Regione Toscana
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MINISTERO DELLA SALUTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - MINISTERO DELLA SANITA' E DELLA POPOLAZIONE DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO  
ACCORDO 26 settembre 2004
  Cooperazione nel campo della sanità e delle scienze mediche specialistiche  
 


 
  urn:nir:ministero.salute:accordo:2004-09-26;nir-1

 

ANIMATI dalla volontà di sviluppare una fruttuosa collaborazione tra i loro rispettivi Paesi nel campo della sanità e delle scienze mediche specialistiche,

CONVENGONO quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti favoriranno, nei settori di propria competenza, la cooperazione nel campo della sanità e delle scienze mediche specialistiche, ispirandosi ai principi di uguaglianza, reciprocità e mutuo beneficio.

I settori specifici della cooperazione saranno stabiliti congiuntamente, tenendo in considerazione gli interessi delle Parti.

ARTICOLO 2

Le Parti si adopereranno nel modo migliore per favorire:

- lo scambio di informazioni e documentazione in materia di sanità in settori di interesse comune;

- lo scambio di specialisti per motivi di studi e consultazioni, come specificato nei Piani di Azione della Cooperazione indicati agli articoli 5 e 7 di questo Memorandum d'Intesa;

- contatti diretti tra istituti e organismi nei due Paesi;

- lo scambio di informazioni sulle nuove apparecchiature, prodotti farmaceutici e sviluppi tecnologici nel campo della sanità e delle scienze mediche specialistiche;

- altre forme di cooperazione nel campo della sanità e delle scienze mediche specialistiche congiuntamente concordate.

ARTICOLO 3

Le Parti si scambieranno informazioni su congressi e simposi a carattere internazionale, che trattano aspetti di sanità e scienze mediche specialistiche, che avranno luogo nei loro rispettivi Paesi, e, a richiesta di ciascuna Parte, l altra Parte invierà il materiale pubblicato in occasione di tali attività.

ARTICOLO 4

Le rispettive istituzioni delle Parti si scambieranno elenchi di letteratura medica e filmati sull'assistenza sanitaria, nonché ogni altro materiale informativo, scritto, visivo o audio-visivo nel campo della sanità e delle scienze mediche specialistiche.

ARTICOLO 5

Per dare esecuzione al presente Memorandum d'Intesa, i Ministeri potranno adottare piani di azione della cooperazione in materia di sanità e scienze mediche specialistiche, contenenti le attività da svolgere.

ARTICOLO 6

Le attività previste dal presente Memorandum saranno svolte compatibilmente con i finanziamenti disponibili nei bilanci delle due Parti.

Le spese di trasporto all'estero (andata e ritorno), degli esperti che viaggiano in base a quanto previsto dagli articoli 2 e 7 del presente Memorandum, saranno a carico delle autorità del Paese inviante.

Le autorità del Paese ospitante si faranno carico delle spese di soggiorno e di trasporto interno, in conformità alle rispettive disposizioni regolamentari in vigore.

ARTICOLO 7

Le Parti istituiranno una Commissione congiunta di monitoraggio coordinamento, finalizzata sia alla valutazione delle priorità nel quadro della cooperazione, anche tramite l elaborazione di piani di azione della cooperazione in materia di sanità e di scienze mediche specialistiche, sia a tenere periodicamente informati i due Ministeri sugli sviluppi della cooperazione stessa. La Commissione sarà costituita da tre membri, escluso il Presidente, per ogni Parte e sarà guidata, per ciascuna Parte, da un funzionario di alto livello del Ministero della Salute. Tale Commissione si riunirà secondo l'intesa tra le Parti e comunque non più di una volta l'anno e potrà essere affiancata da esperti nelle diverse discipline, designati da entrambe le Parti.

ARTICOLO 8

L'attuazione del presente Memorandum d'Intesa e tutte le attività intraprese in conformità ad esso, saranno soggette alla rispettiva legislazione delle Parti, nonché agli obblighi internazionali ed ai vincoli discendenti dalla partecipazione di ciascuna Parte ad organismi multilaterali.

ARTICOLO 9

Le Parti collaboreranno su una base di eguaglianza, di reciproco beneficio, di condivisione dei risultati e di protezione del diritto di proprietà intellettuale e in conformità alle norme e alle consuetudini internazionali.

Tutte le informazioni fornite dalle Parti, nell'ambito del Memorandum d'Intesa, saranno considerate strettamente confidenziali e non dovranno essere rivelate a terzi, senza il preventivo consenso scritto della Parte da cui hanno avuto origine.

ARTICOLO 10

Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla data della firma.

Il Memorandum d'Intesa rimarrà in vigore per un periodo di cinque (5) anni, e sarà automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, salvo l'espressa denuncia di una delle Parti che dovrà essere preventivamente notificata all'altra Parte almeno sei mesi prima della scadenza.

ARTICOLO 11

Il presente Memorandum d'Intesa può essere modificato con il consenso reciproco delle Parti. Ogni modifica del Memorandum d'Intesa entrerà in vigore nelle formule all'uopo ritenute necessarie.

Firmato, al Cairo il giorno 26 di settembre, 2004, in due copie originali, in lingua, italiana, araba ed inglese, tutti e tre i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, il testo in lingua inglese avrà valore dirimente.

Il Ministro della Salute della Repubblica Italiana

Il Ministro della Sanita' e della Popolazione della Repubblica Araba d'Egitto