascun Paese, uno dei quali deve essere un funzionario di alto livello. La Commissione ha inoltre facoltà di invitare esperti nelle proprie riunioni secondo le necessità. Riunioni straordinarie possono essere convocate, di comune intesa, per discutere i problemi urgenti.

ARTICOLO 8

Le attività previste da questo Memorandum d'Intesa saranno attuate sulla base dei fondi disponibili nei bilanci delle due Parti. Le spese di viaggio dei membri della Commissione saranno a carico della delegazione inviante.

Le spese di soggiorno e le spese di viaggio all'interno del Paese saranno a carico del Paese ospitante.

In occasione di visite di esperti e di tirocini le spese di viaggio e di soggiorno saranno determinate caso per caso.

ARTICOLO 9

L'interpretazione del presente Memorandum d'Intesa e tutti i relativi strumenti e Piani di Lavoro saranno soggetti alla legislazione dei rispettivi paesi. In caso di divergenze di interpretazione, prevarrà la versione inglese di questo Memorandum d'Intesa.

Tutte le informazioni scambiate nel contesto del presente Memorandum d'Intesa e dei relativi Piani di Lavoro sono strettamente confidenziali e non devono essere rilasciate a terzi senza il consenso scritto di entrambe le Parti firmatarie del presente Memorandum d'Intesa.

ARTICOLO 10

Questo Memorandum d'Intesa produrrà i suoi effetti alla data della firma di entrambe le Parti. Il Memorandum d'Intesa resterà in vigore per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della sua firma e sarà automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque (5) anni a meno che una delle Parti dia notifica scritta della sua intenzione di non voler procedere al rinnovo, almeno sei (6) mesi prima della scadenza fissata per il Memorandum stesso.

ARTICOLO 11

Il presente Memorandum d'Intesa può essere modificato in caso di reciproco consenso scritto. Tali modifiche diventeranno effettive secondo modalità concordate congiuntamente.

Firmato a Valletta il 23 dicembre 2009 in due originali in lingua Italiana ed Inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza prevarrà il testo Inglese.

Per il Ministero della Salute della Repubblica Italiana: Ferruccio Fazio

Per il Ministero per le Politiche Sociali di Malta: John Dalli