Articolo 1
1.
Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, secondo la propria normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.
Articolo 2
1.
La patente di guida emessa dalle Autorità di una delle Parti Contraenti cessa di validità ai fini della circolazione nel territorio dell'altra Parte Contraente, trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare sul territorio dell'altra Parte Contraente.
Articolo 3
1.
Nell'interpretazione degli articoli del presente accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.
Articolo 4
1.
Il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti, che stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, converte la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari.
2.
Il titolare di patente di guida uruguaiana converte il suo documento senza sostenere esami teorici e pratici se è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione dell'istanza di conversione.
3.
II presente articolo non esclude l'obbligo di presentare, su richiesta dell'Amministrazione interessata, un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici, necessari per le categorie richieste.
4.
Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste in relazione alla data di rilascio della patente di guida dalle norme interne delle due Parti Contraenti, sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.
Articolo 5
1.
La disposizione di cui all'
art. 4, primo capoverso
, si applica esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio dell'altra Parte Contraente e, nel caso siano state rilasciate con validità provvisoria, si applica solo per quelle divenute valide in via permanente prima dell'acquisizione della predetta residenza.
2.
Inoltre il predetto
art. 4
non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione dl un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte Contraente che deve procedere alla conversione.
Articolo 6
1.
Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti Contraenti viene riconosciuta sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Accordo, di cui costituiscono parte integrante.
2.
Il titolare di patente di guida emessa dalle autorità della Repubblica Italiana converte la medesima se conforme ad uno dei modelli riportati nell'elenco modelli di patenti di cui al
quarto capoverso
del presente articolo. Al riguardo, dovrà presentare in allegato alla patente una traduzione ufficiale della stessa.
3.
Il titolare di patente di guida emessa dalle autorità della Repubblica Orientale dell'Uruguay converte la medesima, presentando, oltre all'originale della patente dl guida ed alla documentazione prevista dalle disposizioni vigenti, il Certificato dl validità e autenticità rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari uruguaiane, che contiene anche la traduzione e la fotocopia del documento stesso. Tale Certificato viene compilato sul modello allegato al presente Accordo, dalle Rappresentanze Diplomatiche Consolari della Repubblica Orientale dell'Uruguay presso la Repubblica Italiana, per ogni singola patente di guida di cui è richiesta la conversione.
4.
Le tabelle dl equipollenza, l'elenco dei modelli delle patenti di guida della Repubblica Italiana e il modello del Certificato emesso dalle Rappresentanze Diplomatiche Consolari della Repubblica Orientale dell'Uruguay costituiscono gli allegati tecnici dell'accordo, che possono essere modificati dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti con uno Scambio di Note.
5.
Le Autorità centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:
a) nella Repubblica Italiana il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale;
b) nella Repubblica Orientale dell'Uruguay il Ministerio de Transporte y Obras Pùblicas.
Articolo 7
1.
Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti Contraenti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità competenti dell'altra Parte contraente, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche.
Articolo 8
1.
Le competenti Autorità uruguaiane possono chiedere, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, informazioni alle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, ove sorgano dubbi circa la validità, l'autenticità della patente italiana ed i dati in essa riportati.
2.
Le competenti Autorità italiane possono chiedere alle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, eventuali chiarimenti in merito al Certificato di validità e autenticità previsto dall'
art. 6
.
Articolo 9
1.
L' Autorità centrale competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata, a seguito di conversione, informa l'altra Parte qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all' autenticità ed ai dati In esso riportati. Tale informazione viene trasmessa sempre per i canali diplomatici.
Articolo 10
1.
Le Parti Contraenti, almeno due mesi prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, si informano reciprocamente sugli indirizzi delle Autorità centrali competenti a cui le Rappresentanze diplomatiche inviano le patenti ritirate ai sensi dell'
art. 7
, nonché le informazioni di cui agli artt. 8 e 9.
2.
Ciascuna Parte Contraente, inoltre, comunica gli indirizzi delle proprie Rappresentanze diplomatiche presenti sul territorio dell'altra Parte, che fanno da tramite per le procedure di cui ai predetti articoli 7, 8 e 9 e che rilasciano le certificazioni previste nel
capoverso 3 dell'articolo 6
.
Articolo 11
1.
Il presente Accordo con l relativi allegati tecnici entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche, con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate l'adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.
Articolo 12
1.
Il presente Accordo potrà essere modificato per mutuo consenso mediante scambio di Note Diplomatiche; le modifiche cosi concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo avrà durata di cinque anni ma potrà essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti Contraenti; la denuncia produrrà i suoi effetti trascorsi sei mesi dalla ricezione della relativa notifica.
2.
Se quanto precede risultasse accettabile per il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay, la presente Nota e quella di risposta dell'Eccellenza Vostra di eguale tenore, costituiranno un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay, che entrerà in vigore in conformità a quanto previsto nell'
art. 11
dell'Accordo stesso.
MODELLI DI PATENTI DI GUIDA
Modelli di patente di guida rilasciati in Italia elencati dal più vecchio al più recente.
1) modello di patente MC 701/MEC . Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.
2) modello di patente MC 701/N. Autorità preposta al rilascio il Prefetto.
3) modello di patente MC 701/C. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.
4) modello di patente MC 701 /D. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.
5) modello di patente MC 701/E. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione);
6) modello di patente MC 701/F rilasciata dal 1°Luglio 1996 ai sensi della
Direttiva 91/439 CEE
. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.
7) modello di patente MC 701/ F. La numerazione dei dati contenuti nella pagina 2 rispetto al modello di cui al punto 6, è stata modificata. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.
8) modello di patente MC 720 F ai sensi della
Direttiva 96/47
. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Questo modello può essere bilingue (italiano- tedesco) solo se la patente di guida è stata rilasciata a Bolzano.
9) modello di patente MC 720 F ai sensi della
Direttiva 96/47
. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Differisce dal precedente perché la dicitura "patente di guida" sullo sfondo è riportata anche nelle lingue dei dieci Stati entrati nell?Unione Europea il 1° maggio 2004.
10) modello di patente MC 720 F ai sensi della
Direttiva 96/47
. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Differisce dal precedente descritto al punto 9) solo perché il numero dello stampato riportato in basso a destra, sul retro del documento, non è riprodotto in stampa ma realizzato in laser engraving e quindi rilevabile al tatto. Questo modello può essere bilingue (italiano- tedesco) solo se la patente di guida è stata rilasciata a Bolzano.
11) modello di patente MC 720 P ai sensi della
Direttiva 2006/126
. Autorità preposta al rilascio: MIT oppure MC. Questo modello può essere bilingue (italiano- tedesco) solo se la patente di guida è stata rilasciata a Bolzano.
12) modello di patente MC 720 P ai sensi della
Direttiva 2006/126
. Autorità preposta al rilascio: MIT oppure MC. Differisce dal precedente indicato al punto 11 perché la dicitura "patente di guida" sullo sfondo, è riportata anche in lingua croata . Questo modello può essere bilingue (italiano- tedesco) solo se la patente di guida è stata rilasciata a Bolzano.