ARTICOLO 1
Ambito di validità
1.
Il presente Accordo regola il reciproco riconoscimento dei periodi e dei titoli di studio ai soli fini dell'accesso ai Corsi di Laurea nelle lstituzioni universitarie dei due Paesi.
2.
In ottemperanza delle normative vigenti nei due Paesi, l'Accordo si applica ai titoli di studio rilasciati delle lstituzioni universitarie nella Repubblica ltaliana e nella Repubblica di Cipro.
3.
Ai fini dei presente Accordo, le istituzioni universitarie sono:
- per la parte italiane: le Università, gli istituti universitari, i Politecnici, le istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale, statali e non statali, legalmente riconosciuti, abilitati a rilasciare titoli accademici secondo le leggi della Repubblica italiana;
- per la parte cipriota: le istituzioni statali d'istruzione che secondo le leggi e i regolamenti sono istituzioni universitarie, e le istituzioni d'istruzione non statali, legalmente riconosciute come istituzioni universitarie sulla base di leggi e regolamenti, registrate presso il Ministero dell'istruzione e della Cultura secondo le leggi e i regolamenti dello stato per i Corsi di Laurea che sono valutati sotto il profilo dell'istruzione e accreditati sulla base delle leggi e dei regolamenti.
4.
Le Istituzioni universitarie d'Italia e di Cipro, accreditate e/o registrate, per le quali si applica il presente accordo, sono elencate rispettivamente negli allegati A e B dell'Accordo.
5.
Entrambe le parti contraenti notificheranno alla controparte, attraverso i canali diplomatici, ogni modifica apportata all'elenco delle proprie Istituzioni universitarie (nel caso di soppressione o di aggiunta di nuove Istituzioni).
ARTICOLO 2
Individuazione della corrispondenza dei titoli accademici
1.
Individuazione della corrispondenza dei titoli accademici per l'accesso ai corsi di laurea dette Istituzioni universitarie dei due Paesi, la corrispondenza dei titoli accademici è riconosciuta quale indicata nella seguente tabella, a condizione che non vi siano rilevanti differenze.
2.
Repubblica italiana
| Repubblica cipriota
|
Livello | Livello |
1° Livello | 1° Livello |
Laurea (D.M. 270104, durata minima 3 anni, 180 crediti ECTS Diploma accademico di I Livello (durata minima 3 anni, 180 crediti ECTS) | Ptychio/Bachelor Durata 4 anni 240 crediti ECTS |
2° Livello | 2° Livello |
Laurea Specialistica/magistrale Master (Specialistica: D.M. 509/99, 300 crediti) (Magistrale: D.M. 270/04, durata minima 2 anni accademici, 120 crediti ECTS, dopo il conseguimento della Laurea triennale di I Livello) - Diploma di Laurea (Legge 341/90, durata: 4, 5,6 anni accademici a seconda della Facoltà, almeno 300 crediti ECTS) Diploma Accademico di II livello (Durata minima: 2 anni accademici, 120 crediti ECTS) | (Durata minima: un anno calendariale durata consueta: 1,5 - 2 anni accademici, 75-120 crediti ECTS) |
3° Livello | 3° Livello |
Dottorato di ricerca (Durata minima 3 anni accademici) | Dottorato/PhD (Durata: 4 anni accademici, i crediti variano in base all'ambito della ricerca) |
ARTICOLO 3
Riconoscimento dei titoli finali di scuola secondaria ai fini dell'accesso alle istituzioni universitarie
1.
Ai fini dell'ammissione alle istituzioni universitarie di ciascun Paese, prerequisito obbligatorio è un titolo finale degli studi secondari superiori (conseguito dopo almeno 12 anni di scolarità) o un titolo equivalente purché tutti i requisiti e gli ordinamenti previsti da ciascun corso di laurea siano soddisfatti, come previsto dall'ordinamento di ciascun paese.
2.
saranno inoltre applicate le disposizioni di ciascun Paese relative alle verifiche della conoscenza della lingua ufficiale nonché le procedure di selezione previste per l'accesso ai corsi di laurea a numero chiuso.
3.
Quei candidati cha hanno frequentato, durante il loro percorso scolastico, corsi di almeno un triennio per lo studio della lingua del Paese ospitante, saranno esonerati dalle specifiche prove d'esame per la certificazione della competenza linguistica.
ARTICOLO 4
Riconoscimento di periodi di studi e di esami
1.
Nella loro domanda d'iscrizione, gli studenti intenzionati a proseguire un particolare corso di studi presso un'istituzione universitaria dell'altro Paese, presenteranno per il riconoscimento certificati rilasciati dall'istituzione universitaria del loro Paese il periodo e la durata degli studi svolti con profitto, come pure saranno indicati sui certificati i risultati degli esami nelle corrispondenti discipline del corso di laurea.
2.
Le Istituzioni universitarie al fine di snellire la procedura di riconoscimento della durata degli studi rilasceranno agli studenti idonea ed adeguata certificazione. L'organo competente per il rilascio dell'idoneo certificato relativo al tipo degli esami, alla votazione conseguita, e alla durata degli studi, è l'istituzione universitaria di accoglienza.
3.
Agli studenti è richiesto di sostenere gli esami obbligatori dello specifico corso di laurea dell'istituzione universitaria di provenienza e a condizione che non vi siano differenze sostanziali.
ARTICOLO 5
Riconoscimento di titoli finali di studio per l'accesso a corsi di livello successivo
1.
Le Parti qui di seguito convengono che lo studente di uno dei due paesi che sia in possesso di un titolo di istruzione universitaria valido nel suo Paese per il proseguimento al secondo o terzo livello di studi presso un'istituzione universitaria, ha diritto di candidarsi presso le istituzioni universitarie dell'altro paese, alla frequenza di un corso di laurea al livello successivo.
2.
La valutazione dei crediti dei titoli accademici di uno dei due paesi, per l'accesso ai corsi di Laurea di livello successivo dell'altro paese è di competenza dell'Istituzione universitaria del Paese di accoglienza.
3.
L'iscrizione sarà concessa nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legislazione e dagli ordinamenti didattici dell'istituzione universitaria di accoglienza per lo specifico corso di studi.
4.
Ai fini della valutazione e del riconoscimento dei titoli accademici, potrà anche essere tenuto conto di attestati relativi a corsi di perfezionamento universitario conseguiti dal candidato presso l'istituzione universitaria del suo paese.
ARTICOLO 6
Accesso al Dottorato di Ricerca
1.
I titoli accademici italiani di "Diploma di Laurea in..." (ex lege 341/90) e di "Laurea Specialistica Magistrale" (in base a D.M. 509/99 e Legge 270/04) che danno accesso nelle Università italiane ai corsi di Dottorato di Ricerca saranno riconosciuti nella Repubblica di Cipro ai fini dell'ammissione ai corsi di Ph.D., nel rispetto delle condizioni di ammissione previste dalla legislazione cipriota per i candidati in possesso dei corrispondenti titoli accademici nazionali.
2.
I titoli accademici ciprioti Master che danno accesso ai corsi di Ph.D, saranno riconosciuti nella Repubblica italiana per l'accesso ai corsi di Dottorato di Ricerca nei rispetto delle condizioni di ammissione previste dalla legislazione italiana per i candidati in possesso dei corrispondenti titoli accademici nazionali.
ARTICOLO 7
Commissione permanente di Esperti
1.
Le due Parti contraenti concordano di costituire una Commissione permanente di Esperti. A tal fine, ciascun Paese nomina fino a 5 membri e ne dà notizia, attraverso i canali diplomatici all'altro Paese.
2.
La Commissione permanente di Esperti avrà le seguenti funzioni:
- consultarsi su tutte le questioni che saranno sollevate durante l'attuazione del presente accordo. Eventuali chiarimenti interpretativi avranno efficacia dopo lo scambio di note verbali tra le parti contraenti per le vie diplomatiche. - monitorare gli eventuali cambiamenti nel sistema di istruzione superiore di uno o di entrambi i paesi, che potrebbero essere il risultato di emendamenti delle leggi/regolamenti di ciascun paese o il risultato di organismi internazionali, discutere le conseguenze che queste modifiche potrebbero avere sull'Accordo ed avanzare proposte di emendamenti al testo dell'Accordo attraverso le vie diplomatiche. La Commissione permanente di Esperti si riunirà dietro richiesta di una delle parti contraenti. La sede dell'incontro sarà concordata di volta in volta per le vie diplomatiche.
ARTICOLO 8
1.
Il presente accordo resterà in vigore per un periodo di tempo limitato. Entrerà in vigore il 60° giorno successivo alla data nella quale le parti contraenti si notificheranno reciprocamente l'avvenuto espletamento dei rispettivi adempimenti interni previsti per l'entrata in vigore dell'Accordo.
2.
Ciascuna parte contraente può denunciare l'accordo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo che la comunicazione della rescissione è stata ricevuta dall'altra parte contraente.
3.
Sono fatti salvi i diritti acquisiti per i titolari di titoli accademici riconosciuti prima della denuncia del'accordo. Inoltre la procedura per la valutazione delle domande che saranno state inviate prima della denuncia dell'Accordo sarà portata a termine.
4.
In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti dei rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo.