Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, denominati qui di seguito "Parti Contraenti",
Determinati a rafforzare la cooperazione bilaterale esistente allo scopo di promuovere una efficiente gestione dei flussi migratori e prevenire la migrazione illegale,
Nel contesto degli interessi comuni dei paesi delle due sponde del bacino del Mediterraneo,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
1. Per "Parti Contraenti" si intende il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto.
2. Per "Autorità Competenti" si intende il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il Governo della Repubblica italiana, e il Ministero della Manodopera e dell'Emigrazione per il Governo della Repubblica Araba d'Egitto.
3, Per "lavoratore migrante" si intende un cittadino di una delle Parti Contraenti che svolge o svolgerà attività subordinata, compresa quella stagionale e non stagionale, nel territorio dell'altra Parte Contraente.
Articolo 2
1. Le Parti Contraenti collaboreranno nel campo della regolazione dei flussi di lavoratori migranti e faciliteranno, per il tramite degli organismi competenti, l'accesso dei cittadini di una Parte Contraente al mercato del lavoro dell'altra Parte Contraente.
Articolo 3
1. Le Parti Contraenti si impegnano a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro dei lavoratori migranti, in conformità alle disposizioni del Protocollo esecutivo di questo Accordo. Le Parti Contraenti incoraggeranno la formazione dei lavoratori che vogliono emigrare in una delle Parti contraenti allo scopo di fornire personale qualificato che soddisfi i requisiti e i bisogni del mercato del lavoro e in conforrnità con la normativa rilevante in materia.
Articolo 4
1. L'ingresso, il soggiorno e l'impiego dei lavoratori migranti nel territorio di una Parte Contraente avverranno in conformità alle disposizioni della normativa nazionale del Paese di accoglienza.
2. Le Parti Contraenti collaboreranno, sulla base di tutte le informazioni disponibili, per assicurare che i propri cittadini facenti ingresso nel territorio dell'altra Parte Contraente per motivi di lavoro non costituiscano una minaccia alla sicurezza e all'ordine pubblico dello Stato di accoglienza.
Articolo 5
1. Considerate le condizioni del mercato del lavoro nazionale e in conformità alla normativa Italiana, il Governo della Repubblica Italiana si impegna a valutare l'attribuzione di una speciale quota annuale per lavoratori migranti egiziani conformemente al Protocollo di esecuzione di questo Accordo che stabilirà una serie di criteri di riferimento nella trattazione di tale questione.
Articolo 6
1. I lavoratori migranti che abbiano fatto ingresso e che soggiornino nel territorio di una delle Parti Contraenti possono trasferire i loro guadagni nello Stato di origine, conformemente alla normativa dello Stato di accoglienza.
Articolo 7
1. I lavoratori migranti godranno degli stessi diritti e della stessa protezione riconosciuti ai lavoratori cittadini nello Stato di accoglienza, inclusa la sicurezza sociale, in conformità con la normativa dello Stato di accoglienza.
Articolo 8
1. Le Parti Contraenti concordano sul rispetto di tutti i Trattati Internazionali relativi ai lavoratori migranti ratificati da entrambe le Parti Contraenti.
Articolo 9
1. Le Parti Contraenti si scambieranno informazioni sui fabbisogno del proprio mercato del lavoro, sulle qualifiche professionali e sui requisiti necessari allo scopo di consentire ai lavoratori egiziani di beneficiare della quota annuale con le modalità che saranno definite dal Protocollo esecutivo.
2. Le Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze su tutte le tematiche connesse al lavoro, in particolare nei settori della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, della formazione, della programmazione e del welfare.
Articolo 10
1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle Autorità Competenti, incoraggeranno contatti diretti tra il settore privato e le competenti Autorità e istituzioni allo scopo di promuovere attività di selezione e forrmazione in favore dei lavoratori migranti.
Articolo 11
1. Le Autorità competenti si consulteranno regolarmente allo scopo di:
a) monitorare l'attuazione del presente Accordo;
b) presentare proposte per la soluzione di problemi connessi all'attuazione e all'interpretazione del presente Accordo;
c) proporre emendamenti al presente Accordo;
d) proporre misure dirette a facilitare I'integrazione nel mercato del lavoro dei lavoratori egiziani.
Articolo 12
1. II presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della seconda delle due note con cui le Parti Contraenti si saranno notificate per via diplomatica il completamento delle procedure di ratifica. L'accordo ha una durata indeterminata.
2. Ciascuna Parte Contraente può sospendere il presente Accordo o parte di esso, dopo averne dato comunicazione scritta all'altra Parte Contraente per via diplomatica. La sospensione avrà decorrenza immediata dalla ricezione della notifica e potrà essere revocata attraverso notifica all'altra Parte Contraente.
3. II Protocollo esecutivo richiamato agli articoli 3, 5 e 9 costituisce parte integrante del presente Accordo.
4. Le Parti Contraenti possono emendare di comune accordo gli articoli dell'Accordo attraverso le procedure necessarie.
5. Dopo aver informato l'altra Parte Contraente il presente Accordo può essere revocato con notifica scritta che avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla prima notifica.
6. Qualsiasi controversia che possa derivare dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo sarà risolta dalle Parti Contraenti per via diplomatica.
Fatto al Cairo il 28 novembre 2005, in due originali, in lingua araba, italiana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza prevarrà il testo francese.
In fede di ciò, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Per ii Governo della Repubblica Italiana: Roberto Maroni
Per il Governo della Repubblica Araba d'Egitto
Protocollo esecutivo dell'Accordo: