II Governo della Repubblica Italiana e il Governo Repubblica Tunisina, qui di seguito denominate "Parti Contraenti"
- mosse dalla volontà di rafforzare i legami esistenti tra i due Paesi
- allo scopo di favorire fussi regolari di lavoratori stagionali hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1
Le Parti Contraenti, tramite i loro organi competenti, metteranno in atto le procedure idonee a rendere possibile l'occupazione di lavoratori dell'altra Parte e destinate a soddisfare i bisogni di carattere stagionale def mercato interno def lavoro; nei Casi di scarsit~ di manodopera nazionale.
ARTICOLO 2
Le Parti Contraenti si impegnano a comunicare, tramite i propri rappresentanti diplomatici, i rispettivi fabbisogni di lavoro stagionale che possono essere soddisfatti dai cittadini dell'altra Parte Contraente, indicando le qualifiche professionali, il settore produttivo e la durata dell'occupazione che non può essere superiore a sei mesi.
ARTICOLO 3
L 'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro avviene con le modalità previste nel Protocollo che sarà allegato al presente Accordo.
ARTICOLO 4
Le Autorità competenti rilasceranno ai lavoratori che entrano nel territorio di una delle due Parti Contraenti le autorizzazioni riguardanti il soggiorno e il lavoro, per la durata richiesta. L'ingresso dei lavoratori avrà luogo in conformità alle legislazioni delle Parti Contraenti.
ARTICOLO 5
II lavoratore stagionale deve lasciare il territorio della Parte Contraente dove ha svolto la sua attività stagionale, entro dieci giorni dalla scadenza del suo permesso di soggiorno.
ARTICOLO 6
I provvedimenti di espulsione nei confronti del lavoratore stagionale, disposti da una Parte Contraente sulla base della legislazione vigente, sono notificati alle Autorità diplomatico - consolari dell'altra Parte Contraente.
ARTICOLO 7
I lavoratori stagionali occupati secondo il presente Accordo possono trasferire nel Paese d'origine i loro guadagni.
ARTICOLO 8
I lavoratori stagionali non hanno diritto al ricongiungimento familiare.
ARTICOLO 9
I contributi previdenziali versati in favore del lavoratore per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sono trasferiti, a richiesta dei lavoratori interessati, presso gli enti previdenziali del Paese di appartenenza. I predetti enti sono tenuti ad utilizzarli per prestazioni previdenziali analoghe a quelle per le quail i contributi sono stati versati. Le modalità di applicazione di questo Articolo saranno stabilite con un Protocollo.
ARTICOLO 10
GIi esperti delle due Parti potranno incontrarsi ogniqualvolta se ne manifesti la necessità o l'opportunità in relazione all'applicazione del presente Accordo.
ARTICOLO 11
Le disposizioni applicative del presente Accordo sono previste nel Protocollo allegato che sarà parte integrante dell'Accordo.
ARTICOLO 12
II presente Accordo ha la durata di due anni e si rinnova tacitamente di anno in anno salvo denuncia di una Parte contraente notificata all'altra Parte per le vie diplomatiche tre mesi prima della scadenza dell'Accordo stesso.
ARTICOLO 13
II presente Accordo, completo del Protocollo che ne sarà parte integrante, entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tale scopo.
In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Tunisi, il 15 maggio 2000, in due originali rispettivamente lingua italiana, araba e francese. In caso di disaccordo interpretativo, prevarrà il testo francese.
Per il Governo della Repubblica Italiana: Rino Serri - Sottosegretario degli Affari Esteri
Per il Governo della Repubblica Tunisina: Tahar Sioud - Segretario di Stato presso il Ministero degli Affari Esteri
II presente protocollo regola l'occupazione in Italia di lavoratori stagionali tunisini in conformità alle leggi in vigore sull'ingresso per motivi di lavoro di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
ARTICOLO 1
I datori di lavoro che intendono occupare in Italia lavoratori stagionali residenti in Tunisia presentano alle Direzioni provinciali del Lavoro del Ministero del Lavoro italiano richieste di assunzione redatte a nonna dl legge.
ARTICOLO 2
Nel caso di richiesta nominativa di assunzione, il datore di lavoro, ottenuta l'autorizzazione al lavoro dalla Direzione Provinciale del Lavoro del Ministero del Lavoro italiano e il nulla osta della Questura competente per territorio, provvede a trasmetterla al lavoratore interessato ai fini del successivo rilascio del visto d'ingresso al lavoratore da parte dell'Autorità diplomatico-consolare italiana in Tunisia. Detta autorità informa il Ministero del Lavoro tunisino del rilascio dei visti d'ingresso ai lavoratori, periodicamente o in Casi specifici.
ARTICOLO 3
Nel caso di richieste numeriche di assunzione, le Direzioni provinciali del Ministero del Lavoro italiano, ai fini del rilascio delle autorizzazioni al lavoro, seguono l'ordine di priorità di iscrizione dei lavoratori tunisini iscritti nella lista, a parità dl requisiti professionali. Nella scelta dei lavoratori da assumere le Direzioni Provinciali del Lavoro danno precedenza ai lavoratori che sono già stati occupati in Italia in lavori stagionali. Le proposte di contratto di lavoro subordinato stagionale formulate dai datori di lavoro possono essere trasmesse direttamente dagli interessati alla Rappresentanza diplomatica italiana a Tunisi che provvede all'inoltro alla competente Autorità del lavoro tunisina ai fini del relativo perfezionamento. Quest'ultima provvede a trasmettere: ai datori di lavoro, tramite la Rappresentanza diplomatica italiana, i contratti di lavoro perfezionati, per il completamento della documentazione da allegare alle richieste di autorizzazione al lavoro. Le Direzioni Provinciali del Lavoro provvedono a rilasciare le singole autorizzazioni a datore di lavoro che, ottenuto il nulla osta dalla Questura competente per territorio, provvede a trasmetterlo ai lavoratori interessati ai fini del successivo rilascio del visto d'ingresso.
ARTICOLO 4
Entro Otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, i lavoratori in possesso dell'autorizzazione al lavoro devono presentarsi presso le Questure competenti per richiedere il rilascio del permesso di soggiorno. II permesso di soggiorno ha la durata del contratto di lavoro ovvero superiore nel caso in cui apposite convenzioni, stipulate dalle organizzazioni sindacali dei datori dl lavoro con le Commissioni Regionali per l'impiego o con gli organismi che saranno istituiti ai sensi del Decreto Legislativo n. 469/97 , prevedano la partecipazione ad attività di formazione professionale, II permesso di soggiorno non può essere comunque superiore a sei mesi. L'autorizzazione al lavoro valida per il dipendente e per il posto di lavoro in essa indicati.
ARTICOLO 5
Prima della sua assunzione il lavoratore stagionale può essere sottoposto ad esami medici da parte da un medico autorizzato la cui designazione potrà avvenire di comune intesa con le Autorità consolari italiane in Tunisia, oppure in Italia secondo la vigente normativa.
ARTICOLO 6
Durante il soggiorno regolare in Italia i lavoratori stagionali tunisini hanno parità di diritti con i lavoratori Italiani in conformità alla legislazione vigente nel predetto Paese.
ARTICOLO 7
Entro dieci giorni dalla scadenza del permesso dl soggiorno per lavoro stagionale, il lavoratore stagionale tunisino deve lasciare il territorio italiano e far apporre sul proprio passaporto l'apposito timbro di uscita, previa consegna del permesso di soggiorno agli organi di polizia di frontiera italiana. Il libretto di lavoro deve essere restituito da parte del datore di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro competente alla cessazione del rapporto di lavoro.
ARTICOLO 8
1. Ai fini dell'applicazione del primo paragrafo dell'art. 9 dell'Accordo italo-tunisino relativo all'occupazione dei lavoratori stagionali, le Istituzioni competenti delle due Parti Contraenti devono attenersi alle disposizioni delle Intese amministrative adottate per l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale conclusa tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Tunisina il 7 dicembre 1984.
2. Ai fini dell'applicazione del secondo paragrafo del medesimo art. 9 i lavoratori appartenenti ad una Parte Contraente che abbiano svolto un lavoro stagionale sul territorio dell'altra Parte Contraente possono chiedere il trasferimento dei contributi relativi al regime di assicurazione il vecchiaia, invalidità e superstiti a loro favore all'lstituto competente del Paese di origine, a condizione che:
- abbia cessato l'attività lavorativa stagionale;
- abbia lasciato il territorio dello Stato nel quale ha svolto tale attività;
- non abbia maturato diritto a prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti ai sensi della legislazione previdenziale della parte sul cui territorio ha svolto l'attività stagionale, o in base alla Convenzione italo-tunisina di sicurezza sociale.
3. Le domande di trasferimento dei contributi, preferibilmente redatte su apposito modulo, devono comunque contenere:
- i dati relativi al lavoratore ed al datore di lavoro che ha versato i contributi; denominazione ed indirizzo dell'istituzione presso la quale i contributi dovranno essere trasferiti;
- eventuale posizione del lavoratore già aperta presso l'istituzione stessa. Alla domanda dovranno essere allegati:
- copia del permesso di soggiorno;
- copia della documentazione accertante il versamento dei contributi di cui si chiede trasferimento, consegnata dall'istituzione competente del Paese in cui si è svolto il lavoro stagionale con indicazione del periodo assicurativo.
4. Le domande di trasferimento dei contributi devono essere presentate agli organismi di collegamento individuati all'art.4 dell'Accordo amministrativo per l'applicazione della Convenzione italo-tunisina di sicurezza sociale. Questi ultimi provvedono prontamente ad inoltrare le domande all'organismo di collegamento dell'altra parte contraente sulla base del principio della collaborazione amministrativa di cui all'art.33 della Convenzione italo-tunisina di sicurezza sociale
5. Ai trasferimenti dei contributi si applicano, per analogia, le disposizioni contenute negli artt. 36 e 37 della Convenzione italo-tunisina di sicurezza sociale e negli artt. 27 e 30 del relativo Accordo amministrativo.
6. GIi organismi di collegamento concorderanno le modalità applicative del presente protocollo.
ARTICOLO 9
I lavoratori stagionali che non rispettano le disposizioni dell'Accordo e del Protocollo non possono accedere ad altra occupazione in Italia.
ARTICOLO 10
Questo Protocollo è parte integrante dell'Accordo ed entrerà in vigore lo stesso giorno dell'Accordo, alle condizioni e per la durata in cui sarà in vigore l'Accordo.
ARTICOLO 11
Per quanto non regolato dal presente Protocollo si fa riferimento alla legislazione italiana in materia di ingresso, impiego e soggiorno di lavoratori di Paesi non appartenenti all'Unione Europea ed alle disposizioni di attuazione impartite dalle Autorità italiane.
Fatto a Tunisi, iI 5 luglio 2000, in duplice esemplare originale in lingua italiana, araba e francese. In caso di disaccordo interpretativo, prevarrà il testo francese.
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Armando SANGUINI - Ambasciatore d'ltalia a Tunisi
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA: Fathi TOUNS - IDirettore Generale degli Affari Consolari al Ministero degli Affari Esteri