Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Moldova, denominati qui di seguito "Parti Contraenti",
nel desiderio di consolidare i rapporti esistenti tra i due Paesi nel campo del collocamento,
allo scipo di disciplinare i flussi dei cittadini dei due Paesi per motivi di lavoro,
alla luce dei principi che hanno ispirato l'Accordo tra il Governo della Repubblica di Moldova e il Governo della Repubblica Italiana sulla riammissione delle persone in situazione irregolare, firmato a Roma il 3 luglio 2002.
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
1. Le Parti Contraenti collaboreranno nel campo della regolamentazione del flusso dei lavoratori e, per il tramite degli organi competenti, elaboreranno le rispettive procedure per rendere possibile il collocamento dei cittadini dell'altra Parte Contraente, allo scopo di soddisfare le necessità del mercato interno del lavoro in caso di carenza di manodopera locale.
2. L'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro potrà realizzarsi anche con le modalità previste dal Protocollo al presente Accordo.
Articolo 2
1. Le autorità competenti per l'applicazione del presente Accordo sono:
- per il Governo della repubblica Italiana, il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali
- per il Governo della Repubblica di Moldova, il Dipartimento Migrazione.
Articolo 3
1. Le Parti Contraenti incoraggeranno la formazione dei lavoratori candidati all'emigrazione al fine di fornire il personale qualificato e rispondente ai profili professionali richiesti dal mercato del lavoro del Paese ospitante.
Articolo 4
1. Il Ministero del Lavoro e delle Polotiche Sociali Italiano incoraggerà lo sviluppo di contratti diretti e intese tra le associazioni datoriali italiane e le agenzie di collocamento moldave, per favorire l'incontro di domanda e offerta di lavoro.
Articolo 5
1. In base alla domanda e all'offerta di lavoro, nonchè in base alle norme vigenti in Italia e compatibilmente col Documento programmatico italiano triennale, relativo alle politiche dell'immigrazione, la parte italiana valuterà con favore l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, stagionale e autonomo di cittadini moldavi.
Articolo 6
1. L'ingresso, il soggiorno e l'attività lavorativa del lavoratore straniero verranno effettuati in conformità con la legislazione vigente nel paese ospitante. Le autorità competenti delle Parti Contraenti rilasceranno ai lavoratori che entreranno nel territorio dell'altra Parte un permesso di soggiorno della stessa durata del contratto individuale di lavoro.
Articolo 7
1. Le Autorità, anche quelle diplomatiche e consolari, delle Parti Contraenti saranno informate sulle misure di espulsione adottate dall'altra Parte in base alla legislazione vigente.
Articolo 8
1. I lavoratori stagionali, subordinati non stagionali e autonomi delle Parti Contraenti, entrati e soggiornanti nel territorio dell'altra Parte per motivi di lavoro, possono trasferire i loro guadagni nel paese di provenienza, in conformità con la legislazione vigente nel Paese ospitante.
Articolo 9
1. I cittadini delle Parti Contraenti che svolgono attività lavorativa nel territorio dell'altra Parte, godono degli stessi diritti e tutele di cui godono i lavoratori del Paese ospitante.
Articolo 10
1. Gli esperti delle due Parti Contraenti potranno incontrarsi ogni volta che sarà necessario o opportuno per l'applicazione del presente Accordo.
Articolo 11
1. Le modalità di attuazione del presente Accordo sono previste nel Protocollo che ne è parte integrante.
Articolo 12
1. Le Parti Contraenti di comune accordo possono introdurre aggiunte al presente Accordo, elaborando a questo scopo ulteriori Protocolli addizionali che - dopo l'espletamento delle rispettive procedure interne di cui al seguente art. 14 faranno parte integrante dell'accordo stesso.
Articolo 13
1. Il presente Accordo ha durata di due anni e si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo denuncia notificata da una Parte Contrente all'altra Parte, via canali diplomatici, almeno sei mesi prima della sua scadenza.
2. La denuncia avrà effetto trascorsi 60 giorni dalla sua notifica.
Articolo 14
1. Il presente Accordo entrerà in vigore nel primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione dell'ultima notifica con la quale le Parti Contrenti si saranno comunicate in via ufficiale l'adempimento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. I sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.
Sottoscritto a Roma il giorno 27 del mese di Novembre 2003, in due esemplari originali, in lingua italiana e moldava, ambedue i testi facendo ugualmente fede.
Protocollo esecutivo dell'Accordo: