Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 
ACCORDO 2 novembre 2016, n. 2520
  Accordo di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida.  
 


 
  urn:nir:ministero.affari.esteri.cooperazione.internazionale:accordo:2016-11-02;2520

 

All'Eccellentissimo

Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario

della Repubblica Federativa del Brasile

Ricardo Neiva Tavares - ROMA

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua Nota n° 220, del 2 Novembre 2016, relativa alla proposta di Accordo, per scambio di Note, tra la Repubblica Federativa del Brasile e la Repubblica Italiana sul Riconoscimento Reciproco in Materia di Conversione di Patenti di Guida, che trascrivo integralmente qui di seguito:

Eccellenza,

Al fine di consentire che i titolari di patenti di guida rilasciate da uno dei nostri Stati possano convertirle in patenti di guida rilasciate dall'altro Stato, nonché di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali e agevolare il traffico stradale nei rispettivi territori dei nostri Stati, ho l'onore di proporre il seguente Accordo, per scambio di Note, tra la Repubblica Federativa del Brasile e la Repubblica Italiana (d'ora innanzi denominate "Parti Contraenti") sul Riconoscimento Reciproco in Materia di Conversione di Patenti di Guida:

Articolo 1

1. Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, secondo la propria normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.

Articolo 2

1. La patente di guida brasiliana cessa di validità ai fini della circolazione nel o territorio italiano, trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare x in Italia.

2. La patente di guida italiana cessa di validità ai fini della circolazione nel territorio brasiliano, trascorsi centottanta giorni dalla data di entrata nel territorio brasiliano.

Articolo 3

1. Nell'interpretazione degli articoli del presente accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.

Articolo 4

1. Il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti che stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, può convertire la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari.

2. Si considerano situazioni particolari quelle relative a conducenti aventi esigenze speciali che richiedono adattamenti del veicolo rispetto alla configurazione standard, ovvero uso di protesi.

3. Il titolare di patente di guida brasiliana può richiedere alle Autorità italiane la conversione della sua patente senza sostenere esami teorici e pratici solo nel caso sia residente in Italia da meno di quattro anni alla data in cui presenta la richiesta di conversione.

4. Il titolare di patente di guida italiana può richiedere alle Autorità brasiliane la conversione della sua patente senza sostenere esami teorici e pratici solo nel caso sia residente in Brasile da meno di quattro anni alla data in cui presenta la richiesta di conversione.

5. Le Autorità competenti possono chiedere un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici, necessari per le categorie di patente richieste, in conformità con la legislazione vigente nei territori delle Parti Contraenti.

6. Per l'applicazione del primo capoverso del presente articolo, il titolare della patente di guida deve aver compiuto l'età minima prevista dalle rispettive normative interne per il rilascio della categoria di patente di cui chiede la conversione.

7. Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste in relazione alla data di rilascio della patente di guida dalle norme interne delle due Parti Contraenti, sono applicate, alla nuova patente, con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

Articolo 5

1. Il presente Accordo si applica esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio dell'altra Parte Contraente. Nel caso le patenti di guida siano state rilasciate con validità provvisoria, si applica solo per quelle divenute valide in via permanente prima dell?acquisizione della predetta residenza.

2. Il presente Accordo non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in N sostituzione di patenti di guida, rilasciate da Stati terzi, non convertibili dalla Parte ad Contraente che deve procedere alla conversione.

Articolo 6

1. Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti Contraenti viene riconosciuta sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Accordo, di cui costituiscono parte integrante. Nelle tabelle è stabilito che per conversione possono essere rilasciate solo patenti valide per le categorie A e/o B anche se la patente di cui è richiesta la conversione è valida per altre categorie. Per ottenere categorie diverse dalle A e/o B dovranno essere superati gli specifici esami previsti dalle normative vigenti nelle Parti Contraenti.

2. Le predette tabelle, l'elenco dei modelli delle patenti di guida e i formulari bilingue di cui all'art. 8 , costituiscono gli allegati tecnici di questo Accordo e possono essere modificati dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti con uno scambio di Note.

3. Le Autorità Centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:

a) nella Repubblica Federativa del Brasile, il Dipartimento Nazionale di Transito (DENATRAN);

b) nella Repubblica Italiana il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Articolo 7

1. Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti Contraenti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità competenti dell'altra Parte Contraente, per il tramite delle Rappresentanze Diplomatiche. Il ritiro della patente da convertire avviene al momento del rilascio della nuova patente emessa per conversione.

Articolo 8

1. L'Autorità competente di ciascuna Parte Contraente che effettua la conversione chiede la traduzione ufficiale della patente di guida. La stessa Autorità chiede, via e-mail, alla competente Autorità Centrale dell'altra Parte Contraente, informazioni circa i dati relativi alla patente da convertire.

2. Per la richiesta e il rilascio delle informazioni le Autorità competenti si avvalgono dei formulari bilingue, allegati al presente Accordo.

3. L'Autorità competente che effettua la conversione può chiedere, per il tramite delle Rappresentanze Diplomatiche e Consolari, ulteriori informazioni alle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, qualora sussistano dubbi dopo lo scambio d'informazioni con i formulari bilingue.

Articolo 9

1. L'Autorità Centrale competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata, a seguito di conversione, deve informare l'altra Parte qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all' autenticità ed ai dati in esso riportati. Tale informazione viene trasmessa sempre per i canali diplomatici.

Articolo 10

1. Le Parti Contraenti, almeno due mesi prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, s'informano reciprocamente sugli indirizzi delle Autorità Centrali competenti a cui le Rappresentanze Diplomatiche inviano le patenti ritirate ai sensi dell'art. 7, nonché le informazioni di cui agli artt. 8 e 9.

2. Ciascuna Parte Contraente, inoltre, comunica gli indirizzi delle proprie Rappresentanze Diplomatiche presenti sul territorio dell'altra Parte, che fanno da tramite per le procedure di cui ai predetti articoli 7, 8 e 9.

3. Se quanto precede è accettabile da parte del Governo della Repubblica Italiana, ho l'onore di proporre che questa Nota e la Nota di risposta dell'Eccellenza Vostra costituiscano un Accordo tra la Repubblica Federativa del Brasile e la Repubblica Italiana sul Riconoscimento Reciproco in Materia di Conversione di Patenti di Guida, il quale entrerà in vigore sessanta (60) giorni dopo la data di ricezione della seconda delle notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate reciprocamente l'adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti per l'entrata in vigore del presente Accordo.

4. Questo Accordo potrà essere modificato per iscritto, per mutuo consenso, attraverso i canali diplomatici, e le modifiche entreranno in vigore secondo la stessa procedura osservata per l'entrata in vigore dell'Accordo, come descritto nel paragrafo precedente.

5. Questo Accordo potrà essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti Contraenti, cessando di produrre i suoi effetti sei (6) mesi dopo la ricezione dell'avvenuta denuncia.

6. Il presente Accordo avrà durata di cinque (5) anni ed a partire da un (1) anno prima della scadenza, le Parti Contraenti avvieranno le consultazioni per procedere al suo rinnovo.

In risposta, ho l'onore di confermare che la suddetta proposta è accettabile da parte del Governo della Repubblica Italiana e che la Nota dell'Eccellenza Vostra e questa Nota di risposta costituiscono Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa del Brasile sul Riconoscimento Reciproco in Materia di Conversione di Patenti di Guida, il quale entrerà in vigore sessanta (60) giorni dopo la data di ricezione della seconda delle notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate reciprocamente l'adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti per l'entrata in vigore del presente Accordo.

Colgo l'occasione per rinnovare all'Eccellenza Vostra i sensi della mia più alta considerazione.

 

Il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Mario Giro