Regione Toscana
norma

 
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA - GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE  
ACCORDO 8 luglio 2013
  In materia di cooperazione di polizia  
 


 
  urn:nir:ministero.affari.esteri:accordo:2013-07-08;nir-1

Preambolo

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Capo Verde (di seguito denominati congiuntamente le «Parti» e singolarmente la «Parte»); Consapevoli delle ripercussioni negative che il crimine ha sull'ordine e la sicurezza pubblica nonche' sul benessere dei propri cittadini; Riconoscendo la necessita' di rafforzare la cooperazione internazionale fra le autorita' di polizia nella lotta contro la criminalita' ed il terrorismo;

Richiamando la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 in tema di Cooperazione Internazionale nella Lotta contro il Crimine Organizzato, le Convenzioni sulle Sostanze Stupefacenti e Psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, la Convenzione contro la Criminalita' Organizzata Transnazionale, firmata a Palermo rispettivamente dalla Repubblica italiana il 12 dicembre 2000 e il 13 dicembre 2000 dalla Repubblica di Capo Verde, e i relativi protocolli annessi, nonche' le pertinenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e le Convenzioni contro il Terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite;

Nel rispetto del principio di sovranita' ed uguaglianza degli Stati e desiderosi di consolidare ulteriormente i rapporti di amicizia esistenti fra i due Paesi; Concordano quanto segue:


   
  Art. 1. 

Autorita' competenti ed obbligo a cooperare

 
  1.  Le Autorita' competenti responsabili dell'applicazione del presente Accordo sono:
   a) per il Governo della Repubblica italiana, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno;
   b) per il Governo della Repubblica di Capo Verde, il Ministero della Giustizia, Polizia Giudiziaria.
 
  2.  Le Parti collaborano in conformita' alle disposizioni del presente Accordo, operando nell'ambito della propria giurisdizione e nel rispetto dei propri obblighi internazionali e della legislazione nazionale in vigore nei rispettivi Paesi.
 
 
  Art. 2. 

Settori di cooperazione

 
  1.  Le Parti collaborano, nell'ambito dei propri mezzi e in conformita' della propria legislazione nazionale, al fine di prevenire, contrastare e condurre indagini sul crimine, comprendendo, ma non esclusivamente, quanto segue:
   a) crimine organizzato transnazionale;
   b) produzione illecita, traffico e contrabbando di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori;
   c) tratta di persone e traffico di migranti.
 
  2.  Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e repressione degli atti terroristici in conformita' alla legislazione nazionale in vigore nei propri Paesi e agli obblighi internazionali, comprese le pertinenti Convenzioni internazionali e Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
 
 
  Art. 3. 

Modalita' della cooperazione

 
  1.  Le Parti, al fine di dare attuazione alle disposizioni dell' art. 2  , collaborano tramite:
   a) lo scambio delle informazioni sui reati, i criminali, le organizzazioni criminali, il loro modus operandi, le loro strutture e i loro contatti;
   b) lo scambio di informazioni sui tipi di stupefacenti e di sostanze psicotrope, loro precursori e sostanze chimiche di base, sui luoghi e metodi di produzione, sui canali e mezzi utilizzati dai trafficanti, sulle tecniche di occultamento, sulle variazioni dei prezzi e sulle tecniche di analisi, nonche' sui metodi di funzionamento dei controlli antidroga alle frontiere e sull'impiego di nuovi mezzi tecnici, compresi i metodi di addestramento e di utilizzo di unita' cinofile antidroga;
   c) lo scambio delle informazioni sui reati di terrorismo, i terroristi, le organizzazioni terroristiche, il loro modus operandi, le loro strutture e i loro contatti;
   d) lo scambio delle informazioni sugli strumenti legislativi e scientifici al fine di combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale e terroristica;
   e) lo scambio delle informazioni sulla formazione del personale di polizia e sull'utilizzo di tecniche specialistiche per il contrasto della criminalita';
   f) l'adozione, nel rispetto delle condizioni stabilite dal diritto interno di ciascun Paese, delle misure necessarie a consentire l'impiego di tecniche investigative speciali, come le operazioni sotto copertura e le consegne controllate;
   g) lo scambio di informazioni sui metodi impiegati per il contrasto, alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti;
   h) lo scambio delle informazioni sui passaporti ed altri documenti di viaggio, visti, timbri di ingresso ed uscita, al fine di individuare documenti falsi;
   i) l'identificazione e la riammissione dei propri cittadini presenti nel territorio dell'altro Stato in posizione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione; le modalita' operative per la migliore attuazione di questa disposizione potranno essere definite in un protocollo applicativo;
   j)  l'esecuzione delle richieste di assistenza previste nell' art. 4  ;
   k) lo scambio di altre informazioni che l'Autorita' competente di una Parte ritenga siano di interesse per l'Autorita' dell'altra Parte;
   l) lo scambio di esperti e l'individuazione di punti di contatto che le Parti vorranno designare per agevolare l'applicazione del presente Accordo.
 
 
  Art. 4. 

Richieste di assistenza

 
  1.  La cooperazione nell'ambito del presente Accordo avra' luogo sulla base delle richieste di assistenza da parte dell'Autorita' competente interessata o su iniziativa dell'Autorita' competente che ritiene che detta assistenza sia di interesse per l'altra Autorita' competente.
 
  2.  Le richieste di assistenza sono presentate per iscritto. In caso di emergenza le richieste possono essere fatte oralmente ma devono essere confermate per iscritto entro sette (7) giorni.
 
  3.  Le richieste di assistenza contengono:
   a) il nome dell'organismo della Parte che richiede assistenza ed il nome dell'organismo della Parte a cui e' stata presentata la richiesta di assistenza;
   b) informazioni dettagliate sul caso;
   c) lo scopo ed i motivi della richiesta;
   d) una descrizione dell'assistenza richiesta;
   e) qualsiasi altra informazione che possa contribuire all'effettiva esecuzione della richiesta.
 
  4.  La richiesta puo' anche essere effettuata attraverso i consueti canali Interpol.
 
 
  Art. 5. 

Rifiuto dell'assistenza

 
  1.  L'assistenza prevista nel presente Accordo puo' essere respinta totalmente o in parte se l'Autorita' competente richiesta ritiene che l'esecuzione della richiesta possa compromettere la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi fondamentali del proprio Stato o ritenga che sia in contrasto con la legislazione nazionale vigente nel proprio Paese o con i propri obblighi internazionali.
 
  2.  L'assistenza puo' essere, inoltre, rifiutata se l'esecuzione della richiesta implica un onere eccessivo per le risorse dell'Autorita' competente richiesta.
 
  3.  Qualora possibile, l'Autorita' competente richiesta, prima di prendere una decisione sul rifiuto dell'assistenza richiesta nell'ambito del presente Accordo, si consulta con l'Autorita' competente richiedente al fine di stabilire se l'assistenza puo' essere fornita alle condizioni che possono essere imposte dall'Autorita' competente richiesta. Qualora l'Autorita' competente richiedente accetti di ricevere l'assistenza alle condizioni proposte, essa dovra' ottemperare a dette condizioni.
 
  4.  L'Autorita' competente richiedente riceve notifica scritta sul totale o parziale rifiuto di eseguire la richiesta insieme ad una descrizione dei motivi di tale rifiuto.
 
 
  Art. 6. 

Esecuzione delle richieste

 
  1.  L'Autorita' Competente richiesta adotta tutte le misure atte a garantire la sollecita e completa esecuzione delle richieste.
 
  2.  L'Autorita' Competente richiedente sara' informata immediatamente di qualsiasi circostanza che impedisce l'esecuzione della richiesta o ne causa un ritardo considerevole.
 
  3.  Se l'esecuzione della richiesta non rientra tra i poteri dell'Autorita' competente richiesta, quest'ultima provvede a darne immediata notifica all'Autorita' competente richiedente.
 
  4.  L'Autorita' competente richiesta puo' chiedere tutte le informazioni che ritiene necessarie alla adeguata esecuzione della richiesta.
 
  5.  L'Autorita' competente richiesta informa, al piu' presto, l'Autorita' competente richiedente dei risultati relativi all'esecuzione della richiesta.
 
 
  Art. 7. 

Limiti relativi all'utilizzo delle informazioni e dei documenti

 
  1.  Le Parti concordano che i dati personali e sensibili trasmessi nel quadro del presente Accordo sono utilizzati unicamente per gli scopi da esso previsti, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali sui diritti umani.
 
  2.  I dati personali e le informazioni sensibili scambiati fra le Parti sono, conformemente al diritto interno delle Parti, protetti in virtu' degli stessi standard che si applicano ai dati nazionali.
 
  3.  Ciascuna Parte garantisce un livello di protezione dei dati personali acquisiti ai sensi del presente Accordo equivalente a quello assicurato dall'altra Parte e adotta le necessarie misure tecniche per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dalla diffusione, dall'alterazione o dall'accesso non autorizzati o da qualsiasi tipo di trattamento non consentito. In particolare, le Parti adottano le opportune misure al fine di garantire che ai dati personali accedano esclusivamente le persone autorizzate.
 
  4.  Le informazioni e i documenti forniti da un'Autorita' competente conformemente al presente Accordo non possono essere divulgati a terzi se non previo consenso dell'Autorita' competente che li ha forniti.
 
  5.  A richiesta della Parte trasmittente, la Parte ricevente e' tenuta a rettificare, bloccare o cancellare, conformemente alla propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che siano inesatti o incompleti, oppure se la propria raccolta o ulteriore trattamento contravviene al presente accordo o alle norme applicabili alla Parte trasmittente.
 
  6.  Quando una Parte giunge a conoscenza dell'inesattezza dei dati ricevuti dall'altra Parte, ai sensi del presente Accordo, adotta tutte le misure necessarie per prevenire che si faccia erroneamente affidamento su tali dati, includendo in particolare l'integrazione, la cancellazione o la rettifica di tali dati.
 
  7.  Ciascuna Parte informa l'altra se giunge a conoscenza che i dati materiali da essa trasmessi all'altra Parte o ricevuti dall'altra Parte, ai sensi del presente Accordo, sono inesatti o inattendibili o destano seri dubbi.
 
 
  Art. 8. 

Riunioni e consultazioni

 
  1.  Al fine di agevolare l'esecuzione del presente Accordo, i rappresentanti delle Autorita' competenti possono, qualora necessario, tenere riunioni bilaterali e consultazioni al fine di valutare i progressi fatti nei termini del presente Accordo, discutere e migliorare la cooperazione.
 
  2.  Le riunioni si svolgono in Italia e, alternativamente, in Capo Verde.
 
 
  Art. 9. 

Spese

 
  1.  Le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta nei termini del presente accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, salvo diversamente concordato per iscritto dalle Parti. Se la richiesta include spese notevoli o straordinarie, le Parti si consultano per stabilire i termini e le condizioni per la trattazione della richiesta e sul modo in cui saranno sostenute le spese.
 
  2.  Salvo diverso accordo, i costi della riunione sono sostenuti dalla Parte ricevente, mentre le spese di viaggio ed alloggio dei delegati sono sostenute dalla Parte inviante.
 
 
  Art. 10. 

Lingua

 
  1.  Nel corso della cooperazione ai sensi del presente accordo, le Autorita' competenti usano la lingua inglese come mezzo di comunicazione.
 
 
  Art. 11. 

Composizione delle controversie

 
  1.  Qualsiasi controversia tra le Parti che derivi dall'interpretazione o attuazione del presente Accordo viene composta amichevolmente mediante consultazioni e trattative attraverso i canali diplomatici.
 
 
  Art. 12. 

Entrata in vigore, cessazione ed emendamenti

 
  1.  Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne ed avra' una durata illimitata.
 
  2.  Il presente Accordo potra' essere denunciato in ogni momento e la denuncia avra' effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte.
 
  3.  Il presente Accordo potra' essere emendato con il reciproco consenso delle Parti.
 

Fatto a Praia il giorno 8 del mese di luglio dell'anno 2013.