Regione Toscana
norma

 
REPUBBLICA ITALIANA - GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA  
ACCORDO 8 maggio 2012
  Sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata  
 


 
  urn:nir:ministero.affari.esteri:accordo:2012-05-08;nir-1

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Turchia, di seguito denominati le «Parti»;

Desiderosi di migliorare la cooperazione bilaterale al fine di rafforzare e sviluppare rapporti amichevoli tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia, per promuovere il benessere e la stabilità in un'atmosfera pacifica in entrambi gli Stati, nel contesto dei principi di rispetto reciproco per la sovranità, eguaglianza e interessi di entrambe le Parti;

Preoccupati per la crescita degli atti di terrorismo internazionale e della criminalità organizzata internazionale;

Conformemente al principio della protezione efficace dei propri cittadini e delle altre persone nei propri Paesi da atti di terrorismo e da altri atti criminali; Nell'intento di accrescere la cooperazione in questo settore confermando il significato della cooperazione internazionale nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata;

Considerando la legislazione nazionale e gli obblighi internazionali di entrambe le Parti;

Richiamando la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 in tema di Cooperazione Internazionale nella Lotta contro il Crimine Organizzato nonché le Convenzioni sulle Sostanze Stupefacenti e Psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, la Convenzione contro la Criminalità Organizzata Transnazionale e i Protocolli Aggiuntivi contro il traffico di migranti per terra, mare o aria, la tratta di persone, in particolare donne e bambini, firmati rispettivamente a Palermo dalla Repubblica italiana il 12 dicembre 2000 e il 13 dicembre 2000 dal Governo della Repubblica di Turchia e contro l'illecita produzione e il traffico di armi e munizioni firmati rispettivamente il 14 novembre 2001 dalla Repubblica italiana e il 28 giugno 2002 dalla Repubblica di Turchia, nonché le pertinenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e le Convenzioni contro il Terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite;

Visto l'Accordo di cooperazione sulla lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al riciclaggio dei proventi illeciti, al traffico illegale di stupefacenti, sostanze psicotrope e di esseri umani firmato a Roma il 22 settembre 1998 e in vigore dal 9 febbraio 2001;

Considerando i principi fondamentali del Diritto delle Nazioni, definiti nella Carta delle Nazioni Unite, nonché la protezione dei diritti umani;

Nel rispetto del principio di sovranità e uguaglianza degli Stati e desiderosi di consolidare ulteriormente i rapporti di amicizia esistenti tra le due Parti; Hanno convenuto quanto segue:


   
  Articolo 1 

Obbligo di cooperazione

 
  1.  Le Parti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e i trattati internazionali vigenti, collaborano nella lotta contro i reati gravi, in particolare contro i reati connessi al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani, al traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori.
 
  2.  Il presente Accordo non incide sulle vigenti procedure di assistenza giudiziaria internazionale.
 
 
  Articolo 2 

Settori della cooperazione

 
  1.  Le Parti collaborano, nell'ambito dei propri mezzi, al fine di prevenire, contrastare e condurre indagini sul crimine, comprendendo, ma non esclusivamente, quanto segue: crimine organizzato transnazionale, compreso il riciclaggio di denaro, la criminalità cibernetica, il traffico di opere e oggetti d'arte e i manufatti storici; produzione illecita e traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori; tratta di persone e traffico di migranti; traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiale nucleare, radioattivo e tossico.
 
  2.  Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e repressione degli atti terroristici nonche' delle attività di finanziamento del terrorismo in conformità con la legislazione nazionale in vigore nei propri Paesi e con gli obblighi internazionali, comprese le pertinenti Convenzioni internazionali e Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
 
 
  Articolo 3 

Modalità di cooperazione

 
  1.  Nell'ambito della cooperazione, ai fini dell'attuazione dell' articolo 2  del presente Accordo e in conformità con la propria legislazione nazionale, le Parti:
   procedono a scambiarsi informazioni operative sulle organizzazioni criminali e gli atti criminali pianificati o perpetrati, sulla struttura, composizione, contatti esterni e modus operandi di tali organizzazioni al fine di prevenire e contrastare i reati gravi e i gruppi terroristici;
    concordano, conformemente alle proprie leggi nazionali, lo svolgimento di operazioni congiunte di polizia. Le procedure operative sono concordate dalle Autorità di entrambe le Parti, come riferito all' articolo 6  del presente Accordo;
   adottano, nel rispetto della propria legislazione nazionale, misure per prevenire e combattere la produzione illecita e il traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori;
   procedono a scambiarsi esperienze sul controllo del commercio lecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori e adottano le misure atte a prevenire abusi nel settore. Procedono, inoltre, allo scambio e all'analisi delle informazioni sulle sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori, sui luoghi e sui metodi di produzione e fabbricazione, sui canali e mezzi usati dai trafficanti, comprese le modalità di occultamento, nonche' sulle tecniche di analisi;
   procedono allo scambio di informazioni di carattere operativo, finalizzato all'identificazione e alla localizzazione di persone, oggetti e denaro riferibili ai reati previsti dal presente Accordo;
   cooperano per coordinare le misure necessarie all'esecuzione di speciali tecniche investigative, quali le consegne controllate e le operazioni sottocopertura;
   si scambiano le informazioni relative alle tecniche e ai metodi attuati e sviluppati per il contrasto dei reati e della criminalita' nell'ambito dei servizi di polizia minorile, delinquenza minorile e reati contro i minori;
   si scambiano le informazioni sulle politiche migratorie correnti e sulle prassi nonche' sugli effetti di tali prassi sulla migrazione irregolare;
   collaborano scambiandosi informazioni sui principali flussi immigratori illegali, sulle rotte seguite dai migranti illegali, i loro modus operandi e i metodi di trasporto. Le Parti possono anche scambiarsi i rapporti di analisi del rischio nello specifico settore;
    collaborano attraverso lo scambio delle informazioni sui passaporti e sugli altri documenti di viaggio, visti, timbri di ingresso e uscita, al fine di individuare documenti falsi; - collaborano nell'esecuzione delle richieste previste nell' articolo 4  del presente Accordo;
   adottano ogni altra misura in conformita' con le proprie legislazioni nazionali e con le altre Convenzioni internazionali alle quali le Parti sono vincolate, nonche' conformemente alle finalita' del presente Accordo;
    cooperano al fine di organizzare reciproci corsi di formazione attraverso le Autorita' di cui all' articolo 6  del presente Accordo.
 
 
  Articolo 4 

Richieste di assistenza ed esecuzione

 
  1.  La cooperazione nell'ambito del presente Accordo avra' luogo sulla base delle richieste di assistenza da parte dell'Autorita' competente interessata o su iniziativa dell'Autorita' competente che ritiene che detta assistenza sia di interesse per l'altra Autorita' competente.
 
  2.  Le informazioni possono - senza richiesta - essere trasferite all'altra Parte se sussistono ragioni per ritenere che siano d'interesse per detta Parte.
 
  3.  Le richieste di assistenza sono presentate per iscritto. In caso di emergenza le richieste possono essere fatte oralmente ma devono essere confermate per iscritto entro sette (7) giorni.
 
  4.  Le richieste di assistenza contengono:
   il nome dell'organismo della Parte che richiede assistenza ed il nome dell'organismo della Parte a cui e' stata presentata la richiesta di assistenza;
   informazioni dettagliate sul caso;
   lo scopo e i motivi della richiesta;
   una descrizione dell'assistenza richiesta;
   qualsiasi altra informazione che possa contribuire all'effettiva esecuzione della richiesta.
 
  5.  Se l'esecuzione di una richiesta di assistenza o un'attivita' di cooperazione pregiudica la sicurezza o sovranita' o e' contraria al diritto nazionale, obblighi internazionali o altri interessi essenziali di una delle Parti, essa puo' rifiutarsi di dar seguito alla richiesta in tutto o in parte e puo' eseguirla subordinatamente a certe condizioni.
 
  6.  La Parte richiesta adotta tutte le misure necessarie per procedere all'esecuzione della richiesta nel modo piu' rapido e completo possibile.
 
  7.  Nel corso dell'esecuzione della richiesta si applica la legge della Parte richiesta.
 
  8.  La Parte richiesta e' autorizzata a richiedere alla Parte richiedente ulteriori informazioni qualora le ritenga necessarie per l'adeguata esecuzione della richiesta.
 
  9.  Nel caso in cui la Parte richiesta ritenga che l'esecuzione immediata della richiesta possa interferire con il procedimento penale avviato nel proprio paese, la Parte puo' prolungare l'esecuzione della richiesta o renderla subordinata al rispetto delle condizioni definite necessarie a seguito delle consultazioni con la Parte richiedente. Se la Parte richiedente concorda nel fornire assistenza alle condizioni proposte, essa le deve osservare.
 
  10.  Salvo che la legislazione nazionale della Parte richiesta non stabilisca altri termini, l'autorita' competente della suddetta Parte deve notificare alla Parte richiedente i risultati relativi all'esecuzione della richiesta nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione.
 
  11.  La Parte richiesta, in caso di totale o parziale rifiuto di dar seguito ad una richiesta di assistenza, comunica i motivi di tale rifiuto alla Parte richiedente.
 
 
  Articolo 5 

Limiti relativi all'utilizzo delle informazioni e dei documenti

 
  1.  Le Parti concordano che le informazioni e i dati personali trasmessi nel quadro del presente Accordo sono utilizzati unicamente per gli scopi da esso previsti, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali sui diritti umani.
 
  2.  I dati personali e, in particolare, le informazioni di carattere sensibile scambiati fra le Parti sono - conformemente al diritto interno delle Parti relativo ai dati ed alle informazioni - protetti in virtu' degli stessi standard che si applicano ai dati nazionali.
 
  3.  Le Parti adottano le necessarie misure tecniche e a livello organizzativo per tutelare i dati sensibili e personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dalla diffusione, dall'alterazione o dall'accesso non autorizzati o da qualsiasi tipo di trattamento non consentito. In particolare, le Parti adottano le opportune misure al fine di garantire che ai dati personali accedano esclusivamente le persone autorizzate.
 
  4.  Le informazioni e i documenti forniti da un'autorita' competente conformemente al presente Accordo non possono essere divulgati ad altri soggetti, Stati o organizzazioni internazionali, se non dopo il consenso dell'autorita' competente che li ha forniti.
 
  5.  A richiesta della Parte trasmittente, la Parte ricevente e' tenuta a rettificare, bloccare o cancellare, conformemente alla propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che siano inesatti o incompleti, oppure se la loro raccolta o ulteriore trattamento contravviene al presente Accordo o alle norme applicabili alla Parte trasmittente.
 
  6.  Quando una Parte viene a conoscenza dell'inesattezza dei dati ricevuti dall'altra Parte, ai sensi del presente Accordo, adotta tutte le misure necessarie per prevenire che si faccia erroneamente affidamento su tali dati, includendo in particolare l'integrazione, la cancellazione o la rettifica di tali dati.
 
  7.  Ciascuna Parte informa l'altra Parte se viene a conoscenza che i dati materiali da essa trasmessi all'altra Parte o ricevuti dall'altra Parte, ai sensi del presente Accordo, sono inesatti o inattendibili o destano seri dubbi.
 
 
  Articolo 6 

Autorita' preposte all'applicazione dell'Accordo

 
  1.  Le Autorita' preposte all'applicazione del presente Accordo sono: per la Parte Italiana, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno; per la Parte Turca, la Direzione Generale della Sicurezza del Ministero dell'Interno.
 
  2.  Entro 30 giorni dalla firma del presente Accordo le Parti procedono a scambiarsi l'elenco degli Uffici nazionali autorizzati a tenere contatti diretti al fine di adempiere alle disposizioni del presente Accordo e a stabilire i canali di comunicazione fra di loro.
 
  3.  Le Parti si informano immediatamente degli eventuali cambiamenti nell'elenco degli Uffici nazionali autorizzati a tenere contatti diretti al fine di adempiere alle disposizioni del presente Accordo. Le Parti, inoltre, si comunicano reciprocamente i cambiamenti dei rispettivi canali di comunicazione.
 
  4.  Le Parti cooperano, oltre che tramite gli uffici autorizzati sopra menzionati, attraverso i canali Interpol, i rispettivi ufficiali di collegamento ed altri esperti per i reati previsti dal presente Accordo.
 
 
  Articolo 7 

Riunioni e consultazioni

 
  1.  Al fine di agevolare l'esecuzione del presente Accordo, i rappresentanti delle Autorita' competenti possono, qualora necessario, tenere riunioni bilaterali e consultazioni al fine di valutare i progressi fatti nei termini del presente Accordo, analizzare e migliorare la cooperazione.
 
  2.  Le riunioni si svolgono alternativamente in Italia e in Turchia.
 
 
  Articolo 8 

Composizione delle controversie

 
  1.  Eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sono risolte amichevolmente mediante consultazioni tra le Autorita' competenti di cui all' Articolo 6  e trattative attraverso i canali diplomatici.
 
 
  Articolo 9 

Rapporti tra il presente accordo ed altri trattati internazionali

 
  1.  Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri trattati internazionali stipulati dalle Parti.
 
 
  Articolo 10 

Spese

 
  1.  Le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta nei termini del presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, salvo diversamente concordato per iscritto dalle Parti. Se la richiesta include spese notevoli o straordinarie, le Autorita' competenti si consultano per stabilire i termini e le condizioni per la trattazione della richiesta e sul modo in cui saranno sostenute le spese.
 
  2.  Salvo diverso accordo, i costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente, mentre le spese di viaggio e alloggio dei delegati sono sostenute dalla Parte inviante.
 
 
  Articolo 11 

Lingua di cooperazione

 
  1.  Ai fini della cooperazione ai sensi del presente Accordo le Parti usano la propria lingua ufficiale, allegando le traduzioni nella lingua ufficiale della Parte richiesta o in lingua inglese.
 
 
  Articolo 12 

Entrata in vigore, modifiche, emendamenti e cessazione

 
  1.  Il presente Accordo entra in vigore il mese successivo alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti si comunicano reciprocamente l'adempimento delle rispettive procedure interne.
 
  2.  Il presente Accordo avra' una durata illimitata e puo' essere denunciato a seguito di notifica scritta dell'altra Parte. L'Accordo rimane in vigore per un periodo di 6 mesi successivi alla consegna della notifica all'altra Parte.
 
  3.  Il presente Accordo puo' essere emendato con il reciproco consenso delle Parti. In seguito all'entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta al terrorismo, alla criminalita' organizzata, al riciclaggio dei proventi illeciti, al traffico illegale di stupefacenti, sostanze psicotrope e di esseri umani, firmato a Roma il 22 settembre 1998, cessera' di avere efficacia.
 

In fede di che, i sottoscritti - debitamente autorizzati dai rispettivi Governi - hanno firmato e sancito il presente Accordo a Roma in data 8 maggio 2012 in due originali, ciascuno in italiano, turco e inglese, i cui testi fanno ugualmente fede. In caso di discordanza sull'interpretazione prevarra' il testo in lingua inglese.