Regione Toscana
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GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA - GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE  
ACCORDO 8 ottobre 2002
  Sanita' e scienze mediche  
 


 
  urn:nir:ministero.salute:accordo:2002-10-08;nir-1

 

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE (in seguito denominati "Ie Parti contraenti").

ANIMATI dalla volontà di sviluppare una fruttuosa collaborazione tra i loro rispettiivi Paesi nel campo della sanità e delle scienze mediche,

CONVENGONO quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti contraenti favoriranno la cooperazione nel campo della sanità e della medicina, ispirandosi ai principi di uguaglianza, reciprocità e mutuo beneficio.

I settori specifici della cooperazione saranno stabiliti congiuntamente, tenendo in considerazione gli interessi delle Parti stesse.

ARTICOLO 2

Le Parti contraenti si adopereranno nel modo migliore per favorire:

- lo scambio di informazioni e documentazione in materia di sanità in settori di interesse comune;

- lo scambio di specialisti per motivi di studi e consultazioni, cosi come specificato nel Piano di azione della cooperazione indicato negli articoli 5 e 7 del presente Accordo;

- contatti diretti tra istituti e organismi nei due Paesi

- lo scambio di informazioni sulle nuove apparecchiature, prodotti farmaceutici e sviluppi tecnologici nel campo della medicina e della sanità pubblica;

- altre forme di cooperazione nel campo della medicina e della sanità pubblica, congiuntamente concordate.

ARTICOLO 3

Le Parti conraenti si scambieranno informazioni su congressi e simposi a carattere internazionale, che trattano aspetti di sanità e medicina, che avranno luogo nei loro rispettivi Paesi, e, a richiesta di ciascuna Parte, l'altra parte invierà il materiale pubblicato in occasione di tali attività.

ARTICOLO 4

Le rispettive istituzioni delle Parti contraenti si scambieranno elenchi di letteratura medica e filmati sull'assistenza sanitaria, nonché ogni altro materiale informativo, scritto, visivo o audiovisivo nel campo della sanità e della medicina.

ARTICOLO 5

Le Parti contraenti affidano al Ministero della Salute della Repubblica italiana e al Ministero della Sanità dello Stato di Israele l'attuazione del presente accordo.

Per dare esecuzione al presente Accordo, i Ministeri adotteranno piani di azione qinquennali, contenenti le attività da svolgere.

ARTICOLO 6

Le attività previste dal presente Accordo saranno svolte compatibilmente con i finanziamenti disponibili nei bilanci delle due Parti.

Le spese di trasporto all'estero (andata e ritorno), degli esperti che viaggiano in base a quanto previsto dall'articolo 2 del presente Accordo, saranno a carico delle autorità del Paese inviante.

Le autorità del Paese ospitante si faranno carico delle spese di soggiorno e di trasporto interno, in conformità alle rispettive disposizioni regolamentari in vigore.

ARTICOLO 7

Le Parti contraenti istituiranno una Commissione congiunta di monitoraggio e coordinamento, che avrà il compito sia di definire le priorità nel quadro della cooperazione, tramite l'elaborazione di piani di azione quinquennali, sia di tenere periodicamente informati i due Ministeri, sugli sviluppi della cooperazione stessa. La Commissione sarà costituita da tre persone per ogni Parte e sarà guidata, per ciascuna Parte, da un funzionario di alto livello del Ministero della Salute. Tale gruppo si riunirà, come convenuto dalle Parti, non più di una volta l'anno.

ARTI COLO 8

L'attuazione del presente Accordo e tutte le attività intraprese in conformità ad esso, saranno soggette alla rispettiva legislazione delle Parti contraenti.

ARTICOLO 9

Tutte le informazioni fornite dalle Parti, nell'ambito del presente Accordo. saranno considerate strettamente confidenziali e non dovranno essere rivelate a terzi, senza ii preventivo consenso scritto della Parte da cui hanno avuto origine.

ARTICOLO 10

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della seconda delle note diplomatiche attraverso le quali le Parti si notificano reciprocamente l'ultimazione delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.

L'Accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque (5) anni, e sarà automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, salvo l'espressa rinuncia di una delle Parti che dovrà essere preventivamente notificata all'altra Parte almeno sei mesi prima della scadenza.

ARTICOLO 11

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso reciproco delle Parti.

Ogni modifica dell'Accordo dovrà seguire le stesse procedure relative alla sua entrata in vigore.

ln fede di che, i sottoscritti Rappresentanti delle due Parti contraenti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno rirmato il presente Accordo.

Firmato a Roma il giorno 8 di ottobre 2002, corrispondente al giorno 2 Heshvan del 5763, in due copie originali, in lingua ebraica, italiana ed inglese, tutti e tre i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, il testo in lingua inglese avrà valore dirimente.

Per il Governo della Repubblica italiana: Il Ministro della Salute

Per il Governo dello Stato di Israele: Il Ministro della Sanità