Art. 1
1.
Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida in corso di validità che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, secondo la propria normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.
2.
Le Parti Contraenti si impegnano a osservare il principio secondo il quale a seguito di un esame per il conseguimento di una patente di guida il titolare deve essere in possesso di un solo documento.
Art. 2
1.
Nell'interpretazione degli articoli del presente accordo si intende per «residenza» quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.
2.
In Italia la «residenza» individuata nel presente Accordo si identifica con la «residenza anagrafica». Nell'ordinamento svizzero tale concetto è espresso con il termine «domicilio».
Art. 3
1.
Nel rispetto della citata Convenzione di Vienna le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della circolazione, le patenti di guida in corso di validità secondo le seguenti modalità.
2.
La patente di guida svizzera (licenza di condurre) è valida ai fini della circolazione nel territorio italiano:
- senza limitazioni temporali se il titolare non è residente in Italia;
- per un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare in Italia;
- senza limitazioni temporali se il titolare pur soggiornando in Italia ha mantenuto la residenza in Svizzera.
3.
La patente di guida italiana è valida ai fini della circolazione nel territorio svizzero:
- senza limitazioni temporali se il titolare non è residente in Svizzera;
- per un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare in Svizzera;
- senza limitazioni temporali se il titolare pur avendo acquisito la residenza in Svizzera ha mantenuto la residenza anche in Italia e vi rientra regolarmente ogni giorno oppure almeno due volte al mese.
Art. 4
1.
Se il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, può convertire la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari.
2.
Le Autorità competenti possono chiedere un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici necessari per le categorie richieste.
3.
Per l'applicazione del
primo capoverso
del presente articolo, il titolare della patente di guida deve aver compiuto l'età prevista dalle rispettive normative interne per il rilascio della categoria di cui chiede la conversione.
4.
Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste in relazione alla data di rilascio della patente di guida dalle norme interne delle due Parti Contraenti sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.
5.
Pertanto per l'applicazione del precedente paragrafo:
- nella patente italiana rilasciata per conversione di patente svizzera, viene indicata, per ogni categoria, la data di primo rilascio per esame in Svizzera, indicata nella patente elvetica convertita; la patente svizzera rilasciata per conversione di patente italiana, conseguita da almeno un anno alla data dell'acquisizione della residenza in Svizzera del titolare, ha validità illimitata;
- la patente svizzera rilasciata per conversione di patente italiana conseguita da meno di un anno, alla data dell'acquisizione della residenza in Svizzera del titolare, riporta una data di scadenza calcolata in base alle norme interne svizzere. Tale procedura si applica per le patenti di categoria A e B, mentre le patenti delle altre categorie hanno sempre validità illimitata.
Art. 5
1.
Se il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, può ottenere il duplicato della sua patente di guida nel caso in cui il documento non ancora convertito sia stato oggetto di furto o smarrimento. Unitamente alla richiesta di duplicato, il titolare della patente di guida smarrita o sottratta deve consegnare copia della denuncia presentata alle competenti Autorità della Parte Contraente che deve procedere al rilascio del nuovo documento.
2.
Per la procedura di cui al
primo capoverso
sarà necessario presentare, oltre alla documentazione normalmente richiesta, un'attestazione rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica della Parte Contraente che ha emesso la patente di guida, che riporti tutti i dati del documento smarrito o rubato e per cui dovrà essere dichiarato anche che sullo stesso non gravano provvedimenti sanzionatori restrittivi. Inoltre nella suddetta attestazione dovrà essere indicato se la patente è stata rilasciata per esami o per conversione ed in quest'ultimo caso dovrà essere specificato il Paese di primo rilascio, al fine di permettere l'applicazione dell'
articolo 8
.
Art. 6
1.
Se il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte e ha già ottenuto la conversione del documento, in caso di furto o smarrimento dovrà procedere secondo le modalità previste dalla Parte che ha rilasciato il documento.
Art. 7
1.
Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 si applicano a tutte le patenti di guida rilasciate prima o dopo l'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio della Parte Contraente che deve procedere alla conversione o al duplicato.
Art. 8
1.
Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 non si applicano a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte Contraente che deve procedere alla conversione o al duplicato.
Art. 9
1.
Al momento della conversione o del duplicato della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti Contraenti viene riconosciuta sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Accordo, di cui costituiscono parte integrante. Le predette tabelle, l'elenco dei modelli delle patenti di guida, i modelli «1» e «2» indicati all'
articolo 10
e l'elenco delle autorità cantonali, costituiscono gli allegati tecnici che possono essere modificati dalle Autorità Centrali competenti delle Parti Contraenti con uno Scambio di Note. Tali Autorità sono, per la Repubblica Italiana, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri e, per la Svizzera, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC.
2.
Le Parti Contraenti, almeno due mesi prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, s'informano reciprocamente sugli indirizzi delle Autorità Centrali.
Art. 10
1.
Le Autorità competenti per la conversione o il duplicato delle patenti di guida sono le seguenti:
a) nella Repubblica italiana gli Uffici periferici della Motorizzazione presenti sul territorio;
b) nella Confederazione Svizzera gli Uffici cantonali della circolazione stradale di cui all'elenco in allegato.
2.
Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti Contraenti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità Centrali, individuate all'
articolo 9
, dell'altra Parte, utilizzando il modello denominato «1» redatto in tre lingue (italiano-francese-tedesco), allegato al presente Accordo. Il ritiro della patente da convertire avviene al momento del rilascio della nuova patente emessa per conversione.
3.
Analogamente le autorità competenti delle Parti Contraenti comunicano l'avvenuto rilascio del duplicato della patente di guida alle Autorità Centrali, individuate all'
articolo 9
, dell'altra Parte utilizzando il modello denominato «2» redatto in tre lingue (italiano-francese-tedesco), allegato al presente Accordo. A tale comunicazione viene allegata copia della denuncia di smarrimento o furto della patente duplicata.
Art. 11
1.
L'Autorità competente di ciascuna Parte Contraente che effettua la conversione può inoltre chiedere, con le modalità indicate all'
articolo 13
, informazioni alla competente Autorità Centrale dell'altra Parte, ove sorgano dubbi circa la validità, l'autenticità della patente e i dati in essa riportati.
2.
La traduzione della patente di guida può essere richiesta solo nei casi in cui sul documento siano riportate indicazioni diverse da quelle previste nei modelli di patenti di guida individuati nell'elenco di cui all'
articolo 9
.
3.
L'Autorità competente di ciascuna Parte Contraente che effettua il duplicato può chiedere, con le modalità indicate all'
articolo 13
, informazioni alle competenti Autorità Centrali dell'altra Parte Contraente, ove sorgano dubbi circa i dati contenuti nell'attestazione prevista all'
articolo 5
.
Art. 12
1.
L'Autorità Centrale competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata a seguito di conversione informa l'Autorità che ha provveduto alla restituzione qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all'autenticità e ai dati in esso riportati. Tale informazione viene trasmessa per i canali diplomatici.
2.
L'Autorità Centrale competente della Parte Contraente che riceve la comunicazione del rilascio del duplicato della patente informa l'Autorità che ha effettuato detta comunicazione qualora rilevi motivi ostativi all'emissione del documento stesso. Tale informazione viene trasmessa per i canali diplomatici.
Art. 13
1.
Qualora le comunicazioni di cui all'
articolo 11
destinate all'Autorità Centrale italiana non siano redatte in lingua italiana è necessario ricorrere all'intervento delle Rappresentanze diplomatiche.
2.
Le comunicazioni di cui all'
articolo 11
destinate all'Autorità Centrale svizzera sono redatte in lingua italiana, (una delle lingue ufficiali della Confederazione Svizzera) pertanto non è necessario ricorrere all'intervento delle Rappresentanze diplomatiche.
3.
Qualora le comunicazioni di cui all'
articolo 12
destinate ai vari Uffici della Motorizzazione italiana siano redatte in lingua italiana non è necessario ricorrere all'intervento delle Rappresentanze diplomatiche.
4.
Qualora le comunicazioni di cui all'
articolo 12
destinate alle singole autorità cantonali siano redatte nella lingua ufficiale del Cantone competente come da elenco in allegato, non è necessario ricorrere all'intervento delle Rappresentanze diplomatiche.
Art. 14
1.
L'Accordo, di cui gli allegati tecnici sono parte integrante, entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate l'adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.
2.
L'Accordo, che potrà essere modificato per iscritto per mutuo consenso, avrà durata di cinque anni ed a partire da un anno prima della scadenza, le Parti Contraenti avvieranno le consultazioni per procedere al rinnovo.
3.
L'Accordo potrà essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti Contraenti, cessando di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione dell'avvenuta denuncia.