Regione Toscana
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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA ITALIANO - IL MINISTERO DELL'INTERNO DEL GHANA  
ACCORDO 8 febbraio 2010
  Per il rafforzamento della cooperazione di polizia nella lotta contro il traffico di migranti, la tratta di esseri umani, l'immigrazione illegale e il terrorismo.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:accordo:2010-02-08;nir-1


   
  Articolo 1 

Oggetto dell'Accordo

 
  1.  Viene concluso un Accordo per rafforzare la cooperazione tra le forze di polizia e gli organismi di law enforcement della Repubblica Italiana e della Repubblica del Ghana competenti in materia di lotta contro il traffico di migranti, la tratta di esseri umani, l'immigrazione illegale il terrorismo.
 
  2.  Il rafforzamento della cooperazione tra le Parti Contraenti riguarda essenzialmente lo scambio di esperienze nella lotta contro il traffico di migranti, la tratta di esseri umani, l'immigrazione illegale e il terrorismo, la formazione di polizia e l'assistenza reciproca in tale settore.
 
 
  Articolo 2 

Intese di cooperazione tecnica tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza italiano e il Ministero dell'lnterno della Repubblica del Ghana

 
  1.  Le Parti programmano di costituire squadre miste per lottare congiuntamente contro il traffico di migranti, la tratta di esseri umani, l'immigrazione illegale e il terrorismo.
 
  2.  Si concorda che un certo numero di operatori dell'immigrazione della Repubblica del Ghana avranno la possibilità di lavorare per un periodo di 12 mesi (che può essere prorogato) presso i posti di controllo della polizia di frontiera nei principali porti ed aeroporti nazionali insieme ad esperti della polizia di frontiera italiana e viceversa in Ghana.
 
  3.  Gli operatori dell'Immigrazione ghanese possono cooperare, ove necessario, con le competenti autorità consolari che saranno contattate dalla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere per contribuire all'espletamento di funzioni specifiche quali l'identificazione e il rimpatri di immigrati ghanesi illegali, ovvero allo svolgimento di compiti in ogni atro ufficio di polizia, se necessario.
 
  4.  I membri di dette squadre osservano le indicazioni fornite dalle autorità competenti della Parte sul cui territorio si svolge l'operazione.
 
  5.  Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza italiano e il Servizio Immigrazione ghanese possono anche organizzare visite reciproche presso le rispettive unità.
 
 
  Articolo 3 

Formazione

 
  1.  Le Parti possono invitare gli operatori designati dall'altra Parte a frequentare seminari professionali ed altri corsi di formazione in materia di immigrazione illegale, traffico di migranti, tratta di esseri umani, terrorismo o di lotta con ro la criminalità organizzata.
 
  2.  In particolare, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza italiano assicura l'organizzazione, da parte della Polizia di Stato italiana - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, di sessioni di formazione in materia di reati specifici, durante il soggiorno degli operatori di polizia ghanesi in Italia.
 
 
  Articolo 4 

Finanziamento

 
  1.  Le Parti Contraenti possono decidere di ricercare finanziamenti internazionali esterni.
 
  2.  In ogni caso, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza italiano assicura la copertura, da parte della Direzione Centrale dell'immigrazione e della Polizia delle Frontiere, di tutti gli oneri relativi alla missione degli operatori dell'immigrazione della Repubblica del Ghana e - più specificatamente le spese di viaggio e di soggiorno presso adeguate strutture del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed un'indennità giornaliera di missione.
 
 
  Articolo 5 

Responsabilità, privilegi ed immunità

 
  1.  Il personale in missione sul territorio dell'altra Parte - in attuazione del presente Accordo - è soggetto alle norme che regolano la responsabilità civile e penale in vigore sul territorio di detta Parte.
 
  2.  Tuttavia, eventuali privilegi ed immunità pertinenti possono essere stabili i o riaffermati fra le Parti in conformità con l'articolo 6 del presente Accordo.
 
 
  Articolo 6 

Attuazione ed emendamenti

 
  1.  Le Parti possono concordare le procedure di attuazione del presente Accordo. Le relative modalità vengono concordate fra le Parti.
 
  2.  Le Parti possono decidere di emendare il presente Accordo e di consultarsi reciprocamente a tale fine, come stabilito al successivo articolo 7.
 
 
  Articolo 7 

Consultazioni

 
  1.  In uno spirito di stretta cooperazione, le autorità delle Parti si consultano regolarmente per assicurare che i principi stabiliti nel presente Accordo vengono attuati ed osservati in modo soddisfacente. Esse si consultarlo anche quali ritengano necessari degli emendamenti.
 
 
  Articolo 8 

Applicazione degli accordi in vigore

 
  1.  Il presente Accordo non incide sull'applicazione di accordi in vigore fra le Parti.
 
 
  Articolo 9 

Risoluzione delle controversie

 
  1.  Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o applicazione del presente Accordo vengono risolte mediante consultazioni concertate e negoziati fra rappresentanti delle Parti. Eventuali difficoltà relative all'applicazione o interpretazione del presente Accordo sono soggette a consultazioni fra le autorità delle Parti.
 
 
  Articolo 10 

Durata e entrata in vigore

 
  1.  Il presente Accordo viene concluso per un periodo di due anni. Può essere denunciato da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi. L'Accordo entra in vigore una volta che sia stato firmato dalle Parti.
 

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Accra il 8 febbraio 2010 in due copie, ciascuna redatta in lingua italiana ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.