Articolo 1
1.
Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, secondo la. propria normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.
Articolo 2
1.
La patente di guida emessa dalle Autorità di una delle Parti Contraenti cessa di validità ai fini della circolazione nel territorio dell'altra Parte Contraente, trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare sul territorio dell'altra Parte Contraente.
Articolo 3
1.
Nell'interpretazione degli articoli del presente accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.
Articolo 4
1.
Se il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, converte la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari e nel rispetto di quanto previsto al paragrafo successivo.
2.
Il titolare di patente di guida albanese, che è residente in Italia da più di quattro anni converte il suo documento soltanto se si sottopone agli esami di revisione di patente, in quanto è accertato che non ha condotto veicoli per un periodo di tre anni.
3.
Le Autorità competenti possono chiedere un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici, necessari per le categorie richieste.
4.
Per l'applicazione del primo capoverso del presente articolo, il titolare della patente di guida deve aver compiuto l'età prevista dalle rispettive normative interne per il rilascio della categoria di cui chiede la conversione.
5.
Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste in relazione alla data di rilascio della patente dalle norme interne delle due Parti Contraenti, sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si richiede la conversione.
Articolo 5
1.
La disposizione di cui all'
art. 4 primo capoverso
si applica esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte dei titolare nel territorio dell'altra Parte Contraente e, nel caso siano state rilasciate con validità provvisoria, si applica solo per quelle divenute valide in via permanente prima dell'acquisizione della predetta residenza.
2.
Inoltre il predetto
art. 4
non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte Contraente che deve procedere alla conversione.
3.
Per il periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo viene consentita la conversione in Italia delle patenti redatte sul cartaceo in vigore dal 1 novembre 1999. Per dette patenti è necessario acquisire sempre il Certificato di autenticità e validità previsto dal
successivo art. 8
secondo paragrafo.
Articolo 6
1.
Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle parti contraenti viene riconosciuta sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente accordo, di cui sostituiscono parte integrante. Le predette tabelle, l'elenco dei modelli delle patenti di guida, unitamente ai modelli del Certificato di autenticità e validità e delle attestazioni di cui all'
art. 8
, costituiscono gli allegati tecnici che possono essere modificati dalle autorità competenti delle Parti Contraenti con uno scambio di note.
2.
Le autorità centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:
a) nella Repubblica italiana il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri;
b) nella Repubblica di Albania il Ministero dei Lavori Pubblici Trasporti e telecomunicazioni - Direzione Generale dei Servizi di Trasporto Stradale.
Articolo 7
1.
Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti contraenti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità Competenti dell'altra Parte contraente, unitamente ad un elenco delle stesse e con comunicazioni in lingua italiana.
Articolo 8
1.
L'Autorità competente di ciascuna Parte contraente che effettua la conversione chiede la traduzione ufficiale della patente di guida. Le stesse Autorità possono chiedere informazioni alle stesse Autorità dell'altra parte, ove sorgano dubbi circa la validità, l'autenticità della patente ed i dati in essa riportati. Le comunicazioni avvengono in lingua italiana. Per lo scambio di informazioni ci si avvale dei modelli di attestazione allegati al presente accordo.
2.
La competente Autorità italiana che effettua la conversione della patente di guida albanese può chiedere in aggiunta alla documentazione di rito e per entrambi i modelli di patenti di guida un Certificato di Autenticità e Validità della Patente stessa rilasciato dalla competente autorità albanese.
3.
Detto certificato viene redatto in lingua italiana su modello allegato al presente accordo e riporta la fotocopia della traduzione della Patente da convertire, inoltre dichiara la validità, l'autenticità, la data e la modalità di conseguimento del documento stesso.
Articolo 9
1.
L'Autorità centrale competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata a seguito di conversione, informa l'altra Parte qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all' autenticità ed ai dati in esso riportati, con comunicazioni in lingua italiana.
Articolo 10
1.
ll presente Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania, unitamente agli allegati tecnici, che ne costituiscono parte integrante, entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche, con le quali le parti si saranno comunicate l'adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.
2.
Detto Accordo, che potrà essere modificato per iscritto per mutuo consenso, avrà durata di cinque anni e potrà essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle l'arti Contraenti, cessando di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione dell'avvenuta denuncia.