Articolo 1
1.
Il presente Accordo ha come proposito fondamentale quello di stabilire l'ambito per il riconoscimento ufficiale degli studi, titoli e diplomi di educazione di livello medio od a questi equipollenti, rilasciati dalle Autorita' competenti per la prosecuzione degli studi di livello superiore in ciascuno degli Stati Parte.
Articolo 2
1.
Ai fini del presente Accordo verra' inteso come:
a) Riconoscimento degli Studi: il riconoscimento ufficiale di studi di istruzione media o simile, a mezzo di' tabelle di equipollenza che consentano la prosecuzione degli studi oppure l'ottenimento dei rispettivi diplomi, certificati e titoli ufficiali, corrispondenti a livelli o gradi di studi riconosciuti in ciascuno degli Stati Parte;
b) Educazione Media, Diversificata e Professionale: livello di studi successivo a quello dell'educazione di base, avente come obiettivo sia l'incremento dello sviluppo integrale dell'allievo e la sua formazione culturale, che l'orientamento per definire il proprio campo di studi e di lavoro, offrendogli una formazione scientifica, umanistica e tecnica che consenta al medesimo la prosecuzione degli studi nel livello di educazione superiore in ciascuno degli Stati Parte;
c) Educazione Superiore: livello di insegnamento, ricerca e innovazione, comprensivo dell'educazione formale professionale come prosecuzione degli studi nel ciclo di formazione permanente e integrale dell'allievo o dello studente;
d) Riconoscimento immediato: il riconoscimento automatico e reciproco degli studi, titoli, diplomi o gradi di livello medio od a questi equipollenti, rilasciati dalle autorita' competenti che consentano all'allievo ovvero allo studente la prosecuzione degli studi nel livello di educazione superiore in ciascuno degli Stati Parte.
Articolo 3
1.
Gli studenti che abbiano superato il ciclo di educazione media o ad essa equipollente negli Stati Parte e che abbiano ottenuto il titolo di baccelliere o il diploma conforme all'ordinamento scolastico italiano, potranno accedere presso qualsiasi istituzione di Educazione Superiore, una volta riconosciuti dal rispettivo Ministero della Pubblica Istruzione e previo superamento della prova di conoscenza della lingua spagnola.
Articolo 4
1.
Gli studenti che abbiano concluso il ciclo di educazione media o ad essa equipollente negli Stati Parte e che abbiano ottenuto il titolo di Baccelliere in conformita' con l'ordine degli studi venezuelano potranno accedere a qualsiasi istituzione di educazione superiore sita nel territorio italiano, previo compimento di (1) un anno di studi presso istituzioni scolastiche italo-venezuelane che aderiscano alle condizioni stabilite nel presente Accordo, oppure presso una Universita' venezuelana.
Articolo 5
1.
Gli studenti in possesso del diploma di tecnico di livello medio (12 anni di scolarita') nella Repubblica Bolivariana del Venezuela, otterranno l'immediato riconoscimento del medesimo da parte delle apposite istituzioni della Repubblica Italiana e potranno accedere a qualsiasi istituzione di istruzione superiore sita nel territorio italiano, previo superamento della prova di conoscenza della lingua italiana e gli allievi in pari condizioni che otterranno il diploma nella Repubblica Italiana otterranno il riconoscimento immediato e potranno frequentare corsi di studi presso le istituzioni di educazione superiore nella Repubblica Bolivariana del Venezuela previo superamento della prova di conoscenza della lingua spagnola.
Articolo 6
1.
Gli studenti che abbiano frequentato, senza averli terminati, gli studi di istruzione di livello medio nelle istituzioni site nel territorio venezuelano, rette dall'ordine degli studi italiano, potranno continuare gli studi in qualsiasi istituzione venezuelana a parita' di condizione con gli studenti che frequentano corsi simili nella Repubblica Bolivariana del Venezuela.
Articolo 7
1.
Il presente Accordo garantisce il riconoscimento degli studi, titoli o diplomi di istruzione media necessari per accedere alle prove previste per l'ingresso alle istituzioni di educazione superiore di ciascuno degli Stati Parte, nell'ambito dell'autonomia universitaria, senza che questo comporti l'ammissione obbligatoria degli aspiranti.
Articolo 8
1.
I rispettivi Ministeri della Pubblica Istruzione di ciascuno degli Stati Parte sono investiti del compito di esecuzione del presente Accordo.
Articolo 9
1.
I Ministeri della Pubblica Istruzione di ciascuno degli Stati Parte designeranno (1) un rappresentante, e sceglieranno in regime di reciproco consenso un terzo rappresentante che provvedera' al coordinamento della Commissione che avra' come compito quello di informare entrambe le parti circa la valutazione, la portata ed i risultati dell'applicazione del presente accordo.
Articolo 10
1.
Le Controversie che possano sorgere dall'interpretazione e/o applicazione del presente Accordo verranno risolte dagli Stati Parte a mezzo di consultazioni dirette per la via diplomatica.
Articolo 11
1.
Il presente Accordo entrera' in vigore a partire dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui entrambe le Parti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine previste, avra' una durata di tre (3) anni e si considerera' tacitamente prorogato per uguali periodi, tranne che uno degli Stati parte comunichi all'altro la propria intenzione di non prorogarlo, a mezzo di comunicazione scritta, per la via diplomatica, con non meno di tre (3) mesi di anticipo dalla data di scadenza del periodo corrispondente. In modo analogo, ciascuno degli Stati Parte potra' denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo e detta denuncia produrra' i propri effetti tre (3) mesi dopo essere stata comunicata all'altra".
Articolo 12
1.
Il presente Accordo potra' essere consensualmente integrato o modificato dagli Stati Parte a mezzo di separato addendum. Tali modifiche o integrazioni entreranno in vigore secondo le procedure a tal fine previste dall'art. 11 del presente Accordo.