Art. 1.
Autorita' competenti
1.
Le Autorita' competenti responsabili dell'applicazione del presente Accordo sono:
a) per il Ministero dell'interno della Repubblica italiana, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;
b) il Ministero degli affari interni della Repubblica dell'Azerbaijan.
Art. 2.
Ambito della cooperazione
1.
Le Parti, nel quadro delle loro competenze e in linea con le rispettive legislazioni nazionali e con gli Accordi internazionali a cui i loro Stati aderiscono, cooperano ai fini della prevenzione e repressione della criminalita' nelle sue varie manifestazioni e in particolare nei seguenti settori:
a) criminalita' organizzata transnazionale;
b) produzione, traffico e contrabbando illeciti di sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori;
c) tratta di persone e traffico di migranti;
d) reati contro il patrimonio storico e culturale.
2.
Le Parti collaborano inoltre nella prevenzione e repressione degli atti terroristici in conformita' con la legislazione in vigore nei propri paesi e gli Accordi internazionali a cui i loro Stati aderiscono.
Art. 3.
Forme di cooperazione
1.
Le Parti, al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'
articolo 2
ed in conformita' con la legislazione nazionale, collaborano tramite:
a) scambio di informazioni;
b) scambio di esperienze;
c) assistenza reciproca nella formazione del personale e nello sviluppo delle sue capacita' professionali.
2.
Una Parte, su richiesta dell'altra Parte, effettua le seguenti attivita' operative e di ricerca:
b) rintraccio di persone scomparse;
c) identificazione di persone soggiornanti senza autorizzazione sul territorio dello Stato dell'altra Parte, o sprovviste di documenti personali o in possesso di documenti falsi.
3.
Le Parti procedono allo scambio di informazioni relative a:
a)
attivita' operative e di ricerca attuate ai sensi dell'
articolo 3
del presente Accordo e esiti correlati;
b) strumenti legislativi e scientifici per combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale;
c) reati, criminali, associazioni criminali (organizzazioni), loro modus operandi, strutture e contatti di reciproco interesse;
d) nuovi tipi di sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori e relativa analisi.
4.
Le Parti possono scambiare esperienze su:
a) adozione delle misure necessarie per coordinare l'impiego di speciali tecniche investigative, come le consegne controllate, le operazioni sotto copertura e di sorveglianza;
b) applicazione di nuove metodologie di lavoro nonche' sull'uso di mezzi tecnologici moderni per la lotta contro la criminalita';
c) metodi impiegati per il contrasto alla tratta di persone e al traffico di migranti;
d) passaporti ed altri documenti di viaggio al fine di individuare documenti falsi.
5.
Le Parti organizzano, se del caso, le necessarie attivita' di formazione per il personale dell'altra Parte presso i rispettivi istituti di formazione.
Art. 4.
Espletamento delle attivita' previa richiesta di cooperazione
1.
Le Parti attuano la cooperazione reciproca in base ad una richiesta scritta recante le seguenti informazioni:
a) nome dell'autorita' della Parte richiedente e della Parte richiesta;
b) sintesi del caso per il quale viene inoltrata la richiesta e altra documentazione necessaria per motivare la richiesta;
c) descrizione dell'assistenza richiesta.
2.
La richiesta deve essere debitamente effettuata ed autenticata dall'autorita' della Parte richiedente.
3.
In casi eccezionali, la richiesta puo' essere formulata oralmente, a condizione che sia immediatamente seguita da una conferma scritta.
4.
Nel dare seguito alla richiesta, si applica la legislazione della Parte richiesta.
5.
La Parte richiesta puo' non soddisfare, in tutto o in parte, l'attuazione della richiesta qualora questa non sia conforme alle disposizioni dell'Accordo o metta a repentaglio la sicurezza nazionale o sia in contrasto con la legislazione e gli interessi nazionali, nonche' con gli impegni assunti a livello internazionale.
6.
In caso di rifiuto la Parte richiedente viene immediatamente informata con notifica scritta contenente i motivi di tale rifiuto.
7.
L'assistenza puo' altresi' essere rifiutata se l'esecuzione della richiesta comporta un onere eccessivo per le risorse dell'autorita' competente richiesta.
Art. 5.
Costi
1.
Le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta ai sensi del presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, salvo diversamente concordato per iscritto dalle Parti.
Art. 6.
Riunioni e consultazioni
1.
Le Parti possono, qualora necessario, organizzare riunioni e consultazioni, alternativamente in Italia e in Azerbaijan, per valutare lo sviluppo della cooperazione e promuoverne l'efficacia.
2.
I costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente, mentre le spese di viaggio ed alloggio dei delegati sono sostenute dalla Parte inviante.
Art. 7.
Obblighi derivanti da altri accordi internazionali
1.
Il presente Accordo non influisce sui diritti e sugli obblighi derivanti alle Parti da altri accordi internazionali ai quali il loro Stato aderisce, ne' sugli obblighi derivanti all'Italia in quanto paese membro dell'Unione europea.
Art. 8.
Limiti relativi all'uso delle informazioni e dei documenti
1.
Le Parti concordano che i dati personali e sensibili trasmessi nel quadro del presente Accordo sono utilizzati unicamente per gli scopi da esso previsti, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali sui diritti umani.
2.
I dati personali e le informazioni sensibili scambiati tra le Parti sono, conformemente al diritto interno di entrambe le Parti, protetti in virtu' degli stessi standard che si applicano ai dati nazionali.
3.
Entrambe le Parti garantiscono un livello equivalente di protezione dei dati personali acquisiti ai sensi del presente Accordo e adottano le necessarie misure tecniche per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dalla diffusione, dall'alterazione o dall'accesso non autorizzato o da qualsiasi tipo di trattamento non consentito.
4.
In particolare, le Parti adottano le opportune misure al fine di garantire che ai dati personali accedano solo le persone autorizzate.
5.
Le informazioni e i documenti forniti da un'Autorita' competente conformemente al presente Accordo non devono essere divulgati a terzi, ne' essere utilizzati per finalita' diverse da quelle per le quali sono stati richiesti e forniti, se non previo consenso scritto dell'Autorita' competente della Parte che li ha forniti.
6.
Su richiesta della Parte trasmittente, la Parte ricevente e' tenuta a rettificare, bloccare o cancellare, conformemente alla propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che siano inesatti o incompleti, oppure se la loro raccolta o ulteriore trattamento contravvengono al presente Accordo o alle norme applicabili alla Parte trasmittente.
7.
Quando una Parte giunge a conoscenza dell'inesattezza dei dati ricevuti dall'altra Parte ai sensi del presente Accordo, adotta tutte le misure necessarie per impedire che si faccia erroneo affidamento su tali dati.
8.
Ciascuna Parte informa l'altra Parte se viene a conoscenza del fatto che i dati da essa trasmessi all'altra Parte o ricevuti dall'altra Parte ai sensi del presente Accordo sono inesatti o inattendibili o destano seri dubbi.
Art. 9.
Lingua
1.
Ai fini della cooperazione ai sensi del presente Accordo, le autorita' competenti usano la lingua inglese come mezzo di comunicazione.
Art. 10.
Risoluzione delle controversie
1.
Le controversie che dovessero sorgere in merito all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo verranno risolte tramite negoziati e consultazioni reciproche tra le Parti.
Art. 11.
Emendamenti
1.
Il presente Accordo viene emendato con il consenso reciproco delle Parti. Gli emendamenti vengono apportati sotto forma di Protocolli separati che costituiscono parte integrante del presente Accordo e entrano in vigore in conformita' con le disposizioni dell'
articolo 12
del presente Accordo.
Art. 12.
Entrata in vigore e denuncia
1.
Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione, attraverso i canali diplomatici, dell'ultima notifica scritta delle Parti attestante il completamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2.
Il presente Accordo viene concluso per un periodo di cinque (5) anni e viene automaticamente prorogato di ulteriori cinque anni, salvo che una delle Parti non notifichi all'altra Parte, attraverso i canali diplomatici e almeno sei (6) mesi prima della scadenza dei cinque anni, la sua intenzione di denunciarlo.