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GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA - GOVERNO DELLO STATO D'ISRAELE  
ACCORDO 25 ottobre 2012
  Riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida  
 


 
  urn:nir:ministero.affari.esteri:accordo:2012-10-25;nir-1

 

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato d'Israele di seguito denominate le "Parti Contraenti",

in conformità alla Convenzione sulla circolazione stradale firmata a Vienna l'8 novembre 1968, a cui le Parti Contraenti hanno aderito

al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali nonché di agevolare il traffico stradale sul territorio delle Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione delle patenti di guida (di seguito "conversione"), le patenti di guida in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, secondo la propria normativa interna, a favore dei titolari di patenti di guida che lo richiedano e che sono in possesso dei requisiti richiesti nel presente Accordo.

Articolo 2

La patente di guida israeliana cessa di validità ai fini della circolazione in Italia, trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare sul territorio italiano. La patente di guida italiana cessa di validità ai fini della circolazione in Israele, trascorso un anno dalla data d'ingresso del titolare sul territorio israeliano.

Articolo 3

Il titolare della patente di guida israeliana che stabilisce la residenza in Italia o il titolare della patente di guida italiana che Soggiorna regolarmente nel territorio israeliano possono convertire la patente di guida senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari in cui i conducenti abbiano esigenze speciali che necessitino di una verifica pratica di guida.

In Italia il titolare di patente di guida israeliana converte il suo documento senza sostenere esami teorici e pratici solo se è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione dell'istanza di conversione.

Le Autorità competenti possono chiedere un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici necessari per le categorie richieste.

Per l'applicazione del primo capoverso del presente articolo il titolare della patente di guida deve aver compiuto l'età prevista dalle rispettive normative interne per il rilascio della categoria di cui chiede la conversione.

Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste per i neopatentati dalle norme interne delle due Parti Contraenti, sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

Articolo 4

Le disposizioni di cui all'art. 3, si applicano esclusivamente per le patenti di guida israeliane rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio italiano o per ie patenti di guida italiane rilasciate prima della data di ingresso in Israele del titolare che presenti istanza di conversione.

Il predetto art. 3, inoltre non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte Contraente che deve procedere alla conversione.

Articolo 5

Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti viene riconosciuta sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza contenute nell'Allegato del presente Accordo, di cui costituisce parte integrante.

L'Allegato è costituito dalle Tabelle tecniche di equipollenza e dall?elenco dei modelli delle patenti di guida.

L'Allegato può essere modificato dalle Autorità Centrali competenti delle Parti Contraenti con uno Scambio di Note Verbali.

Le Autorità centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:

a) nella Repubblica italiana, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento Trasporti Terrestri;

b) nello Stato d'Israele, the Ministry of Transport and Road Safety, Licensing Authority.

Articolo 6

Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti Contraenti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità competenti dell'altra Parte contraente secondo le seguenti modalità:

- le patenti di guida italiane convertite in Israele sono restituite per il tramite dell'Ufficio del Vice Direttore Generale per il Traffico e la Sicurezza Stradale israeliano;

- le patenti di guida israeliane convertite in Italia sono restituite per il tramite delle Reppresentanze diplomatiche israeliane presenti sul territorio italiano.

Articolo 7

L'Autorità competente di ciascuna Parte Contraente che effettua la conversione chiede la traduzione ufficiale della patente di guida. La stessa Autorità chiede, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche, informazioni alle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, ove sorgano dubbi circa la validità, l'autenticità della patente ed i dati in essa riportati.

Articolo 8

L' Autorità centrale competente che riceve la patente ritirata, a seguito di conversione, informa l'autorità centrale dell'altra Parte qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all' autenticità ed ai dati in esso riportati. Tale informazione viene trasmessa sempre per i canali diplomatici.

Articolo 9

Eventuali divergenze nella interpretazione o applicazione del presente Accordo verranno risolte in consultazione e/o negoziati tra le Parti Contraenti.

Articolo 10

Il presente Accordo viene applicato in conformità delle rispettive norme interne di ogni Stato Contraente.

Articolo 11

Le Parti Contraenti, almeno due mesi prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, s'informano reciprocamente sugli indirizzi delle Autorità centrali competenti a cui vengono inviate le patenti ritirate ai sensi dell'art. 6, nonché le informazioni di cui agli artt. 7 e 8. Ciascuna Parte Contraente, inoltre, comunica gli indirizzi delle proprie Rappresentanze diplomatiche presenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, che fanno da tramite per le procedure di cui ai predetti articoli 6, 7, e 8.

Articolo 12

Il presente Accordo, con i suoi relativi allegati tecnici, entrerà in vigore sessanta (60) giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche, con le quali le Parti si saranno comunicate l'adempimento delle procedure interne all'uopo previste.

Il presente Accordo avrà durata di cinque (5) anni e potrà essere prorogato, con reciproco accordo, dalle Parti Contraenti con uno Scambio di Note Verbali che dovrà definirsi almeno sei (6) mesi prima della data di scadenza dello stesso.

Ciascuna Parte Contraente potrà denunciare il presente Accordo i con notifica scritta all'altra Parie Contraente per il tramite dei canali diplomatici.

L'Accordo stesso cesserà di produrre i suoi effetti sei (6) mesi dopo la ricezione dell'avvenuta denuncia.

Detto Accordo potrà essere modificato per iscritto per mutuo consenso delle Parti contraenti.

Tali eventuali modifiche entreranno in vigore in conformità con le procedure previste per l'entrata in vipore del presente Accordo.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Gerusalemme, il 25 ottobre 2012, che corrisponde al giorno di 9 dell'anno 5773 del calendario ebraico, ciascuno in due originali nelle lingue italiana, ebraica e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenza nell'interpretazione, il testo in lingua inglese è quello che prevale.