Articolo 1
1.
Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, secondo la propria normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.
Articolo 2
1.
Nell'interpretazione degli articoli del presente accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.
Articolo 3
1.
Il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti, che stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, converte la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari legate a conducenti disabili.
2.
Il titolare di patente di guida ucraina converte il suo documento senza sostenere esami teorici e pratici se è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione dell'istanza di conversione.
3.
Le Autorità competenti delle Parti Contraenti possono chiedere un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici, necessari per le categorie richieste.
4.
Per l'applicazione del
primo capoverso
del presente articolo, il titolare della patente di guida deve aver compiuto l'età prevista dalle rispettive normative interne per il rilascio della categoria di patente di cui chiede la conversione.
5.
Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste in relazione alla data di rilascio della patente di guida dalle nonne interne delle due Parti Contraenti, sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.
Articolo 4
1.
Il presente Accordo si applica esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte del titolare nel tenitorio dell'altra Parte Contraente e, nel caso siano state rilasciate con validità provvisoria, si applica solo per quelle divenute valide in via permanente prima dell'acquisizione della predetta residenza.
2.
Inoltre il presente Accordo non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte Contraente che deve procedere alla conversione.
Articolo 5
1.
Il titolare di patente di guida emessa dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti converte la medesima se conforme ad uno dei modelli riportati nell'elenco modelli di patenti di cui al presente articolo e riportati nell'Allegato III del presente Accordo. Al riguardo, dovrà presentare in allegato alla patente la fotocopia e la traduzione ufficiale della stessa.
2.
Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti viene riconosciuta sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza riportate nell'Allegato II del presente Accordo. Le predette tabelle, l'elenco dei modelli delle patenti di guida, unitamente al modello di Scambio di informazioni di cui all'
art. 7
del presente Accordo, costituiscono gli allegati tecnici che sono parte integrante del presente Accordo e possono essere modificati, nei casi consentiti dai rispettivi ordinamenti, dalle Autorità competenti delle Parti con uno Scambio di Note per vie diplomatiche.
3.
Le Autorità centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:
a) nella Repubblica Italiana il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale;
b) in Ucraina il Ministero dell'Interno, Centro Principale dei Servizi.
4.
In caso di variazione della denominazione delle Autorità Centrali, la comunicazione della nuova denominazione avverrà per il tramite delle Rappresentanze Diplomatiche, senza ricorrere alla modifica del presente Accordo.
Articolo 6
1.
Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti Contraenti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità centrali competenti dell'altra Parte contraente, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche e consolari.
Articolo 7
1.
L'Autorità competente della Parte che procede alla conversione della patente di guida chiede per le vie diplomatiche, alla competente Autorità Centrale dell'altra Parte Contraente, le informazioni relative alla patente da convertire, dopo che l'interessato ha presentato la documentazione prescritta.
2.
Per la richiesta e il rilascio delle informazioni, le Autorità competenti delle Parti Contraenti si avvalgono del modello per lo Scambio di informazioni, allegato al presente Accordo, utilizzando caratteri dell'alfabeto latino.
3.
L'Autorità competente che effettua la conversione può chiedere, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, informazioni alle competenti Autorità centrali dell'altra Parte Contraente, qualora sussistano dubbi dopo l'acquisizione del modello per lo Scambio di informazioni.
Articolo 8
1.
L' Autorità centrale competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata, a seguito di conversione, informa le Autorità centrali competenti dell'altra Parte Contraente qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all' autenticità ed ai dati in esso riportati. Tale informazione viene trasmessa sempre per i canali diplomatici.
Articolo 9
1.
Le Parti Contraenti, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, s'informano reciprocamente sugli indirizzi delle Autorità centrali competenti a cui inviare, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, le patenti ritirate ai sensi dell'
art. 6
, nonché a cui richiedere le informazioni di cui all'
art. 7
, primo paragrafo.
2.
Ciascuna Parte Contraente, inoltre, comunica gli indirizzi delle proprie Rappresentanze diplomatiche e consolari presenti sul territorio dell'altra Parte, che fanno da tramite per le procedure di cui agli
art. 6, art. 7
, terzo paragrafo, e
art. 8
.
3.
Ai fini dell'espletamento della procedura di conversione nelle sue varie fasi, per le patenti di guida ucraine da convertire in Italia, le Autorità competenti della Parte Contraente Italiana fanno riferimento alle rappresentanze diplomatiche e consolari ucraine in Italia, mentre, per le patenti di guida italiane da convertire in Ucraina le Autorità competenti della Parte Contraente Ucraina fanno riferimento all'Ambasciata d'Italia in Kiev.
Articolo 10
1.
Il presente Accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche tramite canali diplomatici, con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate l'adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.
2.
Il presente Accordo avrà durata di cinque anni.
3.
A partire da un anno prima della scadenza, le Parti avvieranno le consultazioni per procedere al rinnovo del presente Accordo, affinché non si verifichi l'interruzione, anche se temporanea, delle conversioni delle patenti di guida.
4.
Il presente Accordo potrà essere modificato o integrato di comune intesa fatta per iscritto tra le Parti Contraenti del presente Accordo. Le modifiche entreranno in vigore in conformità al paragrafo 1 di questo articolo. Il presente Accordo potrà essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti Contraenti, cessando di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione dell'avvenuta denuncia.