Titolo I
NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1.
Principi generali
1.
Le parti ribadiscono la loro adesione ai principi generali del diritto internazionale, come definiti negli scopi e nei principi della Carta delle Nazioni Unite, riaffermati dalla dichiarazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite relativa ai principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, del 24 ottobre 1970, e in altri trattati internazionali pertinenti, che evocano tra l'altro lo Stato di diritto e il principio pacta sunt servanda; al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dagli altri strumenti internazionali sui diritti umani pertinenti sottoscritti dalle parti, che ispirano le politiche interne ed estere di entrambe le parti e costituiscono un elemento essenziale del presente accordo.
2.
Le parti ribadiscono il proprio impegno a continuare a cooperare ai fini della piena realizzazione degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio, conformandosi ai reciproci obblighi internazionali vigenti applicabili alle parti. Questa disposizione costituisce un elemento essenziale del presente accordo. Le parti ribadiscono altresi' il rispettivo impegno al Consenso europeo in materia di sviluppo del 2005, alla dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti adottata al forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti del 2005, al programma d'azione di Accra adottato al terzo forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti e alla dichiarazione fondamentale di Hanoi sull'efficacia degli aiuti del 2006, finalizzato a potenziare le prestazioni della cooperazione allo sviluppo, anche per quanto riguarda un maggior svincolo degli aiuti e dispositivi di assistenza piu' prevedibili.
3.
Le parti ribadiscono il proprio impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue molteplici dimensioni, a collaborare per affrontare le sfide connesse ai cambiamenti climatici e alla globalizzazione e a contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, tra cui gli obiettivi di sviluppo del millennio.
4.
Nel realizzare tutte le attivita' di cooperazione previste dal presente accordo, le parti convengono di tener conto dei rispettivi livelli di sviluppo, dei bisogni e delle capacita' di ciascuna.
5.
Le parti confermano che il commercio svolge un ruolo significativo per lo sviluppo e che i programmi di preferenze commerciali contribuiscono alla crescita dei Paesi in via di sviluppo, tra cui il Vietnam.
6.
Le parti convengono che la cooperazione ai sensi del presente accordo si svolgera' nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, normative e regolamentazioni nazionali.
Art. 2.
Obiettivi della cooperazione
1.
Nell'intento di rafforzare le loro relazioni bilaterali, le parti si impegnano a intrattenere un dialogo globale e ad estendere la cooperazione tra di esse a tutti i settori di reciproco interesse.
2.
Tale intento mirera' in particolare a:
a) istituire una cooperazione a livello bilaterale e in tutte le sedie le organizzazioni regionali e internazionali competenti;
b) sviluppare gli scambi e gli investimenti le parti nel reciproco vantaggio;
c) istituire una cooperazione in tutti i settori commerciali e di investimento di reciproco interesse, nell'intento di favorire flussi di scambi e investimenti sostenibili, evitando e eliminando gli ostacoli agli scambi e agli investimenti, in modo coerente e complementare rispetto alle iniziative regionali UE-ASEAN presenti e future;
d) avvalersi della cooperazione allo sviluppo per eliminare la poverta', promuovere lo sviluppo sostenibile, far fronte alle sfide emergenti quali i cambiamenti climatici e le malattie trasmissibili, approfondire le riforme economiche e prendere parte all'economia mondiale;
e) istituire la cooperazione in materia di giustizia e sicurezza, anche per quanto riguarda lo Stato di diritto e la cooperazione giudiziaria, la protezione dei dati, la migrazione, la lotta alla criminalita' organizzata, il riciclaggio di denaro e il traffico di stupefacenti;
f) favorire la cooperazione in tutti gli altri settori di reciproco interesse, ivi inclusi i diritti umani; la politica economica; i servizi finanziari; la fiscalita'; la politica industriale, le piccole e medie imprese; le tecnologie dell'informazione e della comunicazione; la scienza e la tecnologia; l'energia; i trasporti; la pianificazione e lo sviluppo urbani e regionali; il turismo; l'istruzione e la formazione; la cultura; i cambiamenti climatici; l'ambiente e le risorse naturali; l'agricoltura, le foreste, l'allevamento, la pesca e lo sviluppo rurale; la sanita'; le statistiche; il lavoro, l'occupazione e gli affari sociali; la riforma della pubblica amministrazione; le associazioni e Organizzazioni non governative (ONG); la prevenzione e attenuazione delle catastrofi naturali; la parita' di genere;
g) intensificare e incentivare la partecipazione, presente e futura, di entrambe le parti ai programmi di cooperazione subregionali e regionali aperti alla partecipazione dell'altra parte;
h) istituire una cooperazione contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e relativi vettori, il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti e i residuati bellici;
i) istituire una cooperazione in materia di lotta al terrorismo;
j) accentuare il ruolo e la visibilita' di ciascuna parte nella regione dell'altra parte ricorrendo a mezzi diversi, tra cui gli scambi culturali, l'utilizzo delle tecnologie informatiche e l'istruzione;
k) promuovere la comprensione fra le rispettive popolazioni, anche tramite la cooperazione tra organizzazioni quali gruppi di riflessione, universita', imprese e media, attraverso seminari, conferenze, interazione fra i giovani e altre attivita'.
Art. 3.
Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali
1.
Le parti si impegnano a scambiare opinioni e a collaborare nell'ambito di consessi e organizzazioni regionali e internazionali, tra cui le Nazioni Unite e relative agenzie e organizzazioni, il dialogo ASEAN-UE, il Forum regionale dell'ASEAN (ARF), il vertice Asia-Europa (ASEM) e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
2.
Le parti convengono inoltre di promuovere la cooperazione nei suddetti ambiti tra gruppi di riflessione, universita', ONG, imprese e media tramite l'organizzazione di seminari, conferenze e altre attivita' connesse, a condizione che tale cooperazione si basi su un reciproco consenso.
Art. 4.
Cooperazione bilaterale e regionale
1.
Per ciascun settore oggetto di dialogo e di cooperazione ai sensi del presente accordo, e ponendo il debito accento sulle questioni che rientrano nella cooperazione bilaterale, le parti concordano di svolgere le attivita' pertinenti a livello bilaterale o regionale o combinando i due livelli. Nella scelta del livello adeguato, le parti cercheranno di ottimizzare l'impatto su tutte le parti interessate e di favorirne la massima partecipazione, sfruttando al meglio le risorse disponibili, tenendo conto della realizzabilita' politica e istituzionale e garantendo coerenza con altre attivita' che vedono coinvolte l'Unione e I'ASEAN. La cooperazione puo' eventualmente offrire sostegno all'integrazione e allo sviluppo comunitario dell'ASEAN.
2.
Le parti possono eventualmente decidere di estendere il sostegno finanziario alle attivita' di cooperazione nei settori contemplati dal presente accordo o ad esso connesse, conformemente alle rispettive procedure e risorse finanziarie. Detta cooperazione puo', in particolare, sostenere la realizzazione delle riforme socio-economiche del Vietnam e puo' contemplare interventi di potenziamento della capacita' quali l'organizzazione di programmi di formazione, workshop e seminari, scambi di esperti, studi e altre azioni concordate dalle parti conformemente alle strategie di aiuti allo sviluppo del donatore.
Titolo III
PACE E SICUREZZA
Art. 8.
Lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e relativi vettori
1.
Le parti considerano che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, sia presso destinatari statali che non statali, rappresenta una delle minacce piu' gravi per la stabilita' e la sicurezza internazionali, al contempo ribadendo il diritto legittimo delle parti di svolgere ricerche, sviluppare, utilizzare, commerciare e trasferire tecnologie biologiche, chimiche e nucleari e relativi materiali ad usi pacifici, nel rispetto dei trattati e delle convenzioni cui hanno aderito. Le parti convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, attraverso il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale dei rispettivi obblighi che loro incombono in forza dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione e dei pertinenti obblighi internazionali applicabili alle parti. Le parti convengono che la presente disposizione costituisce un elemento essenziale dell'accordo.
2.
Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori:
a) disponendo quanto necessario alla firma o alla ratifica di tutti gli altri trattati e accordi internazionali pertinenti, o all'adesione ad essi, se del caso, e assolvendone in pieno i rispettivi obblighi;
b) creando, nei limiti delle rispettive capacita', un efficace sistema di controlli nazionali all'esportazione che verifichi l'esportazione e il transito delle merci aventi attinenza con le armi di distruzione di massa, anche per quanto riguarda il loro impiego finale finalizzato alle tecnologie a duplice uso, che, in linea con la risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, contempli sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione e che non intralci le attivita' di importazione ed esportazione e le transazioni finanziarie regolari e lecite. A tal fine, e' prevista la fornitura di assistenza, ivi incluso il potenziamento della capacita'.
3.
Le parti convengono di intrattenere un regolare dialogo politico che accompagnera' e consolidera' gli elementi suddetti.
Art. 9.
Cooperazione nella lotta contro il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro (SALW), in tutti i loro aspetti
1.
Le parti riconoscono che la produzione, il trasferimento e la circolazione illeciti di armi leggere e di piccolo calibro, in tutti i loro aspetti, compreso l'eccessivo accumulo, e la loro diffusione incontrollata continuano a rappresentare una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionale, al contempo ribadendo il diritto legittimo delle parti di produrre, importare e detenere armi leggere e di piccolo calibro per esigenze di autodifesa e di sicurezza. A tale riguardo, le parti ricordano gli aspetti rilevanti delle risoluzioni 64/50 e 64/51 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
2.
Le parti convengono di osservare e eseguire integralmente gli obblighi rispettivi in materia di lotta al commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro, in tutti i loro aspetti, incombenti loro in forza dei vigenti accordi internazionali cui hanno aderito e in forza delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonche' degli impegni assunti nel quadro di altri strumenti internazionali pertinenti applicabili in questo settore, quali il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere ed eliminare il commercio illecito di SALW, in tutti i loro aspetti.
3.
Le parti si impegnano ad avviare, se necessario, un dialogo finalizzato allo scambio di opinioni e informazioni, a sviluppare una comprensione comune delle questioni e dei problemi connessi al commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro e a rafforzare la capacita' delle parti di prevenire, combattere ed eliminare tale commercio.
Art. 10.
Cooperazione in materia di lotta al terrorismo
1.
Le parti ribadiscono l'importanza della lotta al terrorismo nel pieno rispetto del diritto, compresi la Carta delle Nazioni Unite, la legislazione in materia di diritti umani, il diritto dei rifugiati e il diritto umanitario internazionale. In questo ambito e conformemente alla strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo, contenuta nella risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e nella dichiarazione comune UE-ASEAN del 28 gennaio 2003 sulla cooperazione nella lotta al terrorismo, le parti convengono di potenziare la cooperazione in materia di prevenzione e repressione del terrorismo.
2.
In particolare, le parti si impegnano ad agire in tal senso:
a) nel quadro della piena attuazione della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle altre pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite, e disponendo quanto necessario ai fini della ratifica e della piena attuazione delle convenzioni e degli strumenti internazionali volti a combattere e prevenire il terrorismo;
b) consultandosi regolarmente, in sede di comitato misto, su come cooperare per contrastare e prevenire il terrorismo;
c) scambiandosi informazioni sui gruppi terroristici e sulle relative reti di sostegno, nel rispetto del diritto internazionale e nazionale e, compatibilmente con i programmi e strumenti delle parti, fornendo sostegno per potenziare la capacita' di contrastare e prevenire il terrorismo;
d) scambiandosi pareri sui mezzi e i metodi utilizzati per contrastare il terrorismo e l'istigazione a commettere atti terroristici, anche dal punto di vista tecnico e della formazione, e scambiandosi esperienze in merito alla prevenzione del terrorismo;
e) collaborando nell'intento di creare maggior consenso internazionale sulla lotta al terrorismo, di rafforzarne il quadro normativo e di pervenire quanto prima ad un accordo sulla Convenzione globale sul terrorismo internazionale che completi gli attuali strumenti antiterrorismo delle Nazioni Unite;
f) promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri delle Nazioni Unite onde attuare efficacemente la strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo;
g) condividendo le migliori pratiche in materia di tutela dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo.
Art. 11.
Cooperazione giudiziaria
1.
Le parti convengono di cooperare su questioni di natura giuridica, sul potenziamento dello Stato di diritto e delle istituzioni a tutti i livelli nei settori dell'amministrazione della giustizia e dell'applicazione della legge.
2.
Le parti convengono di cooperare sul potenziamento della capacita' del potere giudiziario e del sistema giuridico in settori quali il diritto civile, il diritto processuale civile, il diritto penale e il diritto processuale penale, impegnandosi inoltre a scambiarsi informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione.
3.
Le parti convengono inoltre di collaborare in materia giustizia penale internazionale. Esse ritengono che i crimini piu' gravi che riguardano la comunita' internazionale non debbano rimanere impuniti e che la loro efficace repressione debba essere assicurata mediante l'adozione degli opportuni provvedimenti al livello adeguato.
4.
Le parti individuano nella Corte penale internazionale un'istituzione progressiva e indipendente il cui operato e' finalizzato alla pace e alla giustizia internazionali. Le parti concordano di cooperare al fine di potenziare il quadro giuridico atto a prevenire e a punire i crimini piu' gravi che riguardano la comunita' internazionale, e di prendere in considerazione la possibilita' di aderire allo Statuto di Roma. Le parti convengono che sarebbero proficui il dialogo e la cooperazione al riguardo.
Titolo IV
COOPERAZIONE IN MATERIA DI SCAMBI E INVESTIMENTI
Art. 12.
Principi generali
1.
Le parti istituiscono un dialogo avente ad oggetto gli scambi bilaterali e multilaterali e le questioni connesse al commercio finalizzato ad intensificare le relazioni commerciali bilaterali e a migliorare il sistema degli scambi multilaterali.
2.
Le parti si impegnano a promuovere quanto piu' possibile lo sviluppo e la diversificazione degli scambi commerciali tra di esse nel reciproco vantaggio. Esse si impegnano a realizzare condizioni di accesso al mercato migliori e prevedibili, predisponendo quanto necessario per l'eliminazione degli ostacoli agli scambi, in particolare eliminando tempestivamente gli ostacoli non tariffari e le restrizioni commerciali, e adottando provvedimenti per migliorare la trasparenza, tenendo conto di quanto realizzato in questo campo dalle organizzazioni internazionali cui entrambe le parti appartengono.
3.
Riconoscendo che il commercio e' un fattore indispensabile per lo sviluppo e che i regimi di preferenze commerciali, compreso il Sistema delle preferenze generalizzate (SPG), e il trattamento speciale e differenziato previsto dall'OMC si sono rivelati vantaggiosi per i Paesi in via di sviluppo, le parti si impegnano ad intensificare le consultazioni relative all'effettiva attuazione di questi strumenti.
4.
Nel dare attuazione al presente titolo, le parti tengono conto dei rispettivi livelli di sviluppo.
5.
Le parti si tengono informate sull'evoluzione delle politiche commerciali e connesse al commercio, quali la politica agricola, la politica di sicurezza alimentare, la politica di tutela dei consumatori e la politica ambientale.
6.
Le parti promuovono il dialogo e la cooperazione al fine di sviluppare gli scambi e gli investimenti tra di esse, anche per quanto riguarda la soluzione di problemi commerciali e la messa a disposizione di programmi di assistenza tecnica e di potenziamento della capacita' necessari a risolvere i problemi commerciali che sorgono, tra l'altro, nei settori di cui al presente titolo.
7.
Nell'intento di mettere a frutto le singole potenzialita' e la loro complementarieta' economica, le parti si impegnano ad esplorare e cercare ulteriori opportunita' e soluzioni per potenziare le loro relazioni in materia di scambi e investimenti anche, eventualmente, negoziando accordi di libero scambio o di altra natura vantaggiosi per entrambe.
Art. 13.
Sviluppo del commercio
1.
Le parti si impegnano a sviluppare, diversificare e intensificare gli scambi tra di esse e a rendere migliorare la competitivita' dei rispettivi prodotti sui mercati nazionali, regionali e internazionali. Nel perseguire questo obiettivo, la cooperazione tra le parti mette l'accento, nello specifico, sul potenziamento della capacita' in una serie di ambiti, quali le strategie di sviluppo commerciale, l'ottimizzazione delle potenzialita' commerciali, comprese le preferenze SPG, la competitivita', la promozione dei trasferimenti tecnologici tra imprese, la trasparenza delle politiche, delle normative e delle regolamentazioni le informazioni sui mercati, lo sviluppo istituzionale e la costituzione di reti a livello regionale.
2.
Per promuovere gli scambi e gli investimenti tra di esse, le parti si avvalgono pienamente degli aiuti al commercio e di altri programmi complementari di assistenza.
Art. 14.
Questioni sanitarie e fitosanitarie e benessere degli animali
1.
Le parti ribadiscono i diritti e gli obblighi derivanti loro dall'accordo OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS).
2.
Negli scambi fra di esse, le parti intensificano la cooperazione e lo scambio di informazioni sulla legislazione e le procedure di attuazione, certificazione, ispezione e controllo in materia sanitaria e fitosanitaria, nell'ambito dell'accordo OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie, della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV), dell'Ufficio internazionale delle epizoozie e del CODEX Alimentarius.
3.
Le parti convengono inoltre di cooperare sulle questioni sanitarie e fitosanitarie e, tramite il potenziamento della capacita' e l'assistenza tecnica, di promuovere una cooperazione tra di esse adeguata alle necessita' specifiche di ciascuna parte e che consenta loro di prestarsi assistenza per garantire conformita' tra i rispettivi quadri normativi, anche in materia di sicurezza alimentare, aspetti fitosanitari e veterinari e impiego delle norme internazionali.
4.
Le parti convengono di cooperare, all'occorrenza, in materia di benessere degli animali, anche tramite interventi di assistenza tecnica e potenziamento della capacita' intesi a elaborare norme in questo settore.
5.
Le parti designano punti di contatto per le comunicazioni sulle questioni di cui al presente articolo.
Art. 15.
Ostacoli tecnici agli scambi
1.
Le parti promuovono l'uso delle norme internazionali, collaborano e si scambiano informazioni sulle norme, sulle regolamentazioni tecniche e sulle procedure di valutazione della conformita', segnatamente nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT).
2.
Le parti si impegnano a scambiarsi informazioni sin dalle prime fasi di elaborazione delle nuove normative in materia di TBT. A tal fine, le parti incoraggiano ogni misura atta a colmare il divario tra di esse in materia di valutazione della conformita' e standardizzazione e a migliorare la convergenza e la compatibilita' tra i rispettivi sistemi delle parti in questo settore. Le parti convengono di scambiarsi punti di vista e di esplorare la possibilita' di applicare la certificazione ad opera di terzi per agevolare i flussi commerciali tra di esse.
3.
La cooperazione in materia di ostacoli tecnici agli scambi si svolge, tra l'altro, mediante il dialogo attraverso i canali preposti, progetti comuni e programmi di assistenza tecnica e di potenziamento della capacita'. All'occorrenza, le parti designano punti di contatto per le comunicazioni sulle questioni di cui al presente articolo.
Art. 16.
Cooperazione in materia doganale e di facilitazione degli scambi
1.
Le parti:
a) condividono esperienze e migliori pratiche ed esplorano le varie possibilita' al fine di semplificare le importazioni, le esportazioni e altre procedure doganali;
b) garantiscono la trasparenza delle regolamentazioni doganali e di facilitazione degli scambi;
c) sviluppano la cooperazione sulle questioni doganali ed elaborano dispositivi efficaci per l'assistenza amministrativa reciproca;
d) ricercano una convergenza delle loro posizioni e un'azione comune nell'ambito delle pertinenti iniziative internazionali, anche per quanto riguarda la facilitazione degli scambi.
2.
Le parti presteranno particolare attenzione, tra l'altro:
a) a potenziare gli scambi internazionali sotto l'aspetto della sicurezza;
b) a garantire un'applicazione piu' efficace ed efficiente dei diritti di proprieta' intellettuale a livello doganale;
c) ad assicurare un approccio che equilibri la facilitazione degli scambi e la lotta alle frodi e alle irregolarita'.
3.
Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le parti si dichiarano interessate a valutare la possibilita' futura di concludere protocolli di cooperazione doganale e di mutua assistenza amministrativa, entro il quadro istituzionale stabilito dal presente accordo.
4.
Le parti si impegnano a mobilitare le risorse di assistenza tecnica per sostenere l'attuazione della cooperazione in materia doganale e della regolamentazione in materia di facilitazione degli scambi di cui al presente accordo.
Art. 17.
Investimenti
1.
Le parti incentivano maggiori flussi di investimento creando un ambiente per gli investimenti piu' attraente e stabile grazie ad un dialogo regolare inteso ad una maggiore comprensione e cooperazione in materia, vagliando dispositivi amministrativi atti ad agevolare i flussi di investimento, promuovendo norme stabili, trasparenti e aperte e garantendo ai propri investitori di operare in condizioni di parita'.
Art. 18.
Politica della concorrenza
1.
Le parti preservano le norme e i regolamenti in materia di concorrenza e le relative autorita'. Esse applicheranno dette norme in modo efficace, non discriminatorio e trasparente onde garantire maggiore certezza giuridica nei rispettivi territori.
2.
A tal fine, in fase di elaborazione e applicazione delle norme e dei regolamenti in materia di concorrenza, le parti possono varare interventi di potenziamento della capacita' e altre attivita' di cooperazione, compatibilmente con gli stanziamenti disponibili a titolo dei rispettivi strumenti e programmi di cooperazione.
Art. 19.
Servizi
1.
Le parti istituiscono un dialogo regolare che consenta loro segnatamente di: scambiarsi informazioni sui rispettivi contesti regolamentari al fine di individuare le migliori pratiche; promuovere l'accesso ai rispettivi mercati, anche del commercio elettronico; rendere piu' accessibili le fonti di capitale e le tecnologie; facilitare gli scambi di servizi tra entrambe le regioni e sui mercati dei Paesi terzi.
Art. 20.
Tutela dei diritti di proprieta' intellettuale
1.
Le parti ribadiscono di ascrivere grande importanza alla tutela dei diritti di proprieta' intellettuale e alla piena attuazione degli impegni internazionali in materia, al fine di garantire una tutela adeguata e efficace di detti diritti, nel rispetto delle pertinenti norme/accordi internazionali, quali l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) e la Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV), dotandosi di strumenti di attuazione efficienti.
2.
Le parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di tutela e applicazione dei diritti di proprieta' intellettuale, anche per quanto riguarda i dispositivi atti a facilitare la tutela e la registrazione delle indicazioni geografiche dell'altra parte nei rispettivi territori, tenendo conto delle norme, delle pratiche e degli sviluppi internazionali in questo settore e delle rispettive capacita'.
3.
La cooperazione si realizza secondo le modalita' convenute dalle parti, anche attraverso lo scambio di informazioni e esperienze su aspetti quali l'applicazione pratica, la promozione, la diffusione, la semplificazione, la gestione, l'armonizzazione, la tutela, attuazione e applicazione effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale, la prevenzione delle violazioni di tali diritti e la lotta alla pirateria e alla contraffazione, ivi inclusi la creazione e il potenziamento delle organizzazioni preposte al controllo e alla tutela di questi diritti.
Art. 21.
Maggiore partecipazione degli attori economici
1.
Le parti incentivano e agevolano l'operato delle rispettive camere di commercio e industria nonche' la cooperazione tra le associazioni di categoria delle parti al fine di promuovere gli scambi e gli investimenti nei settori di interesse di entrambe le parti.
2.
Le parti incoraggiano un dialogo tra i rispettivi enti di regolamentazione e attori del settore privato al fine di discutere sugli ultimi sviluppi del clima degli scambi e degli investimenti, di esplorare le necessita' di sviluppo del settore privato e di scambiare opinioni circa i quadri strategici atti a potenziare la competitivita' delle imprese.
Art. 22.
Consultazioni
1.
Onde garantire sicurezza e prevedibilita' alle loro relazioni commerciali bilaterali, le parti convengono di consultarsi quanto prima possibile e in tempi rapidi, su richiesta di una di esse, su eventuali contrasti che potrebbero sorgere nell'ambito delle questioni commerciali o connesse agli scambi di cui al presente titolo.
Titolo V
COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA GIUSTIZIA
Art. 23.
Lotta alla criminalita' organizzata
1.
Le parti convengono di cooperare per combattere la criminalita' organizzata, la criminalita' economica e finanziaria e la corruzione. Tale cooperazione intende, in particolare, attuare e promuovere le norme e gli strumenti internazionali pertinenti, quali la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata transnazionale e relativi protocolli addizionali e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ove applicabili.
Art. 24.
Cooperazione nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
1.
Le parti convengono sulla necessita' di adoperarsi e cooperare onde evitare il cattivo impiego dei loro sistemi finanziari, e il riciclaggio dei proventi di ogni attivita' illecita grave, come raccomanda la task force «Azione finanziaria» (FATF).
2.
Le due parti convengono di promuovere la formazione e l'assistenza tecnica ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione delle normative e dell'efficiente funzionamento dei meccanismi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. In particolare, la cooperazione consente lo scambio delle pertinenti informazioni tre le autorita' competenti delle parti, nell'ambito delle rispettive normative, sulla base di norme appropriate per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle adottate dalle parti e dagli organi internazionali che operano nel settore, come la task force «Azione finanziaria» (FATF).
Art. 25.
Cooperazione nella lotta agli stupefacenti
1.
Le parti collaborano per assicurare un'impostazione globale ed equilibrata mediante un'azione e un coordinamento efficaci tra le autorita' competenti, anche in materia di applicazione della legge, dogane, sanita', giustizia e affari interni e altri settori pertinenti, nell'intento di ridurre l'offerta (compresa la coltura illegale del papavero da oppio e la produzione di droghe sintetiche), il traffico e la domanda di stupefacenti e le relative conseguenze sui consumatori e sulla societa' in senso lato, e per rendere piu' efficace il controllo dei precursori.
2.
Le parti concordano i metodi di cooperazione per conseguire i suddetti obiettivi. Le azioni si fondano su principi stabiliti di comune accordo, in linea con le pertinenti convenzioni internazionali cui le parti hanno aderito, con la dichiarazione politica; con la Dichiarazione sulle linee direttrici per ridurre la domanda di droga, e le misure per migliorare la cooperazione internazionale al fine di combattere il problema mondiale della droga, adottate dalla 20ª sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulle droghe del giugno 1998; e con la dichiarazione politica e il piano d'azione adottati in occasione della 52ª sessione della commissione degli stupefacenti delle Nazioni Unite nel marzo 2009.
3.
La cooperazione tra le parti comprende l'assistenza tecnica e amministrativa in particolare nei seguenti settori: elaborazione della legislazione e delle politiche nazionali; creazione di istituzioni e centri di informazione e di monitoraggio nazionali; formazione del personale; ricerca sugli stupefacenti; sforzi intesi a ridurre la domanda di stupefacenti e i danni da essi causati e cooperazione giudiziaria e di polizia e controllo efficace sui precursori per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. Le parti possono concordare l'inclusione di altri settori.
Art. 26.
Protezione dei dati personali
1.
Le parti convengono di cooperare per migliorare il livello di protezione dei dati personali in conformita' delle piu' rigorose norme internazionali, ove necessario, come quelle contenute negli strumenti internazionali, nella misura in cui si applicano alle parti.
2.
La cooperazione sulla protezione dei dati personali puo' comprendere, tra l'altro, l'assistenza tecnica sotto forma di scambio d'informazioni e conoscenze.
Titolo VI
SVILUPPO SOCIOECONOMICO E ALTRI SETTORI DI COOPERAZIONE
Art. 27.
Cooperazione in materia di migrazione
1.
Le parti ribadiscono l'importanza di sforzi congiunti per gestire i flussi migratori tra i rispettivi territori. Al fine di intensificare la cooperazione, le parti instaurano un dialogo globale su tutte le questioni attinenti alla migrazione. Le strategie nazionali di sviluppo socioeconomico dei Paesi di origine, transito e destinazione dei migranti tengono conto delle problematiche connesse al fenomeno.
2.
La cooperazione tra le parti si basa su una valutazione delle esigenze specifiche condotta dalle parti in reciproca consultazione e si realizza nel rispetto delle pertinenti normative dell'Unione e nazionale in vigore. La cooperazione si concentrera', tra l'altro:
a) sulle cause di fondo della migrazione;
b) su un dialogo globale sulla migrazione legale inteso, come consensualmente convenuto, a istituire i dispositivi atti a favorire le opportunita' di migrazione legale;
c) sullo scambio di esperienze e pratiche per quanto riguarda il rispetto e l'attuazione delle disposizioni della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata il 28 luglio 1951, e del relativo protocollo, firmato il 31 gennaio 1967, soprattutto dei principi di «non respingimento» e di «ritorno volontario»;
d) sulle norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, la parita' di trattamento, l'integrazione per gli stranieri che soggiornano legalmente, l'istruzione e la formazione, le misure contro il razzismo e la xenofobia;
e) sull'elaborazione di un'efficace politica di prevenzione dell'immigrazione clandestina, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, compreso l'esame delle modalita' di lotta contro le reti di passatori e di trafficanti e di protezione delle vittime di tale tratta;
f) sul rimpatrio, in condizioni di rispetto della dignita' umana, e la promozione del ritorno volontario di quanti soggiornano illegalmente sul territorio di un Paese e la loro riammissione, ai sensi del paragrafo 3;
g) sulle questioni ritenute di reciproco interesse in materia di visti e sicurezza dei documenti di viaggio;
h) le questioni ritenute di reciproco interesse in materia di controlli alle frontiere;
i) il potenziamento delle capacita' tecniche e umane.
3.
Nell'ambito della cooperazione volta a prevenire e a combattere l'immigrazione clandestina, e fatta salva la necessita' di proteggere le vittime della tratta di esseri umani, le parti convengono inoltre quanto segue:
a) una volta che le competenti autorita' del Vietnam abbiano determinato, conformemente alle normative nazionali o ai pertinenti accordi in vigore, che la persona da riammettere e' di nazionalita' vietnamita, il Vietnam riammette i propri cittadini che soggiornano illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta delle autorita' competenti di quello Stato e senza indebiti ritardi;
b) una volta che le competenti autorita' dello Stato membro interessato abbiano determinato, conformemente alle normative nazionali o ai pertinenti accordi in vigore, la nazionalita' della persona da riammettere, ciascuno Stato membro riammette i propri cittadini che soggiornano illegalmente sul territorio del Vietnam, su richiesta delle autorita' competenti del Vietnam e senza indebiti ritardi.
4.
Le parti forniscono ai propri cittadini documenti d'identita' adeguati a tal fine. Se la persona da riammettere non e' in possesso di alcun documento o di altre prove della cittadinanza, su richiesta del Vietnam o dello Stato membro interessato, le competenti autorita' dello Stato membro interessato o del Vietnam dispongono quanto necessario per interrogare la persona da riammettere al fine di accertare la cittadinanza.
5.
Nel rispetto delle normative e delle procedure rispettive, le parti potenzieranno la cooperazione in materia di riammissione nell'intento di negoziare, su richiesta di una parte e come consensualmente convenuto, un accordo tra l'UE e il Vietnam di riammissione dei rispettivi cittadini.
Art. 28.
Istruzione e formazione
1.
Le parti convengono di promuovere la cooperazione in materia di istruzione e formazione, nel debito rispetto della diversita', al fine di migliorare la comprensione reciproca e convengono di fare opera di sensibilizzazione sulle opportunita' di formazione nell'UE e in Vietnam.
2.
Le parti pongono inoltre l'accento sulle misure volte ad instaurare contatti tra i rispettivi istituti di istruzione superiore e agenzie specializzate e a favorire lo scambio di informazioni, know-how, studenti, esperti e risorse tecniche, avvalendosi delle strutture nell'ambito dei programmi UE nel sud-est asiatico in materia di istruzione e formazione e dell'esperienza acquisita da entrambe le parti in questo settore.
3.
Le due parti parimenti convengono di promuovere la realizzazione dei pertinenti programmi rivolti all'istruzione superiore, quali Erasmus Mundus e i programmi di formazione per interpreti di conferenza, e di incoraggiare gli istituti di istruzione dell'UE e del Vietnam a cooperare a corsi di laurea e a programmi di ricerca congiunti nell'intento di incentivare la cooperazione e la mobilita' universitarie.
4.
Le parti convengono inoltre di avviare un dialogo sulle questioni di reciproco interesse riguardanti la modernizzazione dei sistemi d'istruzione superiore e dei sistemi di formazione tecnica e professionale, con eventuali misure di assistenza tecnica intese, tra l'altro, a migliorare il quadro delle qualifiche e la garanzia di qualita'.
Art. 29.
Sanita'
1.
Le parti convengono di cooperare nel settore della sanita' al fine di migliorare le condizioni di salute e il benessere sociale, segnatamente potenziando il sistema sanitario, anche sotto il profilo delle cure mediche e dell'assicurazione sanitaria.
2.
La cooperazione si realizza essenzialmente tramite:
a) programmi di potenziamento del settore della sanita', intesi anche a migliorare i sistemi e i servizi sanitari, le condizioni di salute e il benessere sociale;
b) attivita' epidemiologiche congiunte, che comprendano anche la collaborazione intesa a prevenire e controllare tempestivamente forme epidemiche, quali l'influenza aviaria e pandemica, e altre principali malattie trasmissibili;
c) accordi internazionali in materia sanitaria, segnatamente la convenzione quadro per il controllo del tabacco e il regolamento sanitario internazionale;
d)
le norme di sicurezza alimentare, compresa una rete di controlli automatici sulle importazioni alimentari, come previsto all'
articolo 14
;
e) lo scambio di informazioni e di esperienze sulle strategie e sulle regolamentazioni riguardanti i prodotti farmaceutici e le attrezzature mediche, come consensualmente convenuto;
f) la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili, tramite lo scambio di informazioni e buone pratiche, promuovendo uno stile di vita sano e agendo sui principali fattori che incidono sulla salute, unitamente alla vigilanza e alla gestione di dette malattie.
3.
Le parti riconoscono l'importanza dell'ulteriore modernizzazione del settore sanitario e convengono di potenziare la capacita' e l'assistenza tecnica in questo ambito.
Art. 30.
Ambiente e risorse naturali
1.
Le parti convengono circa la necessita' di salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversita' biologica quale presupposto dello sviluppo delle generazioni attuali e future.
2.
Le parti convengono che la cooperazione in questo settore e' intesa a promuovere la salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente ai fini dello sviluppo sostenibile. Tutte le attivita' intraprese dalle parti nel quadro del presente accordo tengono conto delle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile.
3.
Le parti convengono di collaborare per favorire il reciproco sostegno delle politiche ambientali e per far si' che le problematiche ambientali siano inserite in tutti i settori di cooperazione.
4.
Le parti si impegnano a proseguire e approfondire la loro cooperazione soprattutto sotto i seguenti aspetti:
a) promuovere la propria partecipazione attiva all'attuazione degli accordi ambientali multilaterali cui hanno aderito, tra cui la convenzione di Basilea, la convenzione di Stoccolma e la convenzione di Rotterdam;
b) promuovere la sensibilizzazione ai temi ambientali e incentivare la partecipazione a livello locale, anche con il coinvolgimento delle comunita' indigene e locali nella tutela dell'ambiente e negli sforzi miranti allo sviluppo sostenibile;
c) promuovere e utilizzare tecnologie, prodotti e servizi rispettosi dell'ambiente, anche mediante l'uso di strumenti normativi o di mercato;
d) prevenire i movimenti transfrontalieri illeciti di rifiuti, compresi i rifiuti pericolosi e le sostanze che riducono lo strato di ozono;
e) migliorare la qualita' dell'aria ambiente, la gestione dei rifiuti ecologicamente corretta, la sicurezza delle sostanze chimiche, la gestione integrata e sostenibile delle risorse idriche e promuovere una produzione e un consumo sostenibili;
f) assicurare lo sviluppo sostenibile e la protezione delle aree forestali, promuovendo tra l'altro la gestione sostenibile delle foreste, la certificazione forestale, le misure di contrasto del disboscamento illegale e relativo commercio, e l'integrazione dello sviluppo forestale nella crescita delle comunita' locali;
g) garantire una gestione efficace dei parchi nazionali e la designazione e tutela delle zone di biodiversita' e degli ecosistemi fragili, tenendo in debita considerazione le comunita' locali e indigene che vivono all'interno o nei pressi di queste zone;
h) proteggere e preservare l'ambiente costiero e marino e promuovere una gestione efficiente delle risorse del mare onde garantirne uno sviluppo sostenibile;
i) tutelare i suoli e preservarne le funzioni e garantire una gestione fondiaria sostenibile;
j) potenziare la capacita' di gestione fondiaria, garantire un'economia fondiaria trasparente e il corretto funzionamento del mercato immobiliare sulla base dei principi di una gestione fondiaria sostenibile e dei pari diritti degli interessati, onde garantire un impiego efficace e la tutela delle risorse ambientali ai fini dello sviluppo sostenibile.
5.
A tal fine, le parti si impegnano a potenziare la cooperazione in ambito bilaterale e multilaterale, anche tramite programmi di assistenza tecnica volti a promuovere lo sviluppo, il trasferimento e l'utilizzo di tecnologie rispettose dell'ambiente, e tramite iniziative e accordi di partenariato basati sul principio del reciproco vantaggio per la rapida realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio.
Art. 31.
Cooperazione in materia di cambiamenti climatici
1.
Le parti convengono di cooperare al fine di accelerare la lotta ai cambiamenti climatici e alle relative conseguenze sul degrado ambientale e la poverta', di promuovere strategie che contribuiscano ad attenuare i cambiamenti climatici e ad adattare i relativi effetti negativi, soprattutto per quanto riguarda l'innalzamento del livello del mare, e di indirizzare le proprie economie verso una crescita sostenibile a basse emissioni di carbonio.
2.
La cooperazione persegue i seguenti obiettivi:
a) contrastare i cambiamenti climatici nell'intento generale di operare la transizione verso economie a basse emissioni di carbonio sicure e sostenibili, tramite azioni concrete di attenuazione, in linea con i principi della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC);
b) migliorare le prestazioni energetiche delle rispettive economie, promuovendo l'efficienza e il risparmio energetici e l'utilizzo di energia sicura e sostenibile da fonti rinnovabili, e operare il passaggio verso una produzione ecologica che contribuisca a spianare la strada alla rivoluzione dell'energia verde;
c) promuovere modelli di produzione e di consumo sostenibili per le proprie economie, che contribuiscano a ridurre al minimo la pressione sugli ecosistemi, suoli e clima compresi;
d) adeguarsi alle inevitabili conseguenze negative dei cambiamenti climatici, anche contemplando misure di adattamento nelle strategie e nella pianificazione delle parti per la crescita e lo sviluppo in tutti i settori e a tutti i livelli.
3.
Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, le parti:
a) intensificano il dialogo politico e la cooperazione a livello tecnico;
b) promuovono la cooperazione sulle attivita' di ricerca e sviluppo e sulle tecnologie a basso tassi di emissioni;
c) intensificano la cooperazione relativa ad interventi di attenuazione adeguati a livello nazionale, a piani di crescita a basse emissioni di carbonio, a programmi nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici e alla riduzione del rischio di catastrofi;
d) intensificano il potenziamento della capacita' e delle istituzioni al fine di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici;
e) promuovono le azioni di sensibilizzazione, rivolte soprattutto alle popolazioni piu' esposte o che vivono in aree vulnerabili, e agevolano la partecipazione delle comunita' locali agli interventi in risposta ai cambiamenti climatici.
Art. 32.
Agricoltura, foreste, allevamento, pesca e sviluppo rurale
1.
Le parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di agricoltura, foreste, allevamento, pesca e sviluppo rurale, anche tramite un dialogo e scambi di esperienze piu' assidui, in particolare nei seguenti ambiti:
a) politica agricola e situazione dell'agricoltura internazionale in generale;
b) facilitazione degli scambi tra le parti di piante, animali e relativi prodotti e sviluppo e promozione dei mercati;
c) politica di sviluppo nelle zone rurali;
d) politica di qualita' per quanto riguarda piante, animali e prodotti acquatici, in particolare le indicazioni geografiche protette e la produzione biologica; commercializzazione di prodotti di qualita', soprattutto quelli biologici e protetti da un'indicazione geografica (etichettatura, certificazione e controllo);
e) benessere degli animali;
f) sviluppo di un'agricoltura sostenibile e rispettosa dell'ambiente e trasferimento di biotecnologie;
g) sostegno a una politica di lungo termine sostenibile e responsabile in materia di pesca e ambiente marino, che contempli la conservazione e la gestione delle risorse costiere e marine;
h) promozione degli sforzi intesi a prevenire e combattere le pratiche di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate, il disboscamento illegale e il commercio dei prodotti silvicoli, mediante l'applicazione delle normative, governance e commercio nel settore forestale (FLEGT) e l'accodo di partenariato volontario (VPA);
i) ricerca sull'ereditarieta', selezione di razze animali e varieta' vegetali, compreso l'allevamento di elevata qualita', ricerche sui mangimi e sulla nutrizione degli animali terresti e acquatici;
j) attenuazione delle conseguenze negative dei cambiamenti climatici sulla produzione agricola e sulla riduzione della poverta' nelle aree periferiche e rurali;
k) sostegno e promozione della gestione sostenibile delle foreste, compreso l'adattamento ai cambiamenti climatici e l'attenuazione degli effetti negativi.
2.
Le parti convengono di vagliare le possibilita' di assistenza tecnica in materia di produzione vegetale e allevamento, che comprenda, ma non esclusivamente, il miglioramento della produttivita' animale e vegetale e la qualita' dei prodotti e convengono inoltre di prendere in considerazione l'istituzione di programmi di potenziamento della capacita' intesi a sviluppare la capacita' gestionale in questo settore.
Art. 33.
Cooperazione in materia di parita' di genere
1.
Le parti cooperano al fine di intensificare le strategie e i programmi che affrontano le questioni di genere, di potenziare la capacita' istituzionale e amministrativa e di sostenere l'attuazione di strategie nazionali sulla parita' di genere, riguardanti tra l'altro i diritti delle donne e l'emancipazione femminile, al fine di garantire che entrambi i sessi partecipino in condizioni di parita' a tutti gli aspetti della vita economica, culturale, politica e sociale. La cooperazione mira, in particolare, a garantire a migliorare l'accesso delle donne alle risorse necessarie al pieno godimento dei loro diritti fondamentali.
2.
Le parti promuovono l'elaborazione di un quadro atto a:
a) garantire che le strategie, le politiche e i programmi di sviluppo tengano debitamente conto delle questioni di genere;
b) consentire lo scambio di esperienze e modelli per la promozione della parita' di genere e promuovere l'adozione di misure positive in favore delle donne.
Art. 34.
Cooperazione in materia di residuati bellici
1.
Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione finalizzata allo sminamento, all'eliminazione di bombe e altri ordigni inesplosi e al rispetto dei trattati internazionali cui hanno aderito, tenendo presente gli altri strumenti internazionali pertinenti. Le parti convengono pertanto di cooperare tramite:
a) la condivisione di esperienze, il dialogo, il potenziamento della capacita' gestionale e la formazione di esperti, ricercatori e specialisti, ivi compresa l'assistenza mirata a sviluppare la capacita', su riserva delle procedure nazionali intese ad affrontare le suddette questioni;
b) la comunicazione e l'informazione sulla prevenzione degli incidenti causati da ordigni e mine e la riabilitazione e il reinserimento sociale delle vittime di ordigni e mine.
Art. 35.
Cooperazione in materia di diritti umani
1.
Le parti convengono di cooperare al fine di promuovere e tutelare i diritti umani, anche tramite l'attuazione degli strumenti internazionali sui diritti umani cui hanno aderito. Sara' fornita un'assistenza tecnica a tal fine.
2.
La cooperazione puo' comprendere:
a) la promozione dei diritti umani e la sensibilizzazione a tale tema;
b) il potenziamento delle istituzioni che si occupano di diritti umani;
c) il potenziamento dell'attuale dialogo in materia di diritti umani;
d) il potenziamento della collaborazione in seno alle istituzioni delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani.
Art. 36.
Riforma della pubblica amministrazione
1.
Sulla base di una valutazione delle esigenze specifiche realizzata in consultazione reciproca, le parti convengono di cooperare al fine di ristrutturare e migliorare l'efficacia delle rispettive pubbliche amministrazioni, tra l'altro:
a) migliorando l'efficienza organizzativa, anche tramite il decentramento;
b) rendendo piu' efficienti le istituzioni sotto il profilo della prestazione dei servizi;
c) migliorando la gestione delle finanze pubbliche e i meccanismi di responsabilita', conformemente alle normative e ai regolamenti rispettivi delle parti;
d) migliorando il quadro legislativo e istituzionale;
e) potenziando la capacita' di elaborare e attuare politiche (prestazione di servizi pubblici, composizione ed esecuzione del bilancio, misure anticorruzione);
f) potenziando la capacita' dei dispositivi e degli enti di applicazione della legge;
g) riformando il servizio pubblico, gli enti e le procedure amministrative;
h) potenziando la capacita' di ammodernamento dell'amministrazione pubblica.
Art. 37.
Associazioni e organizzazioni non governative
1.
Le parti riconoscono il ruolo e il contributo potenziale delle associazioni e delle ONG, tra cui le parti sociali, nel processo di cooperazione a norma del presente accordo.
2.
Conformemente ai principi democratici e alle disposizioni di legge e amministrative di ciascuna parte, le associazioni organizzate e le ONG possono:
a) partecipare al processo decisionale;
b) essere informate e partecipare alle consultazioni sulle strategie di sviluppo e di cooperazione e sulle politiche settoriali, segnatamente nei settori che le riguardano, e in tutte le fasi del processo di sviluppo;
c) ricevere risorse finanziarie, compatibilmente con le norme interne di ciascuna parte, e un sostegno per potenziare la propria capacita' nei settori chiave;
d) partecipare all'attuazione dei programmi di cooperazione nei settori che le riguardano.
Art. 38.
Cultura
1.
Le parti convengono di promuovere una cooperazione culturale articolata, nel debito rispetto della diversita', finalizzata ad approfondire la comprensione e la conoscenza delle rispettive culture.
2.
Le parti si impegnano ad adottare misure adeguate per promuovere gli scambi culturali e a realizzare iniziative comuni in diversi campi della cultura, compresa la cooperazione mirata a preservare il patrimonio culturale nel rispetto della diversita' culturale. In tal senso, le parti convengono di continuare a cooperare nell'ambito del vertice Asia-Europa (ASEM) a sostegno delle attivita' della Fondazione Asia-Europa (ASEF). A tal fine, le parti sostengono e promuovono le attivita' di partenariato e cooperazione di lungo respiro tra i rispettivi istituti culturali.
3.
Le parti convengono di consultarsi e di collaborare nei pertinenti consessi internazionali, quali l'UNESCO, al fine di perseguire obiettivi comuni e promuovere la diversita' culturale nonche' tutelare il patrimonio culturale. In tal senso, esse convengono di promuovere la ratifica della Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali, adottata il 20 ottobre 2005, e di intensificare la cooperazione finalizzata alla sua attuazione, ponendo l'accento sul dialogo politico e integrando le tematiche culturali nelle strategie di sviluppo sostenibile e di riduzione della poverta', affinche', agevolando lo sviluppo delle industrie culturali, possa fiorire un settore culturale dinamico. Le parti ribadiscono l'impegno volto ad incoraggiare la ratifica di tale convenzione da parte di altri Stati.
Art. 39.
Cooperazione scientifica e tecnologica
1.
Le parti convengono di intensificare la cooperazione scientifica e tecnologica in settori di reciproco interesse, tra cui industria, energia, trasporti, ambiente, in particolare i cambiamenti climatici e la gestione delle risorse naturali (ad es. pesca, foreste e sviluppo rurale), agricoltura e sicurezza alimentare, biotecnologie e sanita' e salute animale, tenendo conto delle politiche e dei programmi di cooperazione rispettivi.
2.
Tale cooperazione si propone, tra l'altro, di:
a) favorire gli scambi di informazioni e know-how in ambito scientifico-tecnologico, specie in merito all'attuazione di politiche e programmi;
b) promuovere relazioni durature e partenariati di ricerca tra comunita' scientifiche, centri di ricerca, universita' e industrie;
c) incentivare la formazione scientifica e tecnologica delle risorse umane;
d) rafforzare l'applicazione della ricerca scientifica e tecnologica ai fini della promozione dello sviluppo sostenibile e del miglioramento del livello di vita.
3.
La cooperazione assume le seguenti forme:
a) progetti e programmi comuni di ricerca e sviluppo;
b) scambio di informazioni, conoscenze e esperienze tramite l'organizzazione comune di seminari, workshop, riunioni, simposi e conferenze in ambito scientifico;
c) formazione e scambio di scienziati e giovani ricercatori nel quadro di programmi di mobilita' e di scambio internazionali, assicurando la massima diffusione dei risultati della ricerca, dell'apprendimento e delle migliori pratiche;
d) altre forme consensualmente convenute dalle parti.
4.
Nell'ambito della cooperazione, le parti favoriscono la partecipazione dei rispettivi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e settori produttivi, in particolare le piccole e medie imprese. Le attivita' della cooperazione si basano sui principi di reciprocita', parita' di trattamento e sul reciproco vantaggio e garantiscono una tutela adeguata della proprieta' intellettuale.
5.
La cooperazione da' specifica priorita', tra l'altro, ai seguenti ambiti:
a) promuovere e facilitare l'accesso alle strutture di ricerca individuate ai fini dello scambio e della formazione dei ricercatori;
b) incoraggiare l'integrazione della ricerca e dello sviluppo nei programmi/progetti di investimento e di assistenza pubblica allo sviluppo.
6.
Le parti si impegnano a mobilitare le risorse finanziarie al fine di sostenere la cooperazione scientifica e tecnologica a norma del presente accordo, compatibilmente con le rispettive capacita'.
7.
Le parti convengono di profondere il massimo impegno per sensibilizzare maggiormente il pubblico alle possibilita' offerte dai rispettivi programmi di cooperazione scientifica e tecnologica.
Art. 40.
Cooperazione in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione
1.
Riconoscendo che le Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) sono elementi chiave della societa' moderna e rivestono una vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale, le parti convengono di scambiarsi opinioni sulle rispettive politiche in materia onde promuovere lo sviluppo socioeconomico.
2.
La cooperazione in questo settore si concentrera', tra l'altro:
a) sulla semplificazione del dialogo sui diversi aspetti dello sviluppo delle TIC;
b) sul potenziamento della capacita' in materia di TIC, anche per quanto riguarda lo sviluppo delle risorse umane;
c) sull'interconnessione e l'interoperabilita' delle reti e dei servizi delle parti e del sud-est asiatico;
d) sulla standardizzazione e diffusione di nuove TIC;
e) sulla promozione tra le parti della cooperazione in materia di ricerca e sviluppo sulle TIC;
f) sulle questioni/aspetti delle TIC connessi alla sicurezza e alla lotta contro la cibercriminalita';
g) sulla valutazione della conformita' delle telecomunicazioni, ivi incluse le attrezzature radio;
h) sulla cooperazione e lo scambio di esperienze e migliori pratiche sull'introduzione delle tecnologie dell'informazione nella societa' e nella pubblica amministrazione;
i) agevolare la cooperazione tra le loro istituzioni competenti e gli attori dei settori audiovisivo e dei media;
j) incoraggiare ulteriormente la cooperazione tra le imprese delle parti che si occupano di TIC, compreso il trasferimento di tecnologia.
Art. 41.
Trasporti
1.
Le parti convengono di intensificare ulteriormente la cooperazione nei rilevanti settori della politica dei trasporti nell'intento di potenziare e ampliare le possibilita' d'investimento, migliorare la circolazione di merci e passeggeri, promuovere la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei, in particolare le operazioni di ricerca e salvataggio, la lotta alla pirateria, e una piu' ampia convergenza regolamentare, ridurre l'impatto ambientale dei trasporti e rendere piu' efficienti i rispettivi sistemi di trasporto.
2.
La cooperazione fra le parti in questo settore e' volta a promuovere:
a) lo scambio di informazioni sulle politiche e le pratiche rispettive in materia di trasporti, soprattutto per quanto riguarda i trasporti urbani, rurali, marittimi e aerei, la pianificazione del trasporto urbano, la logistica dei trasporti, lo sviluppo dei trasporti pubblici e l'interconnessione e l'interoperabilita' delle reti di trasporto multimodali;
b) lo scambio di informazioni sul sistema di navigazione satellitare europeo (Galileo), avvalendosi dei pertinenti strumenti bilaterali, prestando particolare attenzione alle questioni di comune interesse riguardanti la normativa, il settore industriale e lo sviluppo del mercato;
c) azioni comuni nel settore dei servizi di trasporto aereo, anche tramite l'attuazione degli accordi vigenti, l'analisi del possibile sviluppo di relazioni e della cooperazione in materia tecnica e regolamentare in ambiti quale quello della sicurezza aerea e della gestione del traffico aereo al fine di favorire la convergenza regolamentare e rimuovere gli ostacoli per l'attivita' economica. Su questa base, le parti valuteranno la possibilita' di intensificare la cooperazione nel settore dell'aviazione civile;
d) un dialogo sui servizi di trasporto marittimo finalizzato ad un accesso illimitato, a condizioni commerciali, ai mercati e agli scambi marittimi internazionali, degli impegni tesi alla graduale eliminazione dei sistemi esistenti di riserva dei carichi, la non introduzione di clausole di ripartizione del carico, la concessione del diritto di stabilimento alle imprese che forniscono servizi di trasporto marittimo, compresi i servizi ausiliari, il trattamento nazionale e le clausole della nazione piu' favorita (NPF) per l'accesso delle navi gestite da cittadini o societa' dell'altra Parte ai servizi ausiliari e portuali e questioni connesse ai servizi di trasporto «porta a porta»;
e) l'applicazione delle norme di sicurezza e anti-inquinamento, specie per quanto riguarda i trasporti marittimi e aerei, in linea con le pertinenti convenzioni internazionali, e la cooperazione nei consessi internazionali appropriati intesa ad una migliore applicazione delle normative internazionali. A tal fine, le parti promuoveranno la cooperazione e l'assistenza tecniche sulle questioni connesse alla sicurezza dei trasporti, anche per quanto riguarda le operazioni di ricerca e salvataggio e le indagini su vittime e sinistri.
Art. 42.
Energia
1.
Le parti concordano di intensificare la cooperazione nel settore dell'energia al fine di:
a) diversificare l'approvvigionamento energetico, onde garantire maggiore sicurezza e sviluppare nuove forme di energia innovative e rinnovabili, tra cui i biocarburanti sostenibili e la biomassa, conformemente alle specifiche condizioni nazionali, l'energia eolica e solare nonche' la produzione di energia idroelettrica, e sostenere l'elaborazione di quadri strategici atti a creare le condizioni favorevoli agli investimenti e pari condizioni concorrenziali in materia di energie rinnovabili e la loro integrazione nei pertinenti settori strategici;
b) pervenire ad un impiego razionale di energia dal punto di vista tanto della domanda che dell'offerta, promuovendo una produzione, un trasporto, una distribuzione e un consumo finale energeticamente efficienti;
c) incentivare il trasferimento di tecnologia finalizzato alla produzione e all'uso sostenibili di energia;
d) potenziare la capacita' e incentivare gli investimenti in questo settore tramite regole commerciali trasparenti e non discriminatorie;
e) tener conto dei nessi tra l'accesso abbordabile a servizi energetici e sviluppo sostenibile.
2.
A tal fine, le parti convengono di promuovere, nel reciproco vantaggio, i contatti e le attivita' di ricerca comuni e di potenziare l'assistenza tecnica e i progetti di potenziamento della capacita' nell'ambito delle pertinenti sedi regionali sulle modalita' di produzione pulite e sulla tutela ambientale. Le due parti esamineranno ulteriori possibilita' di intensificare la cooperazione in materia di sicurezza nucleare, nell'ambito dell'attuale quadro normativo e strategico.
Art. 43.
Turismo
1.
Ispirandosi al Codice etico mondiale per il turismo dell'Organizzazione mondiale del turismo e ai principi di sostenibilita' alla base del «processo dell'Agenda 21 locale», le parti intendono intensificare lo scambio di informazioni e stabilire le migliori prassi onde garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo.
2.
Le parti convengono di sviluppare la cooperazione, tra l'altro, seguenti aspetti:
a) la salvaguardia e lo sfruttamento al meglio delle potenzialita' del patrimonio naturale e culturale;
b) l'attenuazione delle conseguenze negative del turismo;
c) l'incremento del contributo positivo dell'industria turistica per lo sviluppo sostenibile delle comunita' locali, anche sviluppando il turismo ecologico e culturale, nel rispetto dell'integrita' e degli interessi delle comunita' locali e indigene;
d) l'assistenza tecnica e il potenziamento della capacita', anche tramite programmi di formazione rivolti a responsabili politici e gestori del turismo;
e) promozione dell'industria turistica, in particolare degli operatori turistici e delle agenzie di viaggio delle due parti affinche' approfondiscano la cooperazione bilaterale, inclusa la formazione.
Art. 44.
Cooperazione in materia di politica industriale e PMI
1.
Tenendo conto delle rispettive strategie e finalita' economiche, le parti convengono di promuovere la cooperazione in materia di politica industriale, in tutti i settori ritenuti adeguati, al fine di migliorare la competitivita' delle piccole e medie imprese anche:
a) scambiandosi informazioni ed esperienze su come creare il quadro normativo e altre condizioni atti a migliorare la competitivita' delle piccole e medie imprese;
b) promuovendo contatti e scambi tra gli operatori economici, incentivando gli investimenti comuni e creando joint venture e reti di informazione, in particolare nell'ambito dei programmi orizzontali dell'Unione esistenti, incoraggiando in particolare il trasferimento di tecnologie soft e hard tra i partner, ivi comprese le tecnologie nuove e avanzate;
c) fornendo informazioni e incentivando l'innovazione e lo scambio di buone pratiche sull'accesso ai finanziamenti e ai mercati, in particolare per quanto riguarda i servizi di contabilita' e audit rivolti nello specifico alle micro imprese e alle piccole imprese;
d) agevolando e sostenendo le pertinenti attivita' dei settori privati e delle associazioni imprenditoriali delle parti;
e) promuovendo la responsabilita' sociale delle imprese e pratiche commerciali responsabili, anche in termini di consumo e produzione sostenibili. Tale cooperazione ambito si pone inoltre nell'ottica del consumatore, ad esempio per quanto riguarda le informazioni sui prodotti o il ruolo dei consumatori sul mercato;
f) conducendo, in determinati comparti industriali, progetti di ricerca comuni, assistenza tecnica e mediante la cooperazione sulle norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformita', come consensualmente convenuto.
Art. 45.
Dialogo sulla politica economica
1.
Le parti convengono di collaborare alla promozione dello scambio di informazioni sulle rispettive tendenze e strategie economiche nonche' alla condivisione di esperienze in materia di coordinamento delle politiche economiche nell'ambito della cooperazione e dell'integrazione economica regionali tramite dispositivi bilaterali e multilaterali esistenti nei settori di reciproco interesse, compreso lo scambio di informazioni sul processo di riforma e privatizzazione delle imprese statali, nel rispetto delle normative e dei regolamenti delle parti.
Art. 46.
Cooperazione in materia tributaria
1.
Nell'intento di potenziare e sviluppare le attivita' economiche e tenendo conto della necessita' di elaborare un adeguato quadro regolamentare e amministrativo, le parti si impegnano ad applicare i principi del buon governo in materia tributaria e a garantire i principi della trasparenza e dello scambio di informazioni nell'ambito di accordi fiscali bilaterali tra gli Stati membri e il Vietnam. Esse convengono inoltre di intensificare lo scambio di esperienze, il dialogo e la cooperazione in materia di lotta all'evasione fiscale e ad altre pratiche fiscali dannose.
2.
Le parti convengono di intensificare la cooperazione in materia fiscale al fine di potenziare la propria capacita' regolamentare e amministrativa, anche tramite lo scambio di esperienze e l'assistenza tecnica.
3.
Le parti incentiveranno l'attuazione effettiva di accordi fiscali bilaterali tra gli Stati membri e il Vietnam e si impegneranno a prendere in considerazione la conclusione di accordi di questo tipo in futuro.
Art. 47.
Cooperazione in materia di servizi finanziari
1.
Le parti convengono di avviare un dialogo, finalizzato in particolare allo scambio di informazioni ed esperienze sui rispettivi contesti regolamentari, e di intensificare la cooperazione al fine di migliorare i sistemi contabili, di audit, di sorveglianza e regolamentari del settore bancario, assicurativo e di altri comparti del settore finanziario, anche tramite programmi di potenziamento della capacita' in settori di reciproco interesse.
Art. 48.
Cooperazione in materia di prevenzione e attenuazione delle catastrofi naturali
1.
Le parti convengono di cooperare al fine di prevenire le catastrofi naturali e di reagirvi in modo efficace per ridurre al minimo le perdite in termini di vite umane, i danni materiali e i danni causati alle risorse naturali, all'ambiente e al patrimonio culturale, facendo si' che la riduzione del rischio diventi una problematica comune a tutti i settori e in tutti gli ambiti di intervento a livello nazionale e locale.
2.
Su queste basi, le parti convengono di:
a) condividere informazioni in merito al monitoraggio, alla valutazione, alla previsione e all'allarme rapido delle catastrofi naturali;
b) potenziare la capacita' attraverso lo scambio di esperienze e migliori pratiche in materia di prevenzione e attenuazione delle catastrofi naturali;
c) fornirsi reciproco sostegno in termini di tecnologie, attrezzature specializzate e materiali necessari alla gestione delle catastrofi e agli interventi d'urgenza;
d) intensificare il dialogo tra le autorita' delle parti responsabili della gestione delle catastrofi naturali e degli interventi d'urgenza, al fine di sostenere e potenziare la cooperazione in questo settore.
Art. 49.
Pianificazione e sviluppo urbani e regionali
1.
Le parti convengono di promuovere la cooperazione e il partenariato in questo settore, riconoscendo che la pianificazione e lo sviluppo urbani e regionali svolgono un ruolo centrale ai fini della crescita economica, della riduzione della poverta' e dello sviluppo sostenibile.
2.
La cooperazione in materia di pianificazione e sviluppo urbani e regionali puo' assumere le seguenti forme:
a) scambio di esperienze sulle questioni attinenti ad una pianificazione e a uno sviluppo urbano e regionale sostenibili, anche in tema di:
- politiche in materia di pianificazione urbana e relative infrastrutture, pianificazione regionale ed espansione urbana, preservazione e sviluppo delle citta' storiche;
- creazione di reti urbane con la partecipazione degli organismi gestionali centrali e locali, tra cui municipalita', associazioni e ONG, agenzie, appaltatori e associazioni professionali;
- gestione dell'architettura, della pianificazione e dell'espansione degli spazi urbani avvalendosi degli strumenti del Sistema di informazione geografica (SIG);
- pianificazione e sviluppo dei centri urbani, riassetto dei centri metropolitani e pianificazione ambientale dei centri urbani;
- relazioni fra zone urbane e zone rurali;
- sviluppo delle infrastrutture tecniche urbane, compresi il riassetto e il potenziamento dei sistemi urbani di approvvigionamento idrico, la costruzione della rete fognaria e dei sistemi di smaltimento dei rifiuti solidi, la tutela ambientale e la salvaguardia del panorama urbano;
b) sostegno alla formazione e al potenziamento delle capacita' degli amministratori a livello centrale, regionale e locale in materia di pianificazione urbana e di gestione dell'architettura e del patrimonio architettonico;
c) cooperazione nell'ambito delle pertinenti organizzazioni internazionali, quali il programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani (UN-HABITAT) e il Forum urbano mondiale, tramite programmi di ricerca comuni e l'organizzazione di workshop e seminari per lo scambio di informazioni ed esperienze in materia di pianificazione e sviluppo urbani, tra cui l'espansione urbana, la progettazione urbanistica e lo sviluppo territoriale e delle infrastrutture tecniche.
3.
Le parti convengono di intensificare la cooperazione e consentire lo scambio di esperienze e informazioni tra le loro autorita' regionali e urbane al fine di trovare soluzioni a problematiche complesse promuovendo lo sviluppo sostenibile.
Art. 50.
Lavoro, occupazione e affari sociali
1.
Al fine di dare maggior peso alla dimensione sociale della globalizzazione, le parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di lavoro, occupazione e affari sociali, ivi inclusa la cooperazione in materia di lavoro, coesione regionale e sociale, salute e sicurezza sul posto di lavoro, uguaglianza di genere, sviluppo continuo delle competenze, sviluppo delle risorse umane, migrazione internazionale, lavoro dignitoso, sicurezza sociale.
2.
Le parti ribadiscono la necessita' di sostenere il processo di globalizzazione, che comporta vantaggi per tutti, e di promuovere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali elementi chiave dello sviluppo sostenibile e della riduzione della poverta', secondo quanto stabilito dalla risoluzione 60/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dalla dichiarazione ministeriale della sessione ad alto livello del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite del luglio 2006. La cooperazione tra le due parti e' compatibile e tiene conto delle rispettive caratteristiche e della diversa natura delle rispettive situazioni socioeconomiche.
3.
Le parti ribadiscono l'impegno a rispettare, promuovere e applicare le norme in materia di lavoro internazionalmente riconosciute, definite dalle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) alle quali hanno aderito, di cui alla Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro dell'OIL. Le parti convengono di cooperare e prestarsi assistenza tecnica al fine di promuovere, all'occorrenza, la ratifica delle norme del lavoro internazionalmente riconosciute e di applicare in modo efficace le norme in materia di lavoro da essere ratificate.
4.
Nel rispetto delle normative, delle condizioni e delle procedure applicabili nel Paese ospitante e dei rilevanti trattati e convenzioni internazionali cui hanno aderito, le parti si impegnano a garantire che i cittadini dell'altra parte, che svolgono regolarmente un'attivita' lavorativa nel territorio del Paese ospitante, non siano discriminati in base alla cittadinanza per quanto riguarda, tra l'altro, le condizioni di lavoro, la remunerazione e il licenziamento, rispetto ai cittadini di altri Paesi terzi.
5.
Le forme di cooperazione possono comprendere programmi e progetti specifici consensualmente convenuti, nonche' il potenziamento della capacita', lo scambio di strategie ed iniziative su temi d'interesse comune a livello bilaterale o multilaterale, quali ASEM, UE-ASEAN e OIL.
Art. 51.
Statistiche
1.
Le parti convengono di promuovere la cooperazione al fine di armonizzare e sviluppare metodologie statistiche, anche per quanto riguarda la raccolta, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione di statistiche.
2.
A tal fine, le parti convengono di intensificare la cooperazione, anche in sede regionale e internazionale, con progetti di potenziamento della capacita' o altri progetti di assistenza tecnica, estesa anche alla fornitura di software statistici moderni, al fine di migliorare la qualita' delle statistiche.
Titolo VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 53.
Risorse disponibili per la cooperazione
1.
Le parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, compatibilmente con le rispettive risorse e normative, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo.
2.
Le parti incoraggiano la Banca europea per gli investimenti a proseguire i suoi interventi in Vietnam, conformemente alle sue procedure e ai suoi criteri di finanziamento.
Art. 54.
Clausola evolutiva
1.
Le parti possono ampliare, di concerto, l'ambito di applicazione del presente accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attivita' specifici. Tali accordi specifici formano parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e timo parte di un quadro istituzionale comune.
2.
Ai fini dell'applicazione del presente accordo, ciascuna parte puo' formulare suggerimenti per ampliare l'ambito di applicazione della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita in fase di attuazione.
Art. 55.
Altri accordi
1.
Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presente accordo o qualsiasi azione intrapresa ai sensi dello stesso non pregiudica in alcun modo la facolta' degli Stati membri di avviare con il Vietnam attivita' di cooperazione bilaterali o di concludere, all'occorrenza, nuovi accordi di partenariato e cooperazione con il Vietnam.
2.
Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione o l'esecuzione degli impegni assunti rispettivamente dalle parti nei confronti di terzi.
3.
Gli accordi in vigore in settori di cooperazione specifici che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo sono considerati parte delle relazioni bilaterali complessive disciplinate dal presente accordo e del quadro istituzionale comune.
Art. 56.
Applicazione e interpretazione dell'accordo
1.
Ciascuna parte puo' deferire al comitato misto qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
2.
Il comitato misto puo' comporre la vertenza formulando una raccomandazione.
Art. 57.
Adempimento degli obblighi
1.
Le parti adottano qualsiasi misura generale o specifica necessaria per adempiere agli obblighi ad essi incombenti a norma del presente accordo e assicurano il rispetto degli obiettivi e degli scopi in esso stabiliti.
2.
Se una Parte ritiene che l'altra parte sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del presente accordo puo' prendere le misure del caso.
3.
Salvo in caso di violazione sostanziale dell'accordo, prima di procedere la parte interessata fornisce al comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione affinche' esso possa pervenire ad una soluzione accettabile per le parti.
4.
Ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, le parti convengono che per «misure del caso» di cui all'
articolo 57
, paragrafo 2, si intendono misure adottate conformemente al diritto internazionale che sono proporzionate all'inadempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo. Nella scelta di tali misure, la priorita' va accordata a quelle che meno perturbano il funzionamento del presente accordo. Tali misure sono comunicate senza indugio all'altra parte e, se quest'ultima lo richiede, sono oggetto di consultazioni in sede di comitato misto.
Art. 58.
Agevolazioni
1.
Per facilitare la cooperazione nell'ambito del presente accordo, le due parti convengono di accordare a esperti e funzionari che partecipano all'attuazione della cooperazione le agevolazioni necessarie a svolgere le rispettive mansioni, in conformita' delle norme interne e dei regolamenti delle parti.
Art. 59.
Dichiarazioni
1.
Le dichiarazioni allegate al presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.
Art. 60.
Applicazione territoriale
1.
Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio in cui si applica il trattato sull'Unione europea, alle condizioni ivi stabilite, e, dall'altra, al territorio della Repubblica socialista del Vietnam.
Art. 61.
Definizione delle parti
1.
Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, in base alle rispettive competenze, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra.
Art. 62.
Sicurezza nazionale e diffusione delle informazioni
1.
Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata nel senso di chiedere a una delle parti di fornire un'informazione la cui diffusione sia considerata contraria ai suoi interessi essenziali di sicurezza.
Art. 63.
Entrata in vigore e durata
1.
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima parte ha notificato all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie a tal fine.
2.
Il presente accordo e' valido per un periodo di cinque anni. Esso e' automaticamente prorogato per periodi successivi di un anno, a meno che, entro sei mesi dallo scadere di uno dei suddetti termini, una parte non comunichi all'altra, per iscritto, l'intenzione di non prorogarlo.
3.
Eventuali modifiche al presente accordo sono apportate di concerto fra le parti. Tali modifiche diventano effettive solo dopo che l'ultima parte ha notificato all'altra l'avvenuto espletamento di tutte le formalita' necessarie.
4.
Il presente accordo puo' essere denunciato da ciascuna parte con notifica di denuncia per iscritto data all'altra parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo che l'altra parte ne ha ricevuto notifica.
Art. 64.
Notifiche
1.
Le notifiche effettuate a norma dell'
articolo 63
sono inviate rispettivamente al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e al Ministro degli affari esteri del Vietnam.
Art. 65.
Testo autentico
1.
Il presente accordo e' redatto, in duplice esemplare, in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e vietnamita, tutti i testi facenti ugualmente fede.