TRA
Il Ministero dell'Interno (di seguito denominato Amministrazione), con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, nella persona d el Ministro dell'Interno Angelino Alfano
E
La Confederazione generale dell'industria italiana, (di seguito denominata Confindustria), con sede in Roma, Viale dell'Astronomia, 30 nella persona del Presidente Dott. Vincenzo Boccia.
Di seguito denominate le Parti.
PREMESSO CHE
- Il Ministero dell'Interno, ha, tra le sue funzioni, le politiche dell'immigrazione, ponendo in essere misure di accoglienza e integrazione e consolidando, attraverso una governance multilivello, iniziative dirette al riconoscimento dei diritti dei cittadini stranieri ed alla loro progressiva integrazione;
- Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, attraverso la Direzione centrale per le politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo, ha, tra gli altri, il compito di elaborare efficaci strumenti per la concreta realizzazione d elle politiche dell'immigrazione sul territorio;
- Confindustria è la principale associazione di rappresentanza delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia, con una base, ad adesione volontaria, che conta oltre 150 mila imprese di tutte le dimensioni, per un totale di circa 5.500.000 addetti;
- L'obiettivo dell'associazione è quello di garantire la centralità dell'impresa, quale motore per lo sviluppo economico, sociale e civile del Paese. Confindustria rappresenta, pertanto, le imprese e i loro valori presso le istituzioni, a tutti i livelli, per contribuire al benessere e al progresso della società. E' in questa chiave che Confindustria ha più volte sottoscritto protocolli di intesa con le Amministrazioni Pubbliche e, segnatamente con il Ministero dell'Interno anche nell'ottica di promuovere e aumentare la cultura della responsabilità sociale d'impresa.
PREMESSO ALTRESI' CHE
- Confindustria "partecipa al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese" (art . 1 dello Statuto);
- Confindustria "persegue e contribuisce alla realizzazione di avanzate politiche economico - sociali attraverso la definizione di processi partecipati e condivisi tra imprese, soggetti pubblici e società civile" (punto 8 della Carta dei valori e dei principi);
CONSIDERATO CHE
- L'immigrazione, oggi, è diventata una delle grandi sfide dell'occidente;
- i mutamenti dello scenario economico, sociale e ambientale a livello globale impongono una risposta efficace, anche in termini inclusivi, evitando che fenomeni di radicalizzazione delle identità culturali possano scaturire dall'assenza di risposte adeguate ai bisogni di inserimento sociale della persona;
- il sistema multilivello che sostiene le politiche di integrazione può essere attuato anche grazie all'azione sinergica tra le Istituzioni e il mondo dell'imprenditoria che trova in Confindustria la sua massima espressione;
- appare, pertanto, di pregnante importanza costruire un "itinerario formativo" dei titolari di protezione internazionale, a ragione della loro particolare vulnerabilità, favorendo l'accesso a opportunità di inserimento nel contesto sociale;
RITENUTO CHE
la finalità del presente Accordo è quella di:
- operare a favore della integrazione dei rifugiati che nel nostro Paese hanno già ottenuto la protezione internazionale e che risiedono presso centri SPRAR in attesa di inserimento lavorativo;
- incoraggiare l'integrazione delle persone rifugiate ospitate nel sistema di accoglienza nazionale, ampliando le prestazioni già offerte all'interno dei centri di acc oglienza e proponendo occasioni di esperienza lavorativa;
- promuovere occasioni di lavoro, poiché esse rappresentano l'elemento fondante per la migliore integrazione della persona nella società offrendo opportunità di apprendimento professionale e di inseri mento sociale
VISTI
- il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 , "A ttuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE , recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale";
- il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta" ed, in particolare, l'art. 25 che, per i titolari di protezione internazionale, sancisce la parità di trattamento con i cittadini italiani nell'accesso all'occupazione;
- il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 42 recante "Misure di integrazione sociale".
Tanto premesso, visto e considerato, si conviene quanto segue:
Art. 1 - Oggetto
1. Il presente Accordo ha per oggetto l'avvio di una collaborazione a sostegno del percorso di integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, ospiti del Sistema di accoglienza nazionale, che permetta un migliore inserimento nel contesto sociale volto a favorire l'integrazione e una coscienza della partecipazione.
Art. 2 - Obiettivi
1. L'obiettivo del presente Accordo è promuovere e sostenere percorsi formativi rivolti ai titolari di protezione internazionale presso le imprese associate a Confindustria mediante l'attivazione di percorsi nelle imprese che aderiscono alle iniziative e che manifestano un fabbisogno specifico di personale. A tal fine viene prevista un'azione orientata a promuovere l'offerta di lavoro dei titolari di protezione internazionale, favorendo l'incontro fra le competenze professionali offerte e quelle richieste dalle imprese attraverso la promozione e la realizzazione di tirocini di lavoro presso le imprese associate al sistema Confindustria.
Art. 3 - Impegni delle Parti
- 1. La Confindustria:
- con risorse proprie, umane e strumentali, sensibilizza le associazioni industriali dei territori e promuove l'adesione alla iniziativa;
- anche tramite le proprie associazioni, provvede all'individuazione delle aziende associate disponibili ad attivare, per i titolari di protezione internazionale, i percorsi formativi in relazione alle aree geografiche, nel rispetto dei principi di trasparenza, e non discriminazione.
2. Il Ministero dell'Interno:
- individua i titolari di protezione internazionale presenti nel sistema di accoglienza in relazione alle aree geografiche da destinare ai percorsi formativi;
- provvede al sostegno e conomico dei percorsi formativi attraverso una dote individuale ai titolari di protezione internazionale beneficiari dei percorsi stessi.
3. Con successivi accordi attuativi annuali, verranno stabilite modalità e termini sulla base dei quali realizzare il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2.
4. Ogni accordo, in particolare, dovrà prevedere in via esemplificativa e non esaustiva:
- le attività formative oggetto di attivazione;
- le modalità di esecuzione delle attività;
- il piano economico finanziario tenendo conto delle risorse disponibili;
- i destinatari delle misure formative a sostegno del percorso di integrazione;
- le modalità e i criteri di selezione delle imprese aderenti, in coerenza con quanto previsto dal precedente art. 3.
Art. 4 - Comitato tecnico
1. Ai fini della realizzazione del presente Accordo Quadro e dei successivi accordi attuativi di cui all'articolo 3 verrà istituito, presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo, un Comitato tecnico composto da tre rappresentanti dell'Amministrazione dell'Interno, di cui uno con funzioni di coordinamento e tre rappresentanti di Confindustria. Il Comitato individuerà in fase di prima applicazione almeno cinque province ove siano presenti progetti SPRAR da cui attingere i rifugiati da avviare ai tirocini formativi.
Art. 5 - Modifiche
1. Tutte le modifiche al presente Accordo saranno vincolanti per le Parti solo qualora fatte per iscritto e debitamente sottoscritte dalle parti.
Art. 6 - Efficacia e durata
1. Il presente Accordo quadro entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha efficacia per 3 anni, e con espressa intenzione delle Parti è suscettibile di rinnovo.
2. Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure ed adempimenti non specificati nel presente atto, ma necessari per un ottimale conseguimento dei reciproci obiettivi.
Letto, approvato e sottoscritto in due originali,
Roma, 22 giugno 2016
Per Confindustria Vincenzo Boccia
Per il Ministero dell'Interno Angelino Alfano