Regione Toscana
norma

 
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA - GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA  
ACCORDO 15 dicembre 1983
  Per l'applicazione della Convenzione  sulla sicurezza sociale  
 


 
  urn:nir:ministero.affari.esteri:accordo:1983-12-15;nir-1


   
  Art. 1   
  1.  Ai fini dell’applicazione del presente Accordo Amministrativo:
   a)  Il termine «Convenzione» designa la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Argentina  ;
   b) Il termine «Accordo» designa il presente Accordo Amministrativo;
   c) I termini definiti dall'articolo 1 della Convenzione hanno il medesimo significato che viene loro attribuito nel predetto articolo.
 
 
  Art. 2   
  1.  Le istituzioni competenti all’applicazione del presente Accordo Amministrativo sono:
   a) nella Repubblica italiana, oltre agli organismi di assicurazione sociale competenti per particolari categorie di lavoratori:
   1. L'Istituto Nazionale della Previdenza Socia le (I.N.P.S.) per quanto riguarda l?assicurazione generale obbligatoria per l?invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali dei lavoratori autonomi; i regimi speciali di assicurazione per l?invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di particolari categorie di lavoratori dipendenti gestite dall?I.N.P.S.; l?assicurazione contro la tubercolosi; gli assegni familiari; le prestazioni economiche per malattia e maternità;
   2. Le Unità Sanitarie locali competenti per territorio in generale, o il Ministero della Sanità, per talune categorie di aventi diritto, per quanto riguarda le prestazioni in natura in caso di malattia, ivi compresa la tubercolosi, e di maternità;
   b) Nella Repubblica Argentina:
   1. Le «Cajasnacionales, provinciales y municipales de previsión» e la «Dirección Nacional de Recaudación Previsional», per quanto riguarda il regime delle pensioni e degli assegni familiari dei pensionati.
 
  2.  L’«Instituto Nacional de Obras Sociales», l ’«Instituto Nacional de Servicios sociales para Jubilados y Pensionados» e le «obrassociales», per quanto riguarda il regime delle prestazioni medicoassistenziali.
 
  3.  Le «Caja de subsidios y de asiugnaciones familiares», per quanto riguarda il regime degli assegni familiari ai lavoratori dipendenti.
 
 
  Art. 3   
  1.  Ai fini della trattazione delle pratiche relative alle prestazioni dovute ai sensi della Convenzione, le Autorità competenti hanno designato quali organismi di collegamento tra le istituzioni competenti di ciascuno Stato contraente:
   a) Per l’Italia:
   1. L’Istituto Nazionale della Previdenza Socia le (I.N.P.S.) -Direzione Generale - per quanto riguarda le prestazioni a carico dei regimi di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia, i superstiti; nonché le prestazioni a carico degli altri regimi di sicurezza sociale gestiti dallo stesso I.N.P.S.;
   2. Il Ministero della Sanità, per quanto riguarda le prestazioni in natura per le malattie, ivi compresa la tubercolosi, e per la maternità;
   b) Per l’Argentina:
   1. La Segretaria di Stato di Sicurezza Sociale - Direzione Generale di Programmazione e Legislazione, per quanto riguarda il regime delle pensioni e degli assegni familiari;
   2. L’«Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados», per quanto riguarda il regime delle prestazioni medico-assistenziali per pensionati.
 
 
  Art. 4   
  1.  L'istituzione competente di ciascuno Stato con traente, nel procedere alla totalizzazione dei peri odi previsti dall'articolo 7 della Convenzione, cumula i periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza con i periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza che da lla legislazione dell'altro Stato sono considerati validi ai fini della acquisizione, del mantenimento e del recupero del diritto alle prestazioni.
 
 
  Art. 5   
  1.  Per i lavoratori distaccati nel territorio dell’altro Stato conformemente all’articolo 9, lettera c), della Convenzione, viene rilasciato un attestato da cui risulta fino a quale data il lavoratore rimane soggetto alla legislazione dello Stato contraente nel quale ha se de la impresa o viene abitualmente svolta un’attività autonoma.
 
  2.  L’attestato di cui al paragrafo 1) viene rilasciato:
   a) In Italia: dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.);
   b) In Argentina dalla Segretaria di Stato di Sicurezza Sociale - Direzione Generale di Programmazione e Legislazione.
 
  3.  Nei casi previsti all'articolo 9, lettera c ), ove il periodo di oc-cupazione debba prolungarsi oltre i 24 (ventiquattro) mesi inizialmente previsti, il datore di lavoro ovvero il lavoratore dovrà chiedere all'Autorità competente dello Stato in cui il lavoro subordinato o l'attività autonoma viene svolta, esplicita autorizzazione a restare assoggettato alla legislazione dell'altro Stato. In Italia al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - in Argentina alla Segretaria di Stato di Sicurezza Sociale, Direzione Generale di Programmazione e Legislazione.
 
 
  Art. 6   
  1.  Nell’operare la totalizzazione prevista dall’articolo 6 della Convenzione, l’istituzione competente di uno Stato contraente computa i periodi assimilati a quelli di contribuzione effettiva compiuti nell’altro Stato solo se e nei limiti in cui la legislazione che essa applica prevede la utilizzazione dei periodi assimilati a quelli di contribuzione effettiva ai fini dell’ammissione alla prosecuzione volontaria.
 
 
  Art. 7   
  1.  Ai fini dell’ammissione all’assicurazione volontaria secondo l’articolo 6, paragrafo 1), della Convenzione, l’interessato è tenuto a presentare all’istituzione competente dello Stato ove intende effettuare i versamenti un certificato attestante i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell’altro Stato contraente. Tale certificato sarà rilasciato, a richiesta dell’interessato, dall’istituzione competente dello Stato che applica la legislazione in base alla quale l’interessato ha compiuto tali periodi.
 
  2.  Qualora l?interessato non presenti tale certificato, questo ultimo sarà richiesto dall?istituzione competente alla istituzione competente dell?altro Stato.
 
 
  Art. 8   
  1.  Per beneficiare della prestazioni in natura , ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2), della Convenzione, il titolare di pensione o rendita che soggiorni nello Stato contraente diverso da quello competente, è tenuto ad iscriversi presso l’istituzione del luogo di soggiorno, presentando un attestato che ne certifichi il diritto in base alla legislazione dello Stato competente. L’attestato indica per quanto tempo le prestazioni possono essere corrisposte.
 
  2.  Se il titolare di pensione o rendita non presenta l’attestato, l’istituzione del luogo di soggiorno si rivolge all’istituzione competente per ottenerlo.
 
  3.  In caso di spedalizzazione del titolare di pensione o rendita, superiore ai 15 (quindici) giorni, l’istituzione del luogo di soggiorno ne dà notizia senza indugi alla istituzione competente, precisando la data del ricovero e la probabile durata della degenza e successivamente la data di uscita dall’ospedale.
 
  4.  Le disposizioni del presente articolo si applicano ai familiari del titolare di pensione o rendita.
 
  5.  L’attestato è rilasciato, in Italia dalle Unità Sanitarie Locali competenti per territorio, in generale, o dal Ministero della Sanità per alcune categorie di aventi diritto e in Argentina dall’«Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados» o dalla corrispondente «obra social».
 
 
  Art. 9   
  1.  Per beneficiare, nello Stato contraente in cui si risiede, diverso dallo Stato competente debitore della pensione o rendita, delle prestazioni in natura ai sensi dell’articolo 11 paragrafo 2), della Convenzione, il titolare di una pensione o rendita, è tenuto ad iscriversi presso l’istituzione del luogo di residenza, presentando un attestato che ne certifichi il diritto in base alla legislazione dello Stato competente.
 
  2.  Se il titolare di pensione o rendita non presenta l’attestato, l’istituzione del luogo di residenza si rivolge all’istituzione competente per ottenerlo.
 
  3.  L’attestato ha validità fino a quando l’istituzione del luogo di residenza non riceve la notifica di annullamento da parte dell’istituzione competente.
 
  4.  L'istituzione del luogo di residenza informa l'istituzione competente dell'avvenuta iscrizione del titolare di pensione o rendita e delle variazioni sulla situazione personale dell'interessato.
 
  5.  Le disposizioni del presente articolo si applicano ai familiari del titolare di pensione o rendita.
 
  6.  L'attestato è rilasciato, in Italia, dalle Unità Sanitarie Locali competenti per territorio, in generale, o dal Ministero della Sanità per alcune categorie di aventi diritto; in Argentina dall'«Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados» o dalla corrispondente «obra social».
 
 
  Art. 10   
  1.  Per la concessione delle protesi, grandi apparecchi e delle altre prestazioni in natura considerata di grande importanza, l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno avverte preliminarmente l'istituzione competente, con formale comunicazione. L'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno concede le prestazioni se non riceve, da parte dell'istituzione competente, parere negativo entro 40 (quaranta) giorni, decorrenti dalla data della comunicazione.
 
  2.  Qualora le prestazioni debbano essere fornite in via di urgenza, l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno provvede alla loro erogazione informandone tempestivamente l'istituzione competente.
 
  3.  Gli organismi di collegamento si scambieranno periodicamente notizie in ordine alle prestazioni indicate al precedente paragrafo 1), previste dalle rispettive legislazioni. (N.B.: Si omette ogni commento per i termini indicati all'art. 1 in quanto gli stessi hanno il significato attribuito nel testo, al quale si rinvia).
 
 
  Art. 11   
  1.  Le spese sostenute per la concessione di prestazioni in natura in applicazione degli articoli 8 e 10 sono rimborsate sulla base del costo effettivo nei limiti delle tariffe praticate, secondo la propria legislazione, dalla istituzione di residenza o di soggiorno, che ha corrisposto dette prestazioni. Il pagamento della somma è effettuato entro 12 (dodici) mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso, per la quale viene utilizzato un apposito formulario.
 
  2.  Le Autorità competenti possono concordare, in determinati casi o per alcune classi di prestazioni sanitarie, in particolare farmaceutiche, altre modalità di rimborso.
 
  3.  Le Autorità competenti si comunicheranno rispettivamente quali sono gli Organismi che in ciascuno Stato prenderanno a carico i rimborsi di cui al precedente paragrafo 1).
 
 
  Art. 12   
  1.  Le spese sostenute per la concessione delle prestazioni in applicazione dell’articolo 9 sono rimborsate sulla base del costo medio pro-capite.
 
  2.  La modalità per il calcolo di detto costo medio, saranno fissate di comune accordo tra il Ministero della Sanità italiano ed il «Ministerio de Acción Social» argentino, sulla base dei dati disponibili.
 
  3.  Le disposizioni del presente articolo si applicano per il rimborso delle spese relative alle prestazioni erogate ai familiari, residenti nello Stato contraente diverso da quello competente, debitore della pensione o rendita.
 
 
  Art. 13   
  1.  Nei casi in cui all’articolo 15, paragrafo 1), lettera a), e paragrafo 3) della Convenzione, la totalizzazione dei periodi di assicurazione si effettua in base al le seguenti regole:
   a) ai periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di uno Stato si aggiungono i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell’altro Stato contraente anche nel caso in cui detti periodi abbiano già dato luogo alla liquidazione di una pensione secondo la legislazione di tale Stato;
   b) in caso di sovrapposizione di periodi di assicurazione, agli effetti della totalizzazione la durata di tali periodi sarà presa in considerazione una sola volta, mentre agli effetti del calcolo del pro-rata, detti periodi saranno presi in cosiderazione da ciascuna delle istituzioni degli Stati contraenti;
   c) qualora non sia possibile determinare con esattezza l’epoca in cui determinati periodi di assicurazione sono stati compiuti in virtù della legislazione di uno Stato contraente si presume che tali periodi non si sovrappongono a periodi di assicurazione compiuti i n virtù della legislazione dell’altro Stato contraente;
   d) ogni periodo assimilato ai sensi delle legislazioni dei due Stati contraenti è preso in considerazione soltanto dall’istituzione competente dello Stato alla legislazione del quale l’interessato è stato soggetto a titolo obbligatorio da ultimo prima di detto periodo; ove tale situazione non ricorra, il periodo assimilato è preso in considerazione dall’istituzione competente dello Stato alla legislazione del quale l’interessato è stato soggetto a titolo obbligatorio per la prima volta dopo detto periodo.
 
 
  Art. 14   
  1.  Ai fini dell?applicazione dell?articolo 17 della Convenzione, da parte dell?istituzione competete dello Stato di residenza del titolare della pensione, saranno presi in considerazione unicamente gli importi inizi ali risultanti all?atto della contemporanea liquidazione delle due prestazioni, con esclusione di eventuali integrazioni al minimo dovuto in base alla legislazione dell?altro Stato contraente.
 
  2.  Se la somma delle due prestazioni di cui al paragrafo 1) è inferiore all’importo del trattamento minimo previsto dalla legislazione dello Stato di residenza, l’istituzione competente di tale Stato concederà sulla prestazione che eroga, l’importo necessario a raggiungere il trattamento minimo.
 
  3.  Per le successive rivalutazioni del trattamento minimo da attribuire in applicazione del predetto articolo 17 della Convenzione, l’istituzione competente dello Stato di residenza del titolare della pensione continuerà a prendere in considerazione l’importo iniziale della prestazione erogata dall’altro Stato contraente.
 
 
  Art. 15   
  1.  Il lavoratore che effettua versamenti volontari secondo la legislazione di uno Stato contraente si considera soggetto alla legislazione di tale Stato al fine di stabilire se sia realizzata la condizione prevista dall'articolo 18 della Convenzione.
 
 
  Art. 16   
  1.  Gli assicurati ed i loro superstiti che intendano beneficiare delle prestazioni conformemente all'articolo 15 della Convenzione, possono presentare domanda alla istituzione competente dell'uno o dell'altro Stato contraente nei modi prescritti dalla legislazione applicata dalla istituzione cui la domanda viene presentata. A tale scopo saranno istituiti appositi formulari di domanda. Tali formulari devono contenere i dati personali del richiedente e, se del caso, dei suoi familiari, ed ogni altra informazione che possa essere necessaria al fine di stabilire il diritto del richiedente alle prestazioni ai sensi della legislazione applicata dalla istituzione alla quale la domanda è rivolta.
 
  2.  La data in cui viene presentata una domanda presso l’istituzione competente di uno Stato contraente, in conformità con il precedente paragrafo 1), viene considerata come data di presentazione alla istituzione competente dell’altro Stato.
 
  3.  L’istituzione competente che ha ricevuto la domanda trasmette senza indugi all’istituzione competente dell’altro Stato il formulario di domanda di cui al precedente paragrafo 1).
 
  4.  Oltre al formulario di cui al precedente paragrafo 1), la istituzione che ha ricevuto la domanda deve inviare alla istituzione competente dell'altro Stato, il più presto possibile, due copie di un formulario di collegamento che indichi, in particolare, i periodi accreditati ai sensi della legislazione applicata dall'istituzione che trasmette il formulario e i diritti derivanti da tali periodi.
 
  5.  L'istituzione competente dell'altro Stato contraente, ricevuti i formulari di cui ai precedenti paragrafi 1) e 4) determina i diritti spettanti al richiedente tanto in base ai soli periodi accreditati ai sensi del la legislazione che essa applica che a quelli eventualmente derivanti dalla totalizzazione dei periodi accreditati ai sensi della legislazione dei due Stati. L'istituzione predetta, quindi, trasmette all?istituzione competente dell'altro Stato una copia del formulario di collegamento di cui al precedente paragrafo 4) completata con i dati relativi ai periodi accreditati ai sensi della propria legislazione e a i diritti a prestazioni riconosciuti al richiedente.
 
  6.  L'istituzione cui è stata presentata domanda dall'interessato, ricevuto il formulario di collegamento completato con i dati e le informazioni di cui al precedente paragrafo 5), e determinati, ove necessario, i diritti derivanti al richiedente dalla totalizzazione dei periodi accreditati in base alla legislazione di entrambi gli Stati contraenti, si pronuncia sulla domanda stessa e ne comunica l'esito all'altra istituzione competente.
 
  7.  I dati personali contenuti nel formulario di domanda di cui al precedente paragrafo 1) saranno autenticati dalla istituzione competente che trasmette il formulario. Detta istituzione attesta che le informazioni contenute nel formulario di domanda si basano su documenti originali; la trasmissione del formulario così autenticato dispenserà dall'invio dei documenti originali.
 
 
  Art. 17   
  1.  Il titolare di pensioni dovute in virtù della legislazione di entrambi gli Stati contraenti ha di ritto esclusivamente alle prestazioni familiari previste dalla legislazione dello Stato in cui detto titolare risiede. L'onere delle prestazioni è a carico della istituzione competente di quest'ultimo Stato.
 
 
  Art. 18   
  1.  I formulari, certificarti, attestati, dichiara zioni, domande e gli altri atti necessari all?appli cazione della Convenzione e del presente Accordo saranno stabiliti dalla Commissione mista di esperti di cui all?articolo 27 della Convenzione stessa.
 
 
  Art. 19   
  1.  Le disposizioni dell?articolo 29 della Convenzione si applicano anche nei casi in cui gli accertamenti sanitari siano necessari per la concessione di prestazioni completamente ed esclusivamente a carico di istituzioni dello Stato contraente diverso da quello in cui l'interessato risiede o soggiorna.
 
 
  Art. 20   
  1.  Il presente Accordo entrerà in vigore alla stessa data della Convenzione e avrà termine alla data alla quale la Convenzione stessa cesserà di essere in vigore. Fatto nella città di Buenos Aires, addì quindici dicembre millenovecentottantatre, in due esemplari originali, in lingua italiana e in lingua spagnola, i due testi essendo ugualmente autentici.
 

 

Buenos Aires, 15 dicembre 1983