Regione Toscana
norma

 
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA - GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA  
ACCORDO 3 dicembre 1997
  Sul riconoscimento dei titoli e dei certificati di studio a livello elementare e medio o delle loro denominazioni equivalenti.  
 


 
  urn:nir:ministero.affari.esteri:accordo:1997-12-03;nir-1


   
  Articolo 1   
  1.  Ciascuna Parte riconosce i titoli ed i certificati finali di studio dell'istruzione elementare e media o le loro denominazioni corrispondenti, rilasciate dalle istituzioni scolastiche ufficialmente riconosciute funzionanti nel territorio dell'altro Stato.
 
  2.  Il suddetto riconoscimento è accordato ai soli fini della prosecuzione degli studi.
 
 
  Articolo 2   
  1.  I titoli ed i certificati di studio finali conseguiti nel territorio di uno Stato al termine del ciclo di istruzione media sono riconosciuti dall'altra parte, per la prosecuzione di studi superiori alle medesime condizioni previste dall'ordinamento giuridico dello Stato nel quale sono stati rilasciati i titoli ed i certificati.
 
  2.  Gli studenti che abbiano conseguito un titolo finale di istruzione media il cui corso di studi comprenda l'insegnamento, per almeno 5 anni, della lingua italiana in Argentina o spagnola in Italia, sono esonerati dalle specifiche prove di conoscenza della lingua nazionale per l'accesso alle rispettive Università e Istituti di Istruzione Superiore.
 
 
  Articolo 3   
  1.  I certificati che attestano in uno stato il compimento con promozione di un anno scolastico intermedio di ogni anno scolastico, sia primario che medio, sono riconosciuti dall'altra Parte per il proseguimento degli studi negli indirizzi scolastici affini quali risultano dalle tabelle di corrispondenza allegate al presente Accordo del quale fanno parte integrante.
 
  2.  L'allegato 1 indica le corrispondenze tra gli indirizzi scolastici italiani e indirizzi scolastici argentini precedenti l'applicazione della legge federale n. 24195 del 14 aprile 1993; l'Allegato 2 indica le corrispondenze tra gli indirizzi scolastici italiani e quelli argentini previsti dalla medesima legge.
 
  3.  L'iscrizione ad una specifica classe è deliberata secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in ogni Stato.
 
 
  Articolo 4   
  1.  Sarà costituita una Commissione Bilaterale Tecnica composta in modo paritetico da esperti dei rispettivi sistemi di istruzione per l'esame e la definizione delle questioni connesse all'applicazione del presente accordo, nonché per gli aggiornamenti resi necessari dai mutamenti dei rispettivi ordinamenti scolastici.
 
  2.  La Commissione verrà convocata per le vie diplomatiche su richiesta di una delle due parti e si riunirà alternativamente nel territorio dell'uno e dell'altro Stato.
 
 
  Articolo 5   
  1.  Il presente Accordo si applica ai nazionali argentini e ai cittadini italiani che abbiano compiuto studi in qualsivoglia dei due Paesi.
 
 
  Articolo 6   
  1.  Ognuna delle Parti è tenuta ad informare l'altra sulle eventuali modifiche o cambiamenti introdotti nel proprio sistema scolastico.
 
 
  Articolo 7   
  1.  Il presente Accordo entrerà in vigore (90) giorni dopo la data della conferma della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste a tal fine.
 
  2.  Esso avrà durata illimitata e potrà essere denunciato da ognuna delle Parti mediante notifica scritta diretta all'altra Parte per le vie diplomatiche. La denuncia avrà effetto a partire dall'anno scolastico successivo con riferimento al calendario scolastico dei rispettivi Stati.
 

Fatto a Bologna il 3 dicembre 1997, in due originali, ciascuno dei quali, nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
 


ALLEGATI:  
- Allegato 1   -

 
- Allegato 2   -