Articolo 1
1.
Le Parti nel rispetto de le legislazioni nazionali, concordano di sviluppare Cooperazione in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e all'immigrazione illegale secondo le modalità di seguito indicate:
a) lotta al terrorismo:
1. scambio di informazioni sulle tecniche, sui modus operandi delle organizzazioni terroristiche e sui reati da queste commessi anche per finalità di supporto logistico e finanziario;
2. sviluppo della cooperazione di polizia per l'identificazione e la ricerca di persone responsabili di fatti delittuosi previsti dalle legislazioni nazionali dei due Paesi, ferma restando la collaborazione in ambito Interpol;
3. Scambio di informazioni e di esperienze sui metodi e le tecniche utilizzate ai fini della prevenzione e della lotta al terrorismo;
b) lotta alla criminalità organizzata internazionale:
1. scambio di informazioni sulle organizzazioni criminali internazionali, i loro membri, i metodi, i riflessi e le attività illecite commesse in tale ambito;
2. Scambio di informazioni sulle organizzazioni dedite al traffico di armi ed esplosivi;
3. scambio di informazioni e di esperienze sui metodi e le tecniche utilizzate nella lotta alla criminalità organizzata internazionale;
4. scambio di informazioni circa gli organismi e le attività che finanziano le organizzazioni criminali;
5. scambio di informazioni in materia di riciclaggio di denaro: beni o altra utilità di provenienza illecita;
6. scambio di informazioni in materia di falsificazione di carta moneta e valori;
c) lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope:
1. sostanze stupefacenti, agli effetti del presente Accordo, sono quelle enunciate e descritte nella Convenzione Unica sugli stupefacenti del 30 marzo 1961, emendata dal Protocollo del 25 marzo 1972; sostanze psicotrope sono quelle enunciate e descritte nella Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971; come "traffico illecito" si definiscono le fattispecie contemplate nei paragrafi 1 e 2 dell'art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico illecito di stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988. La collaborazione riguarda, nel rispetto delle legislazioni nazionali, anche i precursori e le sostanze chimiche essenziali;
2. scambio di informazioni sulla produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;
3. scambio di tempestive informazioni per garantire il coordinamento delle consegne controllate. A tal fine le Parti indicheranno i rispettivi Uffici Nazionali competenti;
4. scambio "di informazioni in materia di perizie e di analisi sulle droghe sequestrate al fine di individuare le zone di coltivazione e di produzione;
5. ambio di informazioni sui metodi, le tecniche utilizzate nella lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e sulle rotte utilizzate verso le aree di consumo;
d) lotta all'immigrazione illegale: 1. scambio di informazioni sui flussi di immigrazione illegale, nonché sulle organizzazioni criminali che li favoriscono, sui modus operandi e sugli itinerari seguiti; 2. scambio di informazioni sulle organizzazioni specializzate nella falsificazione di documenti e di passaporti; 3. reciproca assistenza e cooperazione nella lotta contro l'immigrazione illegale.
Articolo 2
1.
Le Parti si impegnano a cooperare nel settore della formazione e dell'addestramento, in particolare nel settore della formazione specialistica, nonché promuovere la cooperazione tra gli Istituti di istruzione di polizia dei due Paesi.
2.
Sullo scambio di informazioni, sulle conoscenze e l'utilizzazione dei mezzi tecnici impiegati nella lotta alla criminalità organizzata in tutte le sue forme.
Articolo 3
1.
Le Parti convengono sulla necessità di procedere ad uno scambio di documentazione e di atti legislativi in materia di lotta contro tutte le forme di criminalità previste dalle rispettive legislazioni nazionali, nonché di consultarsi in ordine alla cooperazione in corso nei Fori internazionali a cui entrambe aderiscono.
Articolo 4
1.
Le Parti si impegnano a superare tutti gli eventuali ostacoli per garantire la collaborazione in materia di lotta contro tutte le forme di criminalità organizzata.
Articolo 5
1.
Le Parti convengono di effettuare consultazioni per quanto riguarda la collaborazione nel settore della lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope ed all'immigrazione clandestina.
2.
Il Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana, o chi ne fa le veci, ed il Segretario del Comitato Popolare Generale per la Giustizia e la Sicurezza Pubblica della Grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista, o chi ne fa le veci, presiederanno tali consultazioni, ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
3.
Saranno convocate riunioni periodiche congiunte da tenersi tra esperti della lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata,all'immigrazione illegale, al traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope e al riciclaggio e falsificazioni, in modo da poter valutare la cooperazione bilaterale.
4.
Saranno altresì individuati Punti di contatto tra le strutture competenti per le materie oggetto del presente Accordo. Le Parti si scambieranno tale informazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo.
Articolo 6
1.
Ciascuna Parte garantisce la tutela della riservatezza delle informazioni scambiate, in conformità alla legislazione nazionale della Parte che le fornisce.
2.
E' possibile comunicare a terzi le informazioni scambiate solo previo espresso consenso della Parte che le fornisce.
Articolo 7
1.
Ciascuna Parte può respingere in tutto o in parte la richiesta di assistenza o di cooperazione, oppure subordinare il suo accoglimento al rispetto di talune condizioni, qualora detta richiesta limiti l'esercizio della sovranità nazionale o comprometta la sicurezza o gli interessi fondamentali dello Stato ovvero sia in contrasto con la propria legislazione nazionale.
2.
In tal caso, la Parte richiesta si impegna a comunicare tempestivamente alla Parte richiedente il diniego di assistenza, specificandone i motivi.
Articolo 8
1.
Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli impegni assunti con altri Trattati bilaterali o multilaterali stipulati dalle Parti.
Articolo 9
1.
Il presente Accordo entrerà in vigore nella data di ricezione della seconda della due notifiche con cui le Parti si comunicheranno ufficialmente l'avvenuto adempimento delle procedure interne.
2.
Possono essere apportati emendamenti al presente Accordo con l'approvazione delle Parti che saranno comunicati per via diplomatica.
Articolo 10
1.
Il presente Accordo avrà una durata illimitata. Ciascuna Parte potrà denunciare il presente Accordo per via diplomatica con un preavviso scritto di sei mesi.
Articolo 11
1.
Le Parti si impegnano a stabilire contatti diretti o per via diplomatica, ai fini dell'appIicazione del presente Accordo. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, hanno firmato il presente Accordo.
PER LA GRANDE GIAMAHIRIA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA: Lamberto Dini, Ministro degli Affari Esteri
PER LA REPUBBLICA ITALIANA: Abdurrahman Mohamed Shalgam, Segretario del Comitato Popolare Generale per il Collegamento Estero e la Cooperazione Internazionale