Regione Toscana
norma

 
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA - GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA  
ACCORDO 8 settembre 2009
  Sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo e il traffico illecito di droga  
 


 
  urn:nir:ministero.affari.esteri:accordo:2009-09-08;nir-1

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia, qui di seguito denominati "Parti Contraenti",

Consapevoli del fatto che i fenomeni criminali collegati alla criminalità organizzata in ogni settore affliggono in modo significativo gli Stati delle Parti Contraenti mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica nonché la prosperità e l'integrità fisica dei propri popoli;

Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga;

Richiamando la normativa europea che regola la cooperazione tra gli Stati Membri nella materia oggetto del presente Accordo;

la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale ONU del 14 dicembre 1990 sulla cooperazione internazionale nella lotta contro la criminalità organizzata;

la Convenzione Unica sulle sostanze stupefacenti del 30 marzo 1961, come emendata dal Protocollo del 25 marzo 1972;

la Convenzione sulle sostanze psicotrope del 21 febbraio 1971 e la Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988;

le Convenzioni ONU per la repressione delle varie forme di terrorismo e la Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale firmata a Palermo il 12 dicembre 2000 ed i Protocolli annessi; la Convenzione del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981;

Nel rispetto della sovranità nazionale di ciascuna Parte Contraente, convengono quanto segue:


   
  Articolo 1   
  1.  Con il presente Accordo le Parti Contraenti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali vigenti, intraprenderanno ogni attività intesa ad intensificare gli sforzi comuni per contrastare la criminalità organizzata in tutte le sue manifestazioni, il terrorismo ed il narcotraffico.
 
  2.  Le Parti Contraenti effettueranno consultazioni regolari tra i rappresentanti dei Ministeri dell'Interno dei due Stati per rafforzare la cooperazione e valutare l'attività comune ed individuare gli obiettivi da conseguire.
 
  3.  Le Parti Contraenti stabiliscono che le Autorità responsabili dell'attuazione del presente Accordo sono:
   per la Repubblica di Estonia: La Direzione di Polizia
   Polizia Criminale Centrale - per quanto riguarda le indagini e le questioni operative e la Direzione della Polizia di Sicurezza per quanto riguarda il terrorismo, la Direzione per la Cittadinanza e l'Immigrazione, la Direzione della Guardia di Frontiera e la Direzione delle Dogane e le Questioni Fiscali per quanto riguarda gli aspetti che ricadono nella loro giurisdizione;
   per la Repubblica Italiana: la Direzione Centrale della Polizia Criminale
   Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia, per quanto attiene alle questioni di carattere investigativo ed operativo e l'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia, Servizio Relazioni Internazionali, per quanto riguarda gli aspetti che ricadono nella loro giurisdizione.
 
  4.  Le Autorita' competenti di cui al paragrafo 3 del presente Articolo cooperano direttamente e possono individuare, mediante Protocolli, i settori di cooperazione specifici.
 
 
  Articolo 2   
  1.  Le Parti Contraenti concordano sulle necessarie procedure di comunicazione che permettono il rapido scambio di informazioni sulla lotta alla criminalita' organizzata ed al terrorismo in tutti i suoi aspetti, anche attraverso lo scambio degli ufficiali di collegamento e l'utilizzo dei collegamenti telematici.
 
 
  Articolo 3   
  1.  In conformità con le rispettive legislazioni nazionali vigenti e fatti salvi gli obblighi derivanti da altri Accordi bilaterali o multilaterali:
   a) su richiesta delle Autorità competenti di una Parte Contraente, l'altra Parte Contraente promuove le procedure di indagine in caso di attività relative alla criminalità organizzata e la prevenzione degli attentati terroristici;
   b) la Parte Contraente richiesta deve comunicare immediatamente i risultati delle procedure avviate.
 
 
  Articolo 4   
  1.  Le Parti Contraenti si consulteranno per adottare posizioni comuni ed azioni concertate in tutti i fori internazionali in cui vengono discusse o si prendono decisioni sulle strategie per la lotta alla criminalità organizzata in tutti i suoi aspetti.
 
 
  Articolo 5   
  1.  Le Parti Contraenti concordano che la cooperazione nella lotta al terrorismo viene effettuata attraverso:
   a) scambio sistematico, dettagliato e rapido, su richiesta o iniziativa di una Parte Contraente, di informazioni e dati relativi a gruppi terroristici, a eventi, persone coinvolte, a tecniche e mezzi usati, con un aggiornamento costante delle informazioni sulle minacce terroristiche, in particolare quando tali eventi o minacce compromettono gli interessi dei due Stati delle Parti contraenti;
   b) aggiornamento costante e reciproco sulle minacce terroristiche attuali, nonche' sulle tecniche e le strutture organizzative atte a contrastarle, anche attraverso la programmazione di corsi di formazione congiunti in tecniche investigative specifiche in entrambi gli Stati delle Parti Contraenti;
   c) scambio periodico delle esperienze e conoscenze sulla sicurezza dei trasporti di terra, aerei e marittimi, anche al fine di accrescere costantemente gli standard di sicurezza adottati presso gli aeroporti e stazioni ferroviarie ed adattarli all'evoluzione della minaccia terroristica;
   d) scambio, ai fini investigativi, di informazioni utili su coloro che usano i servizi di telecomunicazione per attivita' terroristiche.
 
 
  Articolo 6   
  1.  Le Parti Contraenti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali vigenti, concordano che la cooperazione nella lotta contro la criminalità organizzata venga estesa alla ricerca delle persone che sono perseguite per un reato o ricercate per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza.
 
 
  Articolo 7   
  1.  Le Parti Contraenti concordano che la cooperazione nella lotta contro la criminalita' organizzata coprira' anche i seguenti settori:
   a) aggiornamento costante e reciproco delle minacce attuali poste dalla criminalita' organizzata e delle tecniche e strutture organizzative per contrastarla, anche attraverso la formalizzazione di scambi di esperti e la pianificazione di corsi di formazione congiunti in specifiche tecniche investigative ed operative nei due Stati delle Parti Contraenti;
   b) scambio delle informazioni operative di mutuo interesse su possibili contatti fra gruppi o associazioni di criminalita' organizzata nei due Stati delle Parti Contraenti;
   c) scambio di atti legislativi, di pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche sulla lotta contro la criminalita' organizzata, nonche' di informazioni sui mezzi tecnici e sui metodi utilizzati nelle operazioni di polizia;
   d) cooperazione nell'analisi delle cause, strutture, origine, dinamiche e forme della criminalita' organizzata;
   e) scambio delle esperienze sull'organizzazione della lotta contro la criminalita' organizzata;
   f) scambio di informazioni operative sulle attivita' illecite della criminalita' organizzata, come quelle concernenti: la falsificazione di documenti, denaro e valori; marchi e brevetti industriali; traffico illecito di opere d'arte e oggetti di antiquariato; traffico illecito di tabacchi lavorati e metalli preziosi e traffico illecito di veicoli rubati; reati ambientali, compreso il traffico di sostanze radioattive e tossiche; reati commessi per mezzo di strumenti informatici, Internet ed altri mezzi per le telecomunicazioni;altri reati particolarmente pericolosi, come traffico illecito di armi e munizioni, esplosivi, materiale strategico e nucleare; traffico di esseri umani; induzione e costrizione delle donne e dei minori alla prostituzione e ad altre attivita' sessuali; immigrazione illegale ed organizzazioni criminali che la agevolano; riciclaggio di denaro, beni ed altre merci acquisite illegalmente e le relative operazioni finanziarie ed economiche, scambiando, qualora siano coinvolti interessi comuni, le informazioni che permettono il sequestro dei proventi illeciti;
   g) scambio, ai fini investigativi, di informazioni utili su coloro che utilizzano il sistema informatico e altri mezzi di comunicazione per attivita' di criminalita' organizzata;
   h) scambio delle esperienze nella gestione dei flussi migratori ed applicazione delle disposizioni nazionali sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri.
 
 
  Articolo 8   
  1.  Ai fini del presente Accordo sono sostanze stupefacenti quelle citate e descritte nella Convenzione Unica delle Nazioni Unite del 30 marzo 1961 sulle Sostanze Stupefacenti; sono sostanze psicotrope quelle menzionate e descritte nella Convenzione delle Nazioni Unite del 21 febbraio 1971 sulle Sostanze Psicotrope; per traffico illecito si intendono le ipotesi di reato enunciate nell' art. 3  , parr. 1 e 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope.
 
  2.  Le Parti Contraenti, in conformita' con le rispettive legislazioni nazionali vigenti, si impegnano a fornire, senza indugio e sistematicamente, su richiesta o iniziativa di una Parte Contraente, tutte le informazioni e dati che possano contribuire al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei precursori e della coltivazione illegale e traffico di piante.
 
  3.  In particolare, la cooperazione dovra' comprendere:
   a) lo scambio di informazioni e dati relativi a persone coinvolte nella produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e di precursori, ai luoghi di origine e destinazione ed ai metodi di produzione, nonche' alle rotte e mezzi di trasporto usati dai trafficanti ed alle tecniche di occultamento e metodi di contrasto;
   b) l'utilizzo di nuovi mezzi tecnici, inclusi i metodi di formazione ed impiego delle unita' cinofile antidroga;
   c) l'aggiornamento costante e reciproco sulle attuali minacce poste dal traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e di precursori e sulle tecniche e le strutture organizzative atte a contrastarlo, anche attraverso la formalizzazione degli scambi di esperti e la programmazione di corsi di formazione congiunti in tecniche investigative ed operative specifiche nei vari settori di intervento, da organizzarsi nei due Stati delle Parti Contraenti;
   d) lo scambio di atti legislativi, pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche e di esperienze relative al controllo del commercio lecito ed al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e precursori;
   e) l'analisi congiunta di gruppi ed associazioni di trafficanti, di eventi e tecniche;
   f) lo scambio di informazioni e dati relativi ai nuovi tipi di sostanze stupefacenti ed alle tecniche di analisi;
   g) i metodi e procedure di controllo delle frontiere per quanto attiene alle sostanze stupefacenti, psicotrope e precursori.
 
 
  Articolo 9   
  1.  Qualsiasi richiesta di informazioni prevista dal presente Accordo dovra' contenere una sintetica descrizione degli elementi che la giustificano.
 
 
  Articolo 10   
  1.  I dati personali necessari all'esecuzione del presente Accordo comunicati da una Parte Contraente all'altra Parte Contraente devono essere trattati e protetti in conformita' con le legislazioni nazionali sulla protezione dei dati.
 
  2.  I dati personali comunicati devono essere trattati unicamente dalle Autorita' responsabili dell'esecuzione del presente Accordo. I dati personali possono essere trasmessi ad Autorita' diverse da quelle menzionate nell' art. 1  del presente Accordo unicamente previa autorizzazione scritta dell'Autorita' competente che li ha trasmessi per prima.
 
 
  Articolo 11   
  1.  Le Parti Contraenti possono respingere completamente o parzialmente le richieste di collaborazione ed assistenza previste dal presente Accordo qualora dette richieste possano compromettere la sovranita' e la sicurezza dello Stato della Parte Contraente richiesta o altri interessi statuali di primaria importanza o siano contro le rispettive legislazioni nazionali.
 
  2.  In tal caso, la Parte Contraente richiesta deve comunicare immediatamente alla Parte Contraente richiedente il diniego all'assistenza, specificandone i motivi.
 
 
  Articolo 12   
  1.  Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, secondo le procedure previste dalle rispettive legislazioni nazionali, le Parti Contraenti comunicheranno reciprocamente i nominativi dei rispettivi Punti di Contatto nazionali.
 
 
  Articolo 13   
  1.  Qualsiasi controversia sull'interpretazione, esecuzione o inapplicabilita' del presente Accordo sara' risolta per via diplomatica.
 
 
  Articolo 14   
  1.  Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri Accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dalle Parti Contraenti.
 
 
  Articolo 15   
  1.  Le Parti Contraenti utilizzano la lingua inglese per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo.
 
 
  Articolo 16   
  1.  Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si comunicheranno reciprocamente, per le vie diplomatiche, l'avvenuto adempimento delle rispettive condizioni giuridiche interne ed avra' una durata illimitata, a meno che una delle due Parti Contraenti non comunichi all'altra Parte Contraente l'intenzione di porre fine all'Accordo. La notifica della cessazione entra in vigore sei mesi dopo la sua ricezione da parte dell'altra Parte Contraente.
 
  2.  Qualsiasi emendamento al presente Accordo entrera' in vigore mediante un Protocollo sottoscritto dalle Parti Contraenti in conformita' con la procedura stabilita nel precedente paragrafo di questo Articolo.
 
  3.  In fede di che, i rappresentanti delle Parti Contraenti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
 

Fatto a Tallinn, l'8 settembre 2009, due originali in lingua italiana, estone ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze d'interpretazione prevale il testo inglese.